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Document 32020R2102

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102 della Commissione del 15 dicembre 2020 che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

C/2020/8930

GU L 425 del 16.12.2020, blz. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Juridische status van het document Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 14/11/2021; abrogato da 32021R1926

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2102/oj

16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2102 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) la Commissione, a richiesta di un paese terzo, può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell'importazione nell'Unione.

(2)

A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione il 1o febbraio 2020 e in vista della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei controlli di conformità a specifiche norme di commercializzazione effettuati dal Regno Unito prima dell'importazione nell'Unione. In particolare il Regno Unito si è impegnato a rispettare le prescrizioni stabilite per la commercializzazione degli ortofrutticoli dopo la fine del periodo di transizione e ha indicato l'autorità competente e gli organismi di controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(3)

La Commissione ritiene di poter concedere tale riconoscimento in quanto la normativa pertinente del Regno Unito applicabile al 1o gennaio 2021 agli ortofrutticoli manterrà norme di commercializzazione equivalenti a quelle applicabili nell'Unione.

(4)

I controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito dovrebbero quindi essere riconosciuti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il presente regolamento dovrebbe precisare l'autorità competente nel paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli e gli organismi di controllo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli appropriati. A seguito di tale riconoscimento il Regno Unito dovrebbe essere elencato nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

(5)

Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dal Regno Unito devono essere intesi come riferiti unicamente alla Gran Bretagna.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare una transizione agevole dei flussi commerciali nei settori in esame, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riconoscimento dei controlli di conformità

I controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito prima dell'importazione nell'Unione sono riconosciuti.

Articolo 2

Autorità competente e organismi di controllo

1.   L'autorità competente per il Regno Unito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, è il "Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs" (ministro per l'Ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali).

2.   Gli organismi di controllo del Regno Unito a cui è affidata l'esecuzione dei controlli appropriati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, sono, per l'Inghilterra e il Galles, l'"Horticulture Marketing Inspectorate (HMI)" (ispettorato per la Commercializzazione nel settore orticolo) e, per la Scozia, la "Scottish Government's Horticulture and Marketing Unit (HMU)"(unità Orticoltura e commercializzazione del governo).

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 e relativi prodotti

Paese

Prodotti

Svizzera

Ortofrutticoli freschi

Marocco

Ortofrutticoli freschi

Sud Africa

Ortofrutticoli freschi

Israele  (1)*

Ortofrutticoli freschi

India

Ortofrutticoli freschi

Nuova Zelanda

Mele, pere e kiwi

Senegal

Ortofrutticoli freschi

Kenya

Ortofrutticoli freschi

Turchia

Ortofrutticoli freschi

Regno Unito  (2)

Ortofrutticoli freschi

»

(1)  La Commissione concede il riconoscimento ai sensi dell’articolo 15 per ortofrutticoli originari dello Stato d’Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(2)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.


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