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Document 32021D0098

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/98 della Commissione del 28 gennaio 2021 che non approva l’esbiotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/391

    GU L 31 del 29.1.2021, p. 214–215 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/98/oj

    29.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 31/214


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/98 DELLA COMMISSIONE

    del 28 gennaio 2021

    che non approva l’esbiotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l’esbiotrina (numero CE: non disponibile; numero CAS: 260359-57-7).

    (2)

    L’esbiotrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    L’11 gennaio 2017 l’autorità di valutazione competente della Germania, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

    (4)

    In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 giugno 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (3), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

    (5)

    Da tale parere risulta che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti esbiotrina potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che la valutazione del rischio per la salute umana ha individuato rischi inaccettabili.

    (6)

    Tenuto conto del parere dell’Agenzia, la Commissione non ritiene opportuno approvare l’esbiotrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’esbiotrina (numero CE: non disponibile; numero CAS: 260359-57-7) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

    (3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Esbiothrin, Product type: 18 (Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo: esbiotrina, tipo di prodotto: 18), ECHA/BPC/260/2020, adottato il 16 giugno 2020.


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