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Document 32021D0055

Decisione (PESC) 2021/55 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

GU L 23 del 25.1.2021, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/55/oj

25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/22


DECISIONE (PESC) 2021/55 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2021

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/72/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2022, nonché, nell’allegato, sopprimere le voci relative a quattro persone e aggiornare le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per due persone.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2022. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


ALLEGATO

Nella decisione 2011/72/PESC, l’allegato è così modificato:

1)

nella parte A (Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 1), le voci relative alle seguenti persone sono soppresse:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

2)

la parte B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino), è così modificata:

a)

le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

b)

le voci relative alle persone seguenti sono sostituite come segue:

«14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che l’11 agosto 2011 la sig.ra Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 e ne 2013 il sig. Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.»


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