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Document 32020R2176

    Regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/7715

    GU L 433 del 22.12.2020, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2176/oj

    22.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 433/27


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2176 DELLA COMMISSIONE

    del 12 novembre 2020

    che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le disposizioni relative al trattamento delle attività sotto forma di software valutate prudentemente, sul cui valore la risoluzione, l’insolvenza o la liquidazione dell’ente non incide in maniera significativa, sono state modificate dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per sostenere ulteriormente la transizione verso un settore bancario più digitalizzato. Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto l’articolo 36, paragrafo 4, nel regolamento (UE) n. 575/2013, che impone all’Autorità bancaria europea («ABE») di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l’applicazione delle deduzioni connesse alle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1. Al fine di garantire la coerenza delle disposizioni riguardanti i fondi propri e per agevolarne l’applicazione, è opportuno incorporare tali norme tecniche di regolamentazione nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (3), che raggruppa tutte le norme tecniche in materia di fondi propri.

    (2)

    Alle autorità competenti non è precluso di esaminare caso per caso le attività sotto forma di software che l’ente include nel capitale né di esercitare i propri poteri di vigilanza ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare laddove lo stock di investimenti in software potrebbe comportare un vantaggio prudenziale indesiderato o qualora si sospetti che l’ente si avvalga del grado di giudizio derivante dalla disciplina contabile applicabile per eludere il presente regolamento.

    (3)

    Data la diversità dei software utilizzati dagli enti, è difficile sia valutare in termini generali quali attività sotto forma di software potrebbero avere un valore recuperabile in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione e, in tal caso, in quale misura, sia individuare una specifica categoria di software che preserverebbe il proprio valore anche in tale scenario.

    (4)

    Inoltre una valutazione dell’ABE di casi specifici di operazioni passate suggerisce che tutte le attività sotto forma di software, senza alcuna distinzione in base a categorie specifiche, presentano la stessa probabilità di essere cancellate contabilmente. Anche nei casi in cui il valore delle attività sotto forma di software sia preservato almeno in parte, la vita utile di tali software è generalmente oggetto di revisione per tener conto del fatto che il software sarà mantenuto in uso dall’acquirente dell’ente solo fino al termine del processo di migrazione. Un processo di migrazione di tale genere, come dimostrano gli elementi di prova raccolti, dura generalmente da uno a tre anni. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software.

    (5)

    Dato il valore limitato che le attività sotto forma di software appaiono avere in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione di un ente, è essenziale che il trattamento prudenziale di tali attività trovi il giusto equilibrio tra le preoccupazioni sotto il profilo prudenziale, da un lato, e il valore di tali attività da un punto di vista commerciale ed economico, dall’altro. È pertanto opportuno che il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software richieda un certo margine di cautela rispetto all’alleggerimento dei requisiti di capitale primario di classe 1.

    (6)

    Inoltre, al fine di evitare l’introduzione di ulteriori oneri operativi a carico degli enti e di agevolare la vigilanza da parte delle autorità competenti, il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software dovrebbe essere di facile attuazione e applicabile a tutti gli enti in maniera standardizzata. È opportuno che il trattamento prudenziale standardizzato non impedisca all’ente di continuare a dedurre integralmente le sue attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1.

    (7)

    Data la rapidità dei cambiamenti tecnologici, gli enti investono spesso nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento del loro software. Per attenuare il rischio di arbitraggio regolamentare, tali investimenti dovrebbero essere ammortizzati separatamente dal software oggetto di manutenzione, miglioramento o aggiornamento, a condizione che gli stessi investimenti siano rilevati nello stato patrimoniale dell’ente come attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

    (9)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.

    (10)

    L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (11)

    A fronte dell’accelerazione della diffusione dei servizi digitali come conseguenza della pandemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 241/2014

    Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:

    (1)

    all’articolo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    l’applicazione delle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 e di altre deduzioni per il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2 ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;»

    (2)

    è inserito il seguente articolo 13 bis:

    «Articolo 13 bis

    Deduzione delle attività sotto forma di software che sono classificate come attività immateriali a fini contabili ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

    1.   Le attività sotto forma di software che sono attività immateriali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 in conformità dei paragrafi da 5 a 8 del presente articolo. L’importo da dedurre è determinato sulla base dell’ammortamento accumulato prudenziale calcolato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

    2.   Gli enti calcolano l’importo dell’ammortamento accumulato prudenziale delle attività sotto forma di software di cui al paragrafo 1 moltiplicando l’importo ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per il numero di giorni di cui alla lettera b):

    a)

    l’importo al quale l’attività sotto forma di software è stata inizialmente rilevata nello stato patrimoniale dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile, diviso per il valore inferiore tra:

    i)

    il numero dei giorni di vita utile dell’attività sotto forma di software, quale stimato a fini contabili;

    ii)

    un periodo di tre anni, espresso in giorni, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 3;

    b)

    il numero dei giorni trascorsi dalla data di cui al paragrafo 3, purché tale numero non ecceda il periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

    3.   L’ammortamento accumulato prudenziale di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui l’attività sotto forma di software è utilizzabile e inizia a essere ammortizzata a fini contabili.

    4.   In deroga al paragrafo 3, qualora l’attività sotto forma di software sia stata acquisita da qualsiasi impresa, ivi incluso un soggetto del settore non finanziario, che appartenga allo stesso gruppo dell’ente, l’ammortamento accumulato prudenziale di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui l’attività sotto forma di software ha iniziato a essere ammortizzata nello stato patrimoniale di tale impresa conformemente alla disciplina contabile applicabile.

    5.   Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 l’importo risultante dalla differenza, se positiva, tra l’importo di cui alla lettera a) e l’importo di cui alla lettera b):

    a)

    l’ammortamento accumulato prudenziale dell’attività sotto forma di software calcolato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4;

    b)

    la somma dell’ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata in relazione a tale attività sotto forma di software rilevati nello stato patrimoniale dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile.

    6.   In deroga al paragrafo 5, fino alla data in cui l’attività sotto forma di software è utilizzabile e inizia a essere ammortizzata a fini contabili, gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 l’intero importo al quale l’attività è rilevata nello stato patrimoniale dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile.

    7.   Gli ammortamenti prudenziali e le deduzioni stabiliti nel presente articolo sono effettuati separatamente per ciascuna attività sotto forma di software.

    8.   Gli investimenti dell’ente nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento di attività sotto forma di software esistenti sono trattati come attività diverse dalle relative attività sotto forma di software, a condizione che tali investimenti siano rilevati come attività immateriali nello stato patrimoniale di tale ente conformemente alla disciplina contabile applicabile.

    Fatto salvo il paragrafo 6, l’ammortamento accumulato prudenziale di tali investimenti nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento di attività sotto forma di software esistenti è calcolato a decorrere dalla data in cui essi iniziano a essere ammortizzati conformemente alla disciplina contabile applicabile.

    L’ammortamento accumulato prudenziale delle relative attività sotto forma di software esistenti continua a essere calcolato a decorrere dalla data del loro ammortamento iniziale a fini contabili e fino alla fine del periodo di ammortamento prudenziale determinato in conformità del paragrafo 2, lettera a).».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

    (4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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