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Document 32020R2244
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244 of 17 December 2020 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/8972
GU L 439 del 29.12.2020, p. 1–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2021; abrogato da 32021R1042
29.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 439/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2244 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2020
che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (1), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 13 decies, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (2) stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), codificata e abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132. Ulteriori procedure per il sistema di interconnessione dei registri sono state successivamente introdotte nella direttiva (UE) 2017/1132 dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), unitamente all'obbligo per la Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le specifiche tecniche e le procedure corrispondenti entro il 1o febbraio 2021. |
(2) |
È necessario stabilire le specifiche tecniche che definiscano i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale in caso di apertura o chiusura di una succursale o in caso di modifiche dei dati e delle informazioni della società. |
(3) |
Occorre specificare quale dovrebbe essere l'elenco dettagliato dei dati da fornire quando si scambiano informazioni tra il registro della società e il registro della succursale al fine di garantire uno scambio efficace dei dati. |
(4) |
È necessario specificare la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali per la Commissione o altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione alla piattaforma al fine di garantire norme coerenti per l'istituzione di tali punti di accesso. |
(5) |
Ai fini dello scambio di informazioni sugli amministratori interdetti istituito dalla direttiva (UE) 2019/1151 occorre stabilire modalità dettagliate e dettagli tecnici per garantire uno scambio di informazioni efficace, efficiente e rapido. |
(6) |
Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto, tutte le procedure e le specifiche tecniche per il sistema di interconnessione dei registri richieste dalla direttiva (UE) 2017/1132 dovrebbero essere incluse in un unico regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 e includere nel presente regolamento le specifiche tecniche e le procedure stabilite in tale regolamento di esecuzione. |
(7) |
Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a seconda dei casi. |
(8) |
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 31 luglio 2020. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sull'interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 figurano in allegato.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 è abrogato.
I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).
(4) Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80).
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)
ALLEGATO
Specifiche tecniche e procedure
Nel presente allegato con il termine «registri» si intendono i «registri centrali, di commercio e delle imprese».
Nel presente allegato il sistema di interconnessione dei registri viene denominato «Sistema di interconnessione dei registri delle imprese» (Business Registers Interconnection System — BRIS).
1. Metodi di comunicazione
Ai fini dell’interconnessione dei registri, il BRIS usa metodi di comunicazione elettronica basati sui servizi, come servizi web.
La comunicazione fra il portale e la piattaforma, e fra un registro e la piattaforma, è una comunicazione univoca (one-to-one). La comunicazione dalla piattaforma ai registri può essere univoca (one-to-one) o molteplice (one-to-many).
2. Protocolli di comunicazione
Per la comunicazione fra il portale, la piattaforma, i registri e i punti di accesso opzionali sono usati protocolli Internet di sicurezza, come HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
Per la trasmissione di dati e metadati strutturati sono usati protocolli di comunicazione standard, come il Single Object Access Protocol (SOAP).
3. Norme di sicurezza
Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso il BRIS, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:
a) |
misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti (HTTPS); |
b) |
misure atte a garantire l’integrità dei dati durante lo scambio; |
c) |
misure atte a garantire la non disconoscibilità dell’origine del mittente delle informazioni in seno al BRIS e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni; |
d) |
misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica; |
e) |
misure atte a garantire l’autenticazione e l’autorizzazione di ogni utente registrato e misure di verifica dell’identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri in seno al BRIS. |
4. Metodi di scambio delle informazioni fra il registro della società e il registro della succursale
4.1 Notifica di pubblicità della succursale
Per lo scambio di informazioni fra il registro della società e il registro della succursale conformemente agli articoli 20 e 34 della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo:
a) |
il registro della società mette senza indugio a disposizione della piattaforma le informazioni in merito all’apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro («informazioni rese pubbliche»); |
b) |
per garantire il ricevimento immediato delle informazioni rese pubbliche, il registro in cui è iscritta la succursale chiede tali informazioni alla piattaforma. Il registro della succursale può avanzare questa richiesta indicando alla piattaforma le società in merito alle quali è interessato a ricevere le informazioni rese pubbliche; |
c) |
dietro tale richiesta, la piattaforma garantisce che il registro della succursale abbia accesso senza indugio alle informazioni rese pubbliche. |
4.2 Notifica di registrazione della succursale
Per lo scambio di informazioni fra il registro della succursale e il registro della società conformemente all’articolo 28 bis della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo:
a) |
il registro della succursale invia senza indugio un messaggio attraverso il BRIS al registro della società («notifica di registrazione della succursale»); |
b) |
al ricevimento della notifica, il registro della società invia senza indugio un messaggio di conferma del ricevimento della notifica («avviso di ricevimento della notifica di registrazione della succursale»). |
4.3 Notifica di chiusura della succursale
Per lo scambio di informazioni fra il registro della succursale e il registro della società conformemente all’articolo 28 quater della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo:
a) |
il registro della succursale invia senza indugio un messaggio attraverso il BRIS al registro della società («notifica di chiusura della succursale»); |
b) |
al ricevimento della notifica, il registro della società invia senza indugio un messaggio di conferma del ricevimento della notifica («avviso di ricevimento della notifica di chiusura della succursale»). |
4.4. Notifica di modifiche di documenti e informazioni della società
Per lo scambio di informazioni fra il registro della società e il registro della succursale conformemente all’articolo 30 bis della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo:
a) |
il registro della società mette senza indugio a disposizione della piattaforma le informazioni sulle modifiche di documenti e informazioni della società («informazioni rese pubbliche»). Il formato del messaggio consente di includere allegati; |
b) |
per garantire il ricevimento immediato delle informazioni rese pubbliche, il registro in cui è iscritta la succursale chiede tali informazioni alla piattaforma. Il registro della succursale può avanzare questa richiesta indicando alla piattaforma le società in merito alle quali è interessato a ricevere le informazioni rese pubbliche; |
c) |
dietro tale richiesta, la piattaforma garantisce che il registro della succursale abbia accesso senza indugio alle informazioni rese pubbliche; |
d) |
al ricevimento delle informazioni rese pubbliche, il registro della succursale invia senza indugio un messaggio di conferma del ricevimento della notifica («avviso di ricevimento della notifica di modifiche di documenti e informazioni della società»). |
4.5. Errori di comunicazione
Sono predisposte misure tecniche e procedure adeguate per gestire qualsiasi errore di comunicazione fra il registro e la piattaforma.
5. Elenco dei dati oggetto dello scambio fra registri
5.1. Notifica di pubblicità della succursale
Ai fini del presente allegato, lo scambio di informazioni fra registri di cui agli articoli 20 e 34 della direttiva (UE) 2017/1132 viene indicato come «notifica di pubblicità della succursale». Il procedimento all’origine di tale notifica viene indicato come «caso di pubblicità della succursale».
Per ogni notifica di pubblicità della succursale di cui al punto 4.1, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti:
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (1) |
Descrizione supplementare |
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio della notifica |
1 |
Data e ora |
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che emette la notifica |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
Dati relativi al procedimento |
|
1 |
Gruppo di elementi |
Data di presa d’effetto |
Data in cui il procedimento relativo alla società ha preso effetto |
1 |
Data |
Tipo di procedimento |
Tipo di procedimento che porta a un caso di pubblicità delle succursali (articolo 20, della direttiva (UE) 2017/1132) |
1 |
Codice (Apertura di un procedimento di liquidazione Chiusura di un procedimento di liquidazione Apertura e chiusura di un procedimento di liquidazione Revoca della liquidazione Apertura di un procedimento di insolvenza Chiusura di un procedimento di insolvenza Apertura e chiusura di un procedimento di insolvenza Revoca dell’insolvenza Cancellazione dal registro) |
Dati relativi alla società |
|
1 |
Gruppo di elementi |
EUID |
Identificativo unico della società oggetto della notifica |
1 |
Identificativo Per la struttura dell’EUID si veda il punto 8 del presente allegato |
ID alternativi |
Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) |
0…n |
Identificativo |
Forma giuridica |
Tipo di forma giuridica |
1 |
Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 |
Nome |
Nome della società oggetto della notifica |
1 |
Testo |
Sede sociale |
Sede sociale della società |
1 |
Testo |
Nome del registro |
Nome del registro d’iscrizione della società |
1 |
Testo |
Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione.
Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.
5.2 Notifica di registrazione della succursale
Per ogni notifica di registrazione della succursale di cui al punto 4.2, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti:
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (2) |
Descrizione supplementare |
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio della notifica |
1 |
Data e ora |
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che emette la notifica |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Organizzazione ricevente |
Nome/Identificativo del registro d’iscrizione della società |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
Dati della succursale |
|
1 |
Gruppo di elementi |
Data di registrazione |
Data in cui la succursale è stata registrata. |
1 |
Data |
Data di presa d’effetto |
Data in cui l’apertura della succursale ha preso effetto, se disponibile |
0 |
Data |
Nome della succursale se questo non corrisponde a quello della società |
Nome della succursale oggetto della notifica. Se corrisponde a quello della società, questo campo va lasciato vuoto |
0 |
Testo Come all’articolo 30, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 |
Nomi aggiuntivi della succursale |
Se la succursale ha più di un nome possono essere inclusi i nomi aggiuntivi. |
0…n |
Testo |
EUID |
Identificativo unico della succursale oggetto della notifica |
1 |
Identificativo |
Indirizzo della succursale |
Indirizzo della succursale oggetto della notifica |
1 |
Indirizzo completo |
Dati relativi alla società |
|
1 |
Gruppo di elementi |
EUID |
Identificativo unico della società a cui appartiene la succursale |
1 |
Identificativo |
ID alternativi |
Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) |
0…n |
Identificativo |
Forma giuridica |
Tipo di forma giuridica |
0 |
Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 |
Nome |
Nome della società oggetto della notifica |
0 |
Testo |
Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione.
Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.
5.3 Notifica di chiusura della succursale
Per ogni notifica di chiusura della succursale di cui al punto 4.3, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti:
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (3) |
Descrizione supplementare |
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio della notifica |
1 |
Data e ora |
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che emette la notifica |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Organizzazione ricevente |
Nome/Identificativo del registro d’iscrizione della società |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
Dati della succursale |
|
1 |
Gruppo di elementi |
Data di cancellazione della succursale dal registro |
Data in cui la succursale è stata cancellata dal registro |
1 |
Data |
Data di presa d’effetto |
Data in cui la chiusura della succursale ha preso effetto, se disponibile |
0 |
Data |
Nome della succursale se questo non corrisponde a quello della società |
Nome della succursale oggetto della notifica. Se corrisponde a quello della società, questo campo va lasciato vuoto |
0 |
Testo Come all’articolo 30, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 |
Nomi aggiuntivi della succursale |
Se la succursale ha più di un nome possono essere inclusi i nomi aggiuntivi. |
0…n |
Testo |
EUID |
Identificativo unico della succursale oggetto della notifica |
1 |
Identificativo |
Dati relativi alla società |
|
1 |
Gruppo di elementi |
EUID |
Identificativo unico della società a cui appartiene la succursale |
1 |
Identificativo |
ID alternativi |
Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) |
0…n |
Identificativo |
Forma giuridica |
Tipo di forma giuridica |
0 |
Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 |
Nome |
Nome della società oggetto della notifica |
0 |
Testo |
Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione.
Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.
5.4 Notifica di modifiche di documenti e informazioni della società
Per ogni notifica di modifiche di documenti e informazioni della società di cui al punto 4.4, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti:
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (4) |
Descrizione supplementare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio della notifica |
1 |
Data e ora |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che emette la notifica |
1 |
Struttura dei dati della parte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione ricevente |
Nome/Identificativo del registro d’iscrizione della succursale |
1 |
Struttura dei dati della parte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati relativi al procedimento |
|
1 |
Gruppo di elementi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di procedimento |
Tipo di procedimento che porta a una notifica di modifiche di documenti e informazioni della società |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di registrazione |
Data in cui sono state registrate le modifiche dei documenti e delle informazioni della società |
1 |
Data |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di presa d’effetto |
Data in cui hanno preso effetto le modifiche dei documenti e delle informazioni della società, se disponibile |
0 |
Data |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati pertinenti da aggiornare, a seconda del tipo di procedimento |
Modifica dei dati della società |
1 |
Uno dei seguenti dati:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati supplementari che possono essere forniti facoltativamente in relazione all’articolo 14, lettera d) |
Modifica dei dati della società |
0…n |
Dati facoltativi:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati relativi alla società |
|
1 |
Gruppo di elementi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUID |
Identificativo unico della società a cui appartiene la succursale |
1 |
Identificativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID alternativi |
Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) |
0…n |
Identificativo |
I nuovi documenti e le nuove informazioni di cui all’articolo 14, lettera f), della direttiva (UE) 2017/1132 non sono trasmessi al registro della succursale se lo Stato membro in questione si avvale della facoltà di cui all’articolo 31, secondo comma, di tale direttiva.
Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione.
Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.
5.5. Notifica di fusione transfrontaliera
Ai fini del presente allegato, lo scambio di informazioni fra registri di cui all’articolo 130 della direttiva (UE) 2017/1132 viene indicato come «notifica di fusione transfrontaliera». Per ogni notifica di fusione transfrontaliera di cui all’articolo 130 della direttiva (UE) 2017/1132, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti:
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (5) |
Descrizione supplementare |
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio della notifica |
1 |
Data e ora |
Organizzazione di emissione |
Organizzazione che ha emesso la notifica |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Organizzazione ricevente |
Organizzazione destinataria della notifica |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
Dati relativi alla fusione |
|
1 |
Gruppo di elementi |
Data di presa d’effetto |
Data in cui la fusione ha preso effetto |
1 |
Data |
Tipo di fusione |
Tipo di fusione (articolo 119, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132) |
1 |
Codice (Fusione transfrontaliera mediante incorporazione Fusione transfrontaliera mediante costituzione di una nuova società Fusione transfrontaliera di una società detenuta al 100 %) |
Società risultante dalla fusione |
|
1 |
Gruppo di elementi |
EUID |
Identificativo unico della società risultante dalla fusione |
1 |
Identificativo Per la struttura dell’EUID si veda il punto 8 del presente allegato |
ID alternativi |
Altri identificativi |
0…n |
Identificativo |
Forma giuridica |
Tipo di forma giuridica |
1 |
Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 |
Nome |
Nome della società risultante dalla fusione |
1 |
Testo |
Sede sociale |
Sede sociale della società risultante dalla fusione |
1 |
Testo |
Nome del registro |
Nome del registro d’iscrizione della società risultante dalla fusione |
1 |
Testo |
Società oggetto della fusione |
|
1…n |
Gruppo di elementi |
EUID |
Identificativo unico della società oggetto della fusione |
1 |
Identificativo Per la struttura dell’EUID si veda il punto 8 del presente allegato |
ID alternativi |
Altri identificativi |
0…n |
Identificativo |
Forma giuridica |
Tipo di forma giuridica |
1 |
Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 |
Nome |
Nome della società oggetto della fusione |
1 |
Testo |
Sede sociale |
Sede sociale della società oggetto della fusione |
0…1 |
Testo |
Nome del registro |
Registro d’iscrizione della società oggetto della fusione |
1 |
Testo |
Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione.
Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.
6. Struttura del formato standard di messaggio
Lo scambio di informazioni fra i registri, la piattaforma e il portale si basa su metodi standard di strutturazione dei dati e si effettua tramite un formato standard di messaggio, come XML.
7. Dati necessari alla piattaforma
Affinché la piattaforma possa svolgere le sue funzioni devono essere forniti i seguenti tipi di dati:
a) |
dati che permettano l’identificazione dei sistemi che sono connessi alla piattaforma: può trattarsi di URL o di qualsiasi altro numero o codice che identifichi in maniera univoca ciascun sistema in seno al BRIS; |
b) |
un indice delle indicazioni elencate all’articolo 19 della direttiva (UE) 2017/1132. Questi dati servono a garantire la coerenza e la rapidità dei risultati del servizio di ricerca: se non sono a disposizione della piattaforma ai fini dell’indicizzazione, gli Stati membri renderanno accessibili le stesse indicazioni ai fini del servizio di ricerca in modo da garantire un livello uguale a quello offerto dalla piattaforma; |
c) |
gli identificativi unici delle società di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, e gli identificativi unici delle succursali di cui all’articolo 29, paragrafo 4, di tale direttiva. Questi identificativi servono a garantire l’interoperabilità dei registri attraverso la piattaforma; |
d) |
qualsiasi altro dato operativo necessario affinché la piattaforma garantisca un funzionamento corretto ed efficiente del servizio di ricerca e l’interoperabilità dei registri. Questi dati possono includere elenchi di codici, dati di riferimento, glossari e traduzioni di tali metadati, così come dati relativi alla registrazione e alle relazioni. |
I dati e i metadati gestiti dalla piattaforma sono trattati e conservati conformemente alle norme di sicurezza di cui al punto 3 del presente allegato.
8. Struttura e uso dell’identificativo unico
L’identificativo unico utilizzato per la comunicazione fra registri viene indicato come EUID (European Unique Identifier — «Identificativo unico europeo»).
La struttura dell’EUID deve essere conforme alla norma ISO 6523 e deve contenere i seguenti elementi:
Elemento dell’EUID |
Descrizione |
Descrizione supplementare |
Codice del paese |
Elementi che permettono di identificare lo Stato membro del registro |
Obbligatorio |
Identificativo del registro |
Elementi che permettono di identificare il registro nazionale d’origine rispettivamente della società e della succursale |
Obbligatorio |
Numero d’iscrizione |
Numero della società/succursale corrispondente al numero di iscrizione della stessa nel registro nazionale d’origine |
Obbligatorio |
Carattere di controllo |
Elementi atti a evitare errori di identificazione |
Facoltativo |
L’EUID serve a identificare inequivocabilmente le società e le succursali ai fini dello scambio di informazioni fra registri attraverso la piattaforma.
9. Modalità di funzionamento del sistema e servizi informatizzati forniti dalla piattaforma
Per la diffusione e lo scambio di informazioni, il sistema si basa sulle seguenti modalità tecniche di funzionamento:
Per la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente, la piattaforma fornisce elementi relativi ai dati di riferimento, come elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari, se del caso tradotti nelle lingue ufficiali dell’UE. Ove possibile, saranno usate norme riconosciute e messaggi standardizzati.
La Commissione comunicherà agli Stati membri ulteriori dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sull’applicazione dei servizi informatizzati forniti dalla piattaforma.
10. Criteri di ricerca
Per lanciare una ricerca occorre selezionare almeno un paese.
Il portale fornisce i seguenti criteri armonizzati di ricerca:
— |
nome della società; |
— |
numero di iscrizione della società o della succursale nel registro nazionale. |
Altri criteri di ricerca possono essere disponibili sul portale.
11. Modalità di pagamento
Per gli atti e le indicazioni per i quali gli Stati membri prevedono tributi e che sono messi a disposizione sul Portale europeo della giustizia elettronica attraverso il BRIS, il sistema consentirà agli utenti di pagare on line con modalità ampiamente diffuse come le carte di credito e di debito.
Il sistema può anche prevedere metodi di pagamento on line alternativi, come bonifici bancari o portafogli virtuali (depositi).
12. Note esplicative
In relazione alle indicazioni e ai tipi di atti di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 2017/1132, gli Stati membri forniscono le seguenti note esplicative:
a) |
un breve titolo per ogni indicazione e atto (ad esempio: «Atto costitutivo»); |
b) |
se del caso, una breve descrizione del contenuto di ogni atto o indicazione, incluse, facoltativamente, informazioni sul valore legale degli atti. |
13. Disponibilità dei servizi
Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue:
a) |
con un anticipo di 5 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 4 ore; |
b) |
con un anticipo di 10 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 12 ore; |
c) |
con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un’attività di manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità fino a 6 giorni all’anno. |
Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative (19:00 h — 8:00 h CET).
Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l’ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui sopra alle lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi durante tale orario fisso gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità.
Gli Stati membri che incontrino un guasto tecnico imprevisto informano immediatamente la Commissione dell’indisponibilità del loro sistema e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.
In caso di un guasto imprevisto della piattaforma centrale o del portale, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.
14. Punti di accesso opzionali
14.1. Punti di accesso opzionali al BRIS a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2017/1132
14.1.1
Gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti il calendario previsto per l’istituzione dei punti di accesso opzionali, il numero di punti d’accesso opzionali che saranno collegati alla piattaforma, e le coordinate delle persone che possono essere contattate per stabilire il collegamento tecnico.
La Commissione fornisce agli Stati membri i dettagli tecnici e il supporto necessari per il collaudo e l’avvio del collegamento di ciascun punto di accesso opzionale alla piattaforma.
14.1.2
Per quanto riguarda il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma, gli Stati membri si attengono alle rilevanti specifiche tecniche definite nel presente allegato, compresi i requisiti di sicurezza per la trasmissione dei dati attraverso i punti di accesso opzionali.
Quando è necessario effettuare un pagamento attraverso un punto d’accesso opzionale, gli Stati membri propongono i metodi di pagamento di loro scelta e gestiscono le relative operazioni.
Prima che il collegamento alla piattaforma diventi operativo, e prima che siano apportate modifiche significative a un collegamento esistente, gli Stati membri procedono ai collaudi appropriati.
Una volta collegato un punto d’accesso opzionale alla piattaforma, gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni futura modifica significativa che possa incidere sul funzionamento della piattaforma, in particolare se si tratta della chiusura del punto d’accesso. Gli Stati membri forniscono dettagli tecnici sufficienti in relazione alla modifica, per consentire che gli eventuali cambiamenti che ne derivano vengano correttamente integrati.
Ad ogni punto di accesso opzionale, gli Stati membri indicano che il servizio di ricerca è fornito attraverso il BRIS.
14.2. Punti di accesso opzionali al BRIS a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132
14.2.1
La Commissione valuta ogni eventuale richiesta ricevuta per l’istituzione di un punto di accesso opzionale a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132.
Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione della richiesta.
La Commissione fornisce al richiedente i dettagli tecnici e il supporto necessari per il collaudo e l’avvio dell’istituzione di ciascun punto di accesso opzionale alla piattaforma.
14.2.2
Per quanto riguarda l’istituzione dei punti di accesso opzionali alla piattaforma, il richiedente si attiene alle rilevanti specifiche tecniche definite nel presente allegato, compresi i requisiti di sicurezza per la trasmissione dei dati attraverso i punti di accesso opzionali.
Quando è necessario effettuare un pagamento attraverso un punto d’accesso opzionale, il richiedente propone i metodi di pagamento di sua scelta e gestisce le relative operazioni.
Prima che l’istituzione di un punto di accesso opzionale alla piattaforma diventi operativo, e prima che siano apportate modifiche significative a un collegamento esistente, il richiedente procede ai collaudi appropriati.
Una volta istituito un punto d’accesso opzionale alla piattaforma, il richiedente informa la Commissione in merito a ogni futura modifica significativa che possa incidere sul funzionamento della piattaforma, in particolare se si tratta della chiusura del punto d’accesso. Il richiedente fornisce dettagli tecnici sufficienti in relazione alla modifica, per consentire che gli eventuali cambiamenti che ne derivano vengano correttamente integrati.
Ad ogni punto di accesso opzionale, il richiedente indica che il servizio di ricerca è fornito attraverso il BRIS.
14.3. Requisiti applicabili ai punti di accesso opzionali a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, primo e secondo comma
La Commissione informa gli Stati membri della richiesta ricevuta.
I requisiti tecnici comprendono anche misure volte a garantire che i punti di accesso opzionali non compromettano il corretto funzionamento del BRIS né la conformità ai requisiti di sicurezza e di protezione dei dati, tenuto debitamente conto delle responsabilità di ciascuna parte all’interno della parte del sistema sotto il suo controllo tecnico.
15. Scambio di informazioni sugli amministratori interdetti
15.1 Introduzione
Lo scambio di informazioni di cui all’articolo 13 decies, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/1132 riguarda i casi in cui una persona è interdetta dalla funzione di amministratore di uno dei tipi di società figuranti nell’allegato II di tale direttiva a seguito di una decisione adottata da un organo giurisdizionale o altra autorità competente di uno Stato membro in base al diritto nazionale.
Lo scambio di informazioni non riguarda i casi in cui, in base al diritto nazionale, una persona è generalmente incapace di contrarre o ha una capacità giuridica generale limitata a seguito di una decisione adottata da un organo giurisdizionale o altra autorità competente di uno Stato membro in base al diritto nazionale e pertanto non può diventare amministratore di una società del tipo di cui al primo comma.
Lo scambio di informazioni non riguarda i casi basati su norme specifiche del diritto dell’Unione, quali le norme in materia di competenza e onorabilità di cui all’articolo 91, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Qualora, conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, siano autorizzate a essere amministratori di società del tipo di cui al primo comma, le persone giuridiche rientrano nell’ambito di applicazione dello scambio di informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se il proprio diritto nazionale prevede tale possibilità.
15.2. Metodi di scambio delle informazioni tra Stati membri
Per lo scambio di informazioni fra i registri conformemente all’articolo 13 decies della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo:
Le interrogazioni e le risposte ai sensi della presente sezione sono trasmesse attraverso il BRIS usando la cifratura da punto a punto.
Gli Stati membri scambiano le informazioni necessarie per mettere in correlazione le domande e le risposte di cui alla presente sezione riguardanti la stessa richiesta.
15.2.1
15.2.1.1 Interrogazione di primo livello sull’interdizione
Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere, tramite il BRIS, a uno o più Stati membri informazioni indicanti se una persona che si candida come amministratore di uno dei tipi di società figuranti nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 sia interdetta o sia registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori.
Lo Stato membro richiedente decide a quale Stato membro o quali Stati membri inviare l’interrogazione. Le interrogazioni sono inviate al fine di garantire uno scambio di informazioni efficace, efficiente e rapido.
Ogni interrogazione riguarda una sola persona e fornisce i dati per la sua identificazione. Lo Stato membro richiedente tratta tali dati conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri assicurano che saranno scambiati solo i dati necessari e solo quelli riguardanti il candidato in questione.
15.2.1.2 Risposta di primo livello sull’interdizione
Al ricevimento dell’interrogazione, le autorità competenti dello Stato membro richiesto forniscono senza indugio una risposta tramite il BRIS.
La risposta indica se la persona identificata nell’interrogazione è interdetta o registrata in uno dei registri dello Stato membro richiesto contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori.
Qualora la risposta indichi che la persona è interdetta o registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori, lo Stato membro richiesto può segnalare nella risposta quali dati specifici forniti dallo Stato membro richiedente corrispondono ai dati disponibili nello Stato membro richiesto e quali dati specifici inclusi nell’interrogazione non possono essere confermati dallo Stato membro richiesto in quanto non sono registrati nei suoi registri.
Se necessario, lo Stato membro richiesto può chiedere allo Stato membro richiedente di fornire ulteriori dati per garantire l’identificazione inequivocabile della persona. Tali dati sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
15.2.2.
Lo scambio di informazioni supplementari può avvenire attraverso mezzi adeguati diversi dal BRIS. Se il secondo livello di scambio delle informazioni avviene attraverso il BRIS si applicano le regole di cui ai punti 15.2.2.1, 15.2.2.2, 15.3.3 e 15.3.4.
15.2.2.1. Interrogazione di secondo livello sull’interdizione
Qualora uno Stato membro richiesto indichi nella risposta di primo livello che una determinata persona è interdetta o registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori, lo Stato membro richiedente può chiedere allo Stato membro richiesto ulteriori informazioni sulla persona identificata nell’interrogazione di primo livello.
L’interrogazione di secondo livello riguarda la stessa persona dell’interrogazione di primo livello e della risposta di primo livello.
15.2.2.2 Risposta di secondo livello sull’interdizione
Lo Stato membro richiesto può decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, quali informazioni supplementari fornire. Qualora il suo diritto nazionale non consenta un ulteriore scambio di informazioni, lo Stato membro richiesto ne informa lo Stato membro richiedente.
15.3. Elenco dettagliato dei dati
Ai fini dello scambio delle informazioni sugli amministratori interdetti, gli Stati membri includono i dati indicati di seguito.
15.3.1.
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (7) |
Descrizione supplementare |
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio dell’interrogazione |
1 |
Data e ora |
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula l’interrogazione |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Organizzazione ricevente |
Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiesto |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
Interrogazione di primo livello sull’interdizione Se la persona che si candida come amministratore è una persona fisica: |
|
|
|
Nome |
Nome della persona che si candida come amministratore |
1 |
Testo |
Cognome |
Cognome della persona che si candida come amministratore |
1 |
Testo |
Data di nascita |
Data di nascita della persona che si candida come amministratore |
1 |
Data |
Ulteriori dati identificativi |
Ulteriori dati trattati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 |
0…n |
Testo/data/identificativo |
Interrogazione di primo livello sull’interdizione Se la persona che si candida come amministratore è una persona giuridica: |
|
|
|
Nome della persona giuridica |
Nome della persona giuridica che si candida come amministratore |
1 |
Testo |
Forma giuridica |
Forma giuridica della persona giuridica che si candida come amministratore |
1 |
Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132, della società ivi figurante o altra forma giuridica se la persona giuridica non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 |
EUID |
EUID se si tratta di una società figurante nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 |
1 |
Identificativo |
Altro numero di registrazione |
Altro numero di registrazione se si tratta di una società non figurante nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 |
0 |
Identificativo |
ID alternativi |
Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) |
0…n |
Identificativo |
Gli Stati membri forniscono informazioni sui mezzi di identificazione necessari per uno scambio efficace delle informazioni sugli amministratori interdetti. Tali informazioni possono consistere nel fornire i dati necessari per identificare le persone oggetto di una richiesta.
Gli Stati membri possono anche utilizzare mezzi di identificazione elettronica per l’identificazione delle persone nello scambio di informazioni.
Le interrogazioni riguardanti una persona giuridica sono inviate solo agli Stati membri che consentono alle persone giuridiche di essere amministratori e che consentono l’interdizione di tali persone giuridiche.
15.3.2.
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (8) |
Descrizione supplementare |
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio della risposta |
1 |
Data e ora |
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula la risposta |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Organizzazione ricevente |
Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiedente |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
Sì/no/dati insufficienti per l’identificazione |
«Sì» se la persona è interdetta o registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori «No» se la persona non è interdetta né registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori «Dati insufficienti per l’identificazione» se i dati forniti non consentono di identificare inequivocabilmente la persona e sono necessarie ulteriori informazioni. |
1 |
Selezionare un’opzione |
Ulteriori dati identificativi richiesti |
Indicare quali dati sono necessari per l’identificazione inequivocabile |
1…n (solo se dati insufficienti per l’identificazione) |
Testo/data/identificativo |
Non sarà fornita alcuna risposta di secondo livello attraverso il BRIS |
Se «Sì», opzione di indicare che non sarà fornita alcuna risposta alle interrogazioni di secondo livello attraverso il BRIS |
0 |
Selezionare l’opzione |
15.3.2.1 Comunicazione di ulteriori dati identificativi
Qualora lo Stato membro richiesto chieda ulteriori dati identificativi per assicurare un’identificazione inequivocabile, lo Stato membro richiedente fornisce i dati utilizzando il seguente formato di messaggio:
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (9) |
Descrizione supplementare |
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio dell’interrogazione |
1 |
Data e ora |
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula l’interrogazione |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Organizzazione ricevente |
Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiesto |
1 |
Struttura dei dati della parte |
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
Ulteriori dati identificativi |
Ulteriori dati richiesti dallo Stato membro richiesto per assicurare un’identificazione inequivocabile trattati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 |
1…n |
Testo/data/identificativo |
15.3.3.
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (10) |
Descrizione supplementare |
||||||||||
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio dell’interrogazione |
1 |
Data e ora |
||||||||||
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula l’interrogazione |
1 |
Struttura dei dati della parte |
||||||||||
Organizzazione ricevente |
Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiesto |
1 |
Struttura dei dati della parte |
||||||||||
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
||||||||||
Richiesta di ulteriori informazioni |
Richiesta di invio di ulteriori informazioni |
1…n |
Richiesta di ulteriori informazioni in merito ad almeno uno dei seguenti dati:
|
15.3.4.
Tipo di dati |
Descrizione |
Cardinalità (11) |
Descrizione supplementare |
||||||||||||
Data e ora di emissione |
Data e ora di invio della risposta |
1 |
Data e ora |
||||||||||||
Organizzazione di emissione |
Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula la risposta |
1 |
Struttura dei dati della parte |
||||||||||||
Organizzazione ricevente |
Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiedente |
1 |
Struttura dei dati della parte |
||||||||||||
Riferimento legislativo |
Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione |
0…n |
Testo |
||||||||||||
Ulteriori informazioni |
Richiesta di invio di ulteriori informazioni |
1…n |
Ulteriori informazioni in merito ad almeno uno dei seguenti dati:
|
15.4 Funzionamento dello scambio di informazioni
GliStati membri indicano se incontrano difficoltà a causa dell’elevato numero di interrogazioni ricevute. In tal caso la Commissione e gli Stati membri valutano la questione al fine di garantire il buon funzionamento dello scambio di informazioni e l’ulteriore sviluppo del sistema.
(1) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(2) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(3) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(4) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(5) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(8) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(9) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(10) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.
(11) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.