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Document 32021D0117

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/117 della Commissione dell’1 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici

    C/2021/483

    GU L 36 del 2.2.2021, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2022; abrog. impl. da 32022D1954

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/117/oj

    2.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 36/39


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/117 DELLA COMMISSIONE

    dell’1 febbraio 2021

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I della medesima direttiva.

    (2)

    Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) successivamente abrogata.

    (3)

    Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5).

    (4)

    Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 11105:2017, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione (6). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina.

    (5)

    La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 11105:2020 elaborata dal CEN sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

    (6)

    La norma EN ISO 11105:2020 stabilisce i requisiti di installazione per la ventilazione dei locali apparato motori benzina e dei locali serbatoio benzina nelle imbarcazioni da diporto aventi motori a benzina per la propulsione, generazione di energia elettrica o meccanica, al fine di prevenire l’accumulo di gas esplosivi in tali locali.

    (7)

    La norma EN ISO 11105:2020 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’allegato I, parte A, punti 5.1.2 e 5.2.2 della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (8)

    La norma EN ISO 11105:2020 sustituirá la norma EN ISO 11105:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (9)

    Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma EN ISO 11105:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN ISO 11105:2017.

    (10)

    La norma EN ISO 11105:2020 sostituirà inoltre la norma EN ISO 9097:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05. La norma EN ISO 9097:2017 fa riferimento ai requisiti generali relativi ai ventilatori elettrici installati in imbarcazioni da diporto. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 9097:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (11)

    Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 (7) della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. È opportuno inserire il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 nell’allegato I di tale decisione di esecuzione.

    (12)

    Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno inserire il riferimento delle norme armonizzate EN ISO 11105:2017 e EN ISO 9097:2017 nell’allegato II di tale decisione di esecuzione.

    (13)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.

    (14)

    La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:

    1)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

    2)

    l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’allegato II, punto 2), si applica a decorrere dall’1 agosto 2022.

    Fatto a Bruxelles, l’1 febbraio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

    (2)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

    (3)  Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

    (4)  Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

    (5)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).

    (6)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 137).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).


    ALLEGATO I

    Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la seguente voce 34:

    N.

    Riferimento della norma

    «34.

    EN ISO 11105:2020

     

    Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina».


    ALLEGATO II

    L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:

    1)

    è aggiunta la seguente voce 31:

    N.

    Riferimento della norma

    «31.

    EN ISO 9097:2017

    Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici»;

    2)

    è aggiunta la seguente voce 32:

    N.

    Riferimento della norma

    «32.

    EN ISO 11105:2017

    Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina».


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