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Document 32020R2171

Regolamento (UE) 2020/2171 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall’Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GU L 432 del 21.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; abrogato da 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2171/oj

21.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 432/4


REGOLAMENTO (UE) 2020/2171 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2020

che modifica l’allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall’Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). In conformità di tale articolo, l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell’Unione per mezzo della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (3).

(2)

In base ai termini dell’accordo di recesso, a partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione europea e il diritto primario e derivato dell’Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito il 31 dicembre 2020, al termine del periodo di transizione fissato nell’accordo di recesso,.

(3)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (4) istituisce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso finalizzato a promuovere la sicurezza dell’Unione e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori dell’Unione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 istituisce «autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione» che agevolano i controlli sulle esportazioni a basso rischio di prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi. Attualmente l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001 è prevista per Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d’America.

(5)

Il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni.

(6)

Il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati per tenere efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento (CE) n. 428/2009.

(7)

L’aggiunta del Regno Unito all’elenco dei paesi per i quali è prevista l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001 non avrebbe effetti negativi sulla sicurezza dell’UE e internazionale.

(8)

Considerando che il Regno Unito è un’importante destinazione per i prodotti a duplice uso fabbricati nell’Unione, è opportuno aggiungere il Regno Unito all’elenco delle destinazioni per le quali è prevista l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001, al fine di garantire l’applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l’Unione, fornire condizioni di parità per gli esportatori dell’Unione ed evitare oneri amministrativi superflui, proteggendo nel contempo la sicurezza dell’Unione e internazionale.

(9)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare gli obiettivi fondamentali di evitare perturbazioni commerciali sproporzionate e oneri amministrativi eccessivi per le esportazioni dell’Unione di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito, è necessario e opportuno stabilire norme relative all’inclusione del Regno Unito nell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

(10)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze del recesso del Regno Unito dall’Unione, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(11)

Al fine di garantire che il Regno Unito sia incluso senza indugio nell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione europea n. EU001, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato come segue:

1)

nel titolo, la dicitura «Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d’America» è sostituita dalla seguente:

«Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti d’America»;

2)

nella parte 2, il seguente trattino è inserito dopo il sesto trattino:

«—

Regno Unito (fatta salva l’applicazione del presente regolamento al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente all’allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (“protocollo”) allegato all’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (*1), nel quale sono elencate le disposizioni di diritto dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo)

(*1)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).»."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2020.

(2)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

(3)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


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