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Document 32020R1825

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1825 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica gli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure temporanee per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti

    C/2020/8361

    GU L 406 del 3.12.2020, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1825/oj

    3.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 406/58


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1825 DELLA COMMISSIONE

    del 2 dicembre 2020

    che modifica gli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure temporanee per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, e l’articolo 41, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), in combinato disposto con l’allegato VI di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

    (2)

    L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, in combinato disposto con l’allegato VII di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

    (3)

    L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, in combinato disposto con l’allegato VIII di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti dal territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

    (4)

    Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è emerso chiaramente che, in taluni casi eccezionali, per affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono stati sufficientemente valutati, è necessario adottare a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 3, dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, atti di esecuzione che stabiliscono divieti temporanei o prescrizioni particolari per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti. Questo consentirà un’ulteriore valutazione dei rischi che giustificano l’adozione dei suddetti divieti o delle suddette prescrizioni speciali, al fine di determinarne lo status fitosanitario.

    (5)

    L’articolo 7 e l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero pertanto stabilire che i rispettivi divieti o le rispettive prescrizioni particolari si applichino fatti salvi tali atti.

    (6)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

    1.

    all’articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

    «Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono divieti, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 3, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.»;

    2.

    l’articolo 8 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono prescrizioni particolari, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.»;

    b)

    al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono prescrizioni particolari, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).


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