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Document 32020R1817

    Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/4748

    GU L 406 del 3.12.2020, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1817/oj

    3.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 406/12


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1817 DELLA COMMISSIONE

    del 17 luglio 2020

    che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (2) (di seguito «l’accordo di Parigi»), mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi di investimenti coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

    (2)

    L’11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo» (3). Il Green Deal europeo costituisce una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è quello di trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. L’attuazione del Green Deal europeo prevede che siano dati segnali chiari nel lungo periodo agli investitori per evitare gli attivi non recuperabili e per raccogliere finanziamenti sostenibili.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori di indici di riferimento di spiegare in che modo gli elementi chiave della metodologia degli indici di riferimento riflettono i fattori ambientali, sociali e di governance (di seguito «fattori ESG») per ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato.

    (4)

    Spiegazioni diverse per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento del modo in cui gli elementi chiave della metodologia degli indici di riferimento riflettono i fattori ESG determinerebbero una mancanza di comparabilità tra gli indici di riferimento e una mancanza di chiarezza quanto alla portata e agli obiettivi dei fattori ESG. È pertanto necessario fissare il contenuto minimo di tali spiegazioni e il modello da utilizzare.

    (5)

    Al fine di adeguare meglio le informazioni per gli investitori, l’obbligo di spiegare il modo in cui gli elementi chiave della metodologia riflettono i fattori ESG per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti o pubblicati dovrebbe tener conto delle attività sottostanti su cui gli indici si basano. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli indici di riferimento non aventi attività sottostanti che hanno un impatto sui cambiamenti climatici, quali gli indici di riferimento per i tassi di interesse e gli indici di riferimento per le valute. A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1011, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli indici di riferimento per le merci.

    (6)

    La spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia degli indici riferimento riflettono i fattori ESG dovrebbe basarsi sul valore medio ponderato aggregato e non dovrebbe essere comunicata per ogni componente degli indici di riferimento. Se pertinente e opportuno, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero poter fornire ulteriori informazioni sui fattori ESG.

    (7)

    Per mettere a disposizione degli utilizzatori degli indici di riferimento informazioni accurate e aggiornate, in caso di modifiche della metodologia gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero aggiornare le informazioni fornite nel modello e indicare il motivo e la data in cui le informazioni sono state aggiornate.

    (8)

    Per garantire la massima trasparenza agli investitori, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero indicare chiaramente se perseguono o no obiettivi ESG,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Spiegazione del modo in cui la metodologia degli indici di riferimento riflette i fattori ESG

    1.   Gli amministratori di indici di riferimento spiegano, utilizzando il modello di cui all’allegato del presente regolamento, di quali fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 (4) hanno tenuto conto nell’elaborazione della propria metodologia degli indici di riferimento. Essi spiegano inoltre in che modo tali fattori si riflettono negli elementi chiave di detta metodologia, anche ai fini della scelta delle attività sottostanti, dei fattori di ponderazione, dei parametri e delle variabili proxy.

    La disposizione di cui al primo comma non si applica agli indici di riferimento per le merci.

    2.   Per i singoli indici di riferimento, invece di fornire tutte le informazioni richieste dal modello di cui all’allegato del presente regolamento, gli amministratori di indici di riferimento possono indicare nella spiegazione fornita il collegamento ipertestuale al sito web contenente tutte le informazioni in questione.

    3.   Quando gli indici di riferimento combinano diversi tipi di attività sottostanti, gli amministratori di indici di riferimento spiegano in che modo i fattori ESG si riflettono per ciascuna delle attività sottostanti.

    4.   Gli amministratori di indici di riferimento possono includere nella spiegazione fattori ESG aggiuntivi e le relative informazioni.

    5.   Gli amministratori di indici di riferimento indicano chiaramente nella spiegazione se perseguono o no obiettivi ESG.

    6.   Gli amministratori di indici di riferimento includono nella spiegazione le fonti dei dati e le norme utilizzate per ciascun fattore ESG comunicato.

    Articolo 2

    Aggiornamento della spiegazione fornita

    Gli amministratori di indici di riferimento aggiornano la spiegazione fornita ad ogni cambiamento della metodologia degli indici di riferimento e, in ogni caso, su base annua. Essi indicano i motivi dell’aggiornamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

    (2)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

    (3)  COM(2019) 640 final.

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1816, del 17 luglio 2020, della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull’indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    MODELLO PER LA SPIEGAZIONE DEL MODO IN CUI GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA METODOLOGIA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO RIFLETTONO I FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE («FATTORI ESG»)

    SPIEGAZIONE DEL MODO IN CUI GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA METODOLOGIA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO RIFLETTONO I FATTORI ESG

    Elemento 1. Nome dell’amministratore di indici di riferimento.

     

    Elemento 2. Tipo di indice di riferimento o di famiglia di indici di riferimento.

    Scegliere l’attività sottostante pertinente dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE)2020/1816.

     

    Elemento 3. Nome dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.

     

    Elemento 4. La metodologia dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento tiene conto dei fattori ESG?

    ☐ Sì ☐ No

    Elemento 5. Se la risposta all’elemento 4 è affermativa, elencare di seguito, per ciascuna famiglia di indici di riferimento, i fattori ESG presi in considerazione nella metodologia degli indici di riferimento, tenendo conto dei fattori ESG di cui all’elenco dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816.

    Spiegare in che modo i fattori ESG sono utilizzati per la scelta, la ponderazione o l’esclusione delle attività sottostanti.

    I fattori ESG sono comunicati sulla base del valore medio ponderato aggregato a livello della famiglia di indici di riferimento.

    a)

    Elenco dei fattori ambientali presi in considerazione:

    Scelta, ponderazione o esclusione:

    b)

    Elenco dei fattori sociali presi in considerazione:

    Scelta, ponderazione o esclusione:

    c)

    Elenco dei fattori di governance presi in considerazione:

    Scelta, ponderazione o esclusione:

    Elemento 6. Se la risposta all’elemento 4 è affermativa, elencare di seguito, per ciascun indice di riferimento, i fattori ESG presi in considerazione nella metodologia dell’indice di riferimento, tenendo conto dei fattori ESG di cui all’elenco dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816, in funzione dell’attività sottostante pertinente in questione.

    Spiegare in che modo i fattori ESG sono utilizzati per la scelta, la ponderazione o l’esclusione delle attività sottostanti.

    I fattori ESG non sono comunicati per ciascun componente dell’indice di riferimento, ma sulla base di un valore medio ponderato aggregato dell’indice di riferimento.

    In alternativa, tutte le informazioni possono essere fornite indicando nella spiegazione il collegamento ipertestuale al sito web dell’amministratore di indici di riferimento. Le informazioni sul sito web sono facilmente disponibili e accessibili. Gli amministratori di indici di riferimento garantiscono che le informazioni pubblicate sul loro sito web rimangano disponibili per cinque anni.

    a)

    Elenco dei fattori ambientali presi in considerazione:

    Scelta, ponderazione o esclusione:

    b)

    Elenco dei fattori sociali presi in considerazione:

    Scelta, ponderazione o esclusione:

    c)

    Elenco dei fattori di governance presi in considerazione:

    Scelta, ponderazione o esclusione:

    Collegamento ipertestuale alle informazioni sui fattori ESG per ciascun indice di riferimento:

     

    Elemento 7. Dati e norme utilizzati.

    a)

    Dati.

    i)

    Descrivere se i dati sono comunicati, modellizzati o provengono da fonti interne o esterne.

    ii)

    Quando i dati sono comunicati, modellizzati o provengono da fonti esterne, indicare il fornitore terzo di dati.

     

    b)

    Verifica e qualità dei dati.

    Descrivere in che modo i dati sono verificati e come ne è garantita la qualità.

     

    c)

    Norme di riferimento.

    Descrivere le norme internazionali utilizzate nella metodologia degli indici di riferimento.

     

    Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni e motivo dell’aggiornamento:

     


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