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Document 32020R1816
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1816 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the explanation in the benchmark statement of how environmental, social and governance factors are reflected in each benchmark provided and published (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull’indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull’indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/4744
GU L 406 del 3.12.2020, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 406/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1816 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2020
che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull’indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 2 ter,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (2) (di seguito «l’accordo di Parigi»), mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi di investimenti coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. |
(2) |
L’11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo» (3). Il Green Deal europeo costituisce una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è quello di trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. L’attuazione del Green Deal europeo prevede che siano dati segnali chiari nel lungo periodo agli investitori per evitare gli attivi non recuperabili e per raccogliere finanziamenti sostenibili. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori di indici di riferimento di spiegare nella dichiarazione sull’indice di riferimento il modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati. |
(4) |
Spiegazioni diverse determinerebbero una mancanza di comparabilità tra gli indici di riferimento e una mancanza di chiarezza quanto alla portata e agli obiettivi dei fattori ESG. È pertanto necessario specificare il contenuto di tale spiegazione e stabilire il modello da utilizzare. |
(5) |
Al fine di adeguare meglio le informazioni per gli investitori, l’obbligo di spiegare il modo in cui i fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati dovrebbe tener conto delle attività sottostanti su cui gli indici si basano. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli indici di riferimento le cui attività sottostanti non hanno un impatto sui cambiamenti climatici, quali gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute. |
(6) |
La spiegazione del modo in cui i fattori ESG si riflettono dovrebbe indicare il corrispondente punteggio dei fattori ESG rispetto all’indice di riferimento sulla base di un valore medio ponderato aggregato. Tale punteggio non dovrebbe essere comunicato per ciascun componente degli indici di riferimento. Se pertinente e opportuno, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero poter fornire ulteriori informazioni sui fattori ESG. |
(7) |
In ragione delle loro caratteristiche e degli obiettivi che perseguono, è opportuno stabilire obblighi di comunicazione specifici per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, nonché per gli indici di riferimento di obbligazioni e titoli azionari significativi. |
(8) |
Per mettere a disposizione degli utilizzatori degli indici di riferimento informazioni accurate e aggiornate, in caso di modifiche della dichiarazione sull’indice di riferimento gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero aggiornare le informazioni fornite e indicare il motivo e la data in cui le informazioni sono state aggiornate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«titoli azionari»: azioni quotate; |
b) |
«titoli a reddito fisso»: titoli di debito quotati, diversi da quelli emessi da un emittente sovrano; |
c) |
«debito sovrano»: titoli di debito emessi da un emittente sovrano. |
Articolo 2
Spiegazione del modo in cui i fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento
1. Gli amministratori di indici di riferimento spiegano nella dichiarazione sull’indice di riferimento, utilizzando il modello di cui all’allegato I, il modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) elencati nell’allegato II si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento da essi forniti e pubblicati.
La disposizione di cui al primo comma non si applica agli indici di riferimento per i tassi di interessi e le valute.
2. La spiegazione di cui al paragrafo 1 include il punteggio dei fattori ESG rispetto all’indice di riferimento e alla famiglia di indici di riferimento corrispondenti in base ad un valore medio ponderato aggregato.
3. Per i singoli indici di riferimento, invece di fornire tutte le informazioni richieste dal modello di cui all’allegato I del presente regolamento, gli amministratori di indici di riferimento possono indicare nella dichiarazione sull’indice di rifermento il collegamento ipertestuale al sito web contenente tutte le informazioni in questione.
4. Quando gli indici di riferimento combinano diverse attività sottostanti, gli amministratori di indici di riferimento spiegano il modo in cui i fattori ESG si riflettono per ciascuna delle attività sottostanti.
5. Gli amministratori di indici di riferimento includono nella spiegazione le fonti dei dati e le norme utilizzate per i fattori ESG comunicati.
6. Gli amministratori di indici di riferimento che comunicano fattori ESG aggiuntivi a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione (4) includono il punteggio di tali fattori ESG aggiuntivi.
Articolo 3
Aggiornamento della spiegazione fornita
Gli amministratori di indici di riferimento aggiornano la spiegazione fornita ad ogni cambiamento significativo relativo ai fattori ESG e, in ogni caso, su base annua. Essi indicano i motivi dell’aggiornamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(3) COM(2019) 640 final.
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
MODELLO PER LA SPIEGAZIONE DEL MODO IN CUI I FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE (FATTORI ESG) SI RIFLETTONO NELLA DICHIARAZIONE SULL’INDICE DI RIFERIMENTO
SPIEGAZIONE DEL MODO IN CUI I FATTORI ESG SI RIFLETTONO NELLA DICHIARAZIONE SULL’INDICE DI RIFERIMENTO |
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SEZIONE 1 — CONSIDERAZIONE DEI FATTORI ESG |
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Elemento 1. Nome dell’amministratore di indici di riferimento. |
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Elemento 2. Tipo di indice di riferimento o di famiglia di indici di riferimento. Scegliere l’attività sottostante pertinente dall’elenco di cui all’allegato II. |
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Elemento 3. Nome dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento. |
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Elemento 4. Nel portafoglio dell’amministratore di indici di riferimento vi sono indici di riferimento UE di transizione climatica, indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG o indici di riferimento che tengono conto dei fattori ESG? |
☐ Sì ☐ No |
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Elemento 5. L’indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento persegue obiettivi ESG? |
☐ Sì ☐ No |
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Elemento 6. In caso di risposta affermativa all’elemento 5, fornire di seguito le informazioni (punteggio) relative ai fattori ESG elencati nell’allegato II per ciascuna famiglia di indici di riferimento a livello aggregato. I fattori ESG sono comunicati sulla base del valore medio ponderato aggregato a livello della famiglia di indici di riferimento. |
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Informazioni su ciascun fattore: |
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Informazioni su ciascun fattore: |
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Informazioni su ciascun fattore: |
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Informazioni su ciascun fattore: |
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Elemento 7. In caso di risposta affermativa all’elemento 5, fornire di seguito le informazioni (punteggio) per ciascun indice di riferimento relative ai fattori ESG elencati nell’allegato II in funzione dell’attività sottostante pertinente in questione. In alternativa, tutte le informazioni possono essere fornite indicando nella dichiarazione sull’indice di riferimento il collegamento ipertestuale al sito web dell’amministratore di indici di riferimento. Le informazioni sul sito web sono facilmente disponibili e accessibili. Gli amministratori di indici di riferimento garantiscono che le informazioni pubblicate sul loro sito web rimangano disponibili per cinque anni. Il punteggio dei fattori ESG non è comunicato per ciascun componente dell’indice di riferimento, ma sulla base di un valore medio ponderato aggregato dell’indice di riferimento. |
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Informazioni su ciascun fattore: |
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Informazioni su ciascun fattore: |
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Informazioni su ciascun fattore: |
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Informazioni su ciascun fattore: |
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Collegamento ipertestuale alle informazioni sui fattori ESG per ciascun indice di riferimento: |
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Elemento 8. Dati e norme utilizzati |
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SEZIONE 2 — ULTERIORI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER GLI INDICI DI RIFERIMENTO UE DI TRANSIZIONE CLIMATICA E PER GLI INDICI DI RIFERIMENTO UE ALLINEATI CON L’ACCORDO DI PARIGI |
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Elemento 9. Quando l’indice di riferimento è etichettato come «indice di riferimento UE di transizione climatica» o «indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi», gli amministratori di indici di riferimento pubblicano anche le seguenti informazioni: |
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SEZIONE 3 — COMUNICAZIONE DELL’ALLINEAMENTO CON GLI OBIETTIVI DELL’ACCORDO DI PARIGI |
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Elemento 10. Entro la data di applicazione del presente regolamento, per gli indici di riferimento di obbligazioni e titoli azionari significativi, per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi gli amministratori di indici di riferimento pubblicano anche le informazioni indicate di seguito. Entro il 31 dicembre 2021 per ciascun indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento gli amministratori di indici di riferimento pubblicano le informazioni indicate di seguito: |
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☐ Sì ☐ No |
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Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni e motivo dell’aggiornamento: |
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(1) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO II
FATTORI AMBIENTALI SOCIALI E DI GOVERNANCE (FATTORI ESG) DA CONSIDERARE PER ATTIVITÀ SOTTOSTANTI DELL’INDICE DI RIFERIMENTO
Sezione 1
TITOLI AZIONARI
FATTORI ESG |
COMUNICAZIONI |
Fattori ESG combinati |
Rating ESG medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). |
Rating ESG complessivo dei dieci principali componenti dell’indice di riferimento per coefficiente di ponderazione nell’indice di riferimento (facoltativo). |
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Ambientali |
Rating ambientale medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso le energie rinnovabili misurata per esposizioni di capitale (CapEx) nelle attività (come quota del totale delle CapEx per società energetiche incluse nel portafoglio) (facoltativo). Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso i rischi fisici connessi al clima, che misura gli effetti di eventi meteorologici estremi sulle operazioni e sulla produzione delle società o sulle diverse fasi della catena di approvvigionamento (sulla base dell’esposizione dell’emittente) (facoltativo). Grado di esposizione del portafoglio ai settori elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) in percentuale della ponderazione complessiva nel portafoglio. Intensità dei gas a effetto serra dell’indice di riferimento. Percentuale delle emissioni di gas a effetto serra comunicate rispetto a quelle stimate. Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso società le cui attività rientrano nelle divisioni da 05 a 09, 19 e 20 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006. Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso attività comprese nel settore dei beni e servizi ambientali di cui alla definizione dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
Sociali |
Rating sociale medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). I trattati e le convenzioni internazionali, i principi delle Nazioni Unite o, se del caso, la normativa nazionale utilizzati per determinare cosa costituisce un’«arma controversa». Percentuale media ponderata dei componenti dell’indice di riferimento nel settore delle armi controverse. Percentuale media ponderata dei componenti dell’indice di riferimento nel settore del tabacco. Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale. Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell’Organizzazione internazionale del lavoro. MEDIA ponderata del divario di retribuzione tra i generi. Rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione. Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali. Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione e la concussione. |
Di governance |
Rating di governance medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). Percentuale media ponderata di membri indipendenti dei consigli di amministrazione. Percentuale media ponderata di membri femminili dei consigli di amministrazione. |
Sezione 2
TITOLI A REDDITO FISSO
FATTORI ESG |
COMUNICAZIONI |
Fattori ESG combinati |
Rating ESG medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). |
Rating ESG complessivo dei dieci principali componenti dell’indice di riferimento per coefficiente di ponderazione nell’indice di riferimento (facoltativo). |
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Ambientali |
Rating ambientale medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso le energie rinnovabili misurata per esposizioni di capitale (CapEx) nelle attività (come quota del totale delle CapEx per società energetiche incluse nel portafoglio) (facoltativo). Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso i rischi fisici connessi al clima, che misura gli effetti di eventi meteorologici estremi sulle operazioni e sulla produzione delle società o sulle diverse fasi della catena di approvvigionamento (sulla base dell’esposizione dell’emittente) (facoltativo). Grado di esposizione del portafoglio ai settori elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 in percentuale della ponderazione complessiva nel portafoglio. Intensità dei gas a effetto serra dell’indice di riferimento. Percentuale delle emissioni comunicate rispetto a quelle stimate. Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso società le cui attività rientrano nelle divisioni da 05 a 09, 19 e 20 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006. Percentuale di obbligazioni verdi nel portafoglio dell’indice di riferimento. |
Sociali |
Rating sociale medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). I trattati e le convenzioni internazionali, i principi delle Nazioni Unite o, se del caso, la normativa nazionale utilizzati per determinare cosa costituisce un’«arma controversa». Percentuale media ponderata dei componenti dell’indice di riferimento nel settore delle armi controverse. Percentuale media ponderata dei componenti dell’indice di riferimento nel settore del tabacco. Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale. Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni da 1 a 8 dell’Organizzazione internazionale del lavoro. MEDIA ponderata del divario di retribuzione tra i generi. Rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione. Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali. Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione e la concussione. |
Di governance |
Rating di governance medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). |
Sezione 3
DEBITO SOVRANO
FATTORI ESG |
COMUNICAZIONI |
Fattori ESG combinati |
Rating ESG medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). |
Rating ESG complessivo dei dieci principali componenti dell’indice di riferimento per coefficiente di ponderazione nell’indice di riferimento (facoltativo). Percentuale di società di gestione del fondo sottostante che hanno sottoscritto norme internazionali. |
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Ambientali |
Rating ambientale medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). Esposizione del portafoglio dell’indice di riferimento verso i rischi fisici connessi al clima, che misura gli effetti di eventi meteorologici estremi sulle operazioni e sulla produzione delle società o sulle diverse fasi della catena di approvvigionamento (sulla base dell’esposizione dell’emittente) (facoltativo). I dieci principali componenti e i dieci componenti di minore importanza per esposizione verso rischi fisici connessi al clima (facoltativo). Intensità dei gas a effetto serra dell’indice di riferimento. Percentuale delle emissioni comunicate rispetto a quelle stimate. Percentuale di obbligazioni verdi nel portafoglio dell’indice di riferimento. |
Sociali |
Rating sociale medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). Numero di componenti dell’indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell’indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale. Risultati medi in termini di diritti umani degli emittenti (compreso un indicatore quantitativo e la metodologia utilizzata per calcolarlo). Punteggio medio per le disparità di reddito, che misura la distribuzione del reddito e delle disuguaglianze economiche tra i partecipanti in una determinata economia (compreso un indicatore quantitativo e la metodologia utilizzata per calcolarlo). Punteggio medio per la libertà di espressione, che misura il grado di libertà di azione delle organizzazioni politiche e della società civile (compreso un indicatore quantitativo e la metodologia utilizzata per calcolarlo). |
Di governance |
Rating di governance medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). Punteggio medio per la corruzione, che misura il livello percepito di corruzione nel settore pubblico (compreso un indicatore quantitativo e la metodologia utilizzata per calcolarlo). Punteggio medio per la stabilità politica, che misura la probabilità che il regime in carica venga rovesciato con l’uso della forza (compreso un indicatore quantitativo e la metodologia utilizzata per calcolarlo). Punteggio medio per lo Stato di diritto, basato sull’assenza di corruzione, sul rispetto dei diritti fondamentali e sullo stato della giustizia civile e penale (compreso un indicatore quantitativo e la metodologia utilizzata per calcolarlo). |
Sezione 4
MERCI
FATTORI ESG |
COMUNICAZIONI |
Ambientali |
Grado di esposizione delle merci sottostanti verso i rischi fisici connessi al clima, che misura gli effetti di eventi meteorologici estremi sulle operazioni e sulla produzione delle società o sulle diverse fasi della catena di approvvigionamento (basso, medio o elevato) (facoltativo). Metodologia utilizzata per calcolare i rischi fisici connessi al clima (facoltativo). Grado di esposizione delle merci sottostanti verso i rischi di transizione climatica, che misura l’impatto finanziario risultante dagli effetti dell’attuazione di strategie a basse emissioni di carbonio (basso, medio o elevato) |
Sociali |
Grado di esposizione delle merci sottostanti verso i rischi sociali (basso, medio o elevato). |
Di governance |
Grado di esposizione delle merci sottostanti verso i rischi di governance (basso, medio o elevato). Punteggio medio per lo Stato di diritto, basato sull’assenza di corruzione, sul rispetto dei diritti fondamentali e sullo stato della giustizia civile e penale (compreso un indicatore quantitativo e la metodologia utilizzata per calcolarlo). |
Sezione 5
ALTRO
FATTORI ESG |
COMUNICAZIONI |
Fattori ESG combinati |
Rating ESG medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). |
Ambientali |
Rating ambientale medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). Grado di esposizione del portafoglio verso le opportunità legate al clima, che misura le opportunità di investimento in relazione ai cambiamenti climatici, soluzioni di investimento nuove e innovative, in percentuale della ponderazione complessiva nel portafoglio (facoltativo). Intensità dei gas a effetto serra dell’indice di riferimento. Grado di esposizione del portafoglio ai settori elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 in percentuale della ponderazione complessiva nel portafoglio. |
Sociali |
Rating sociale medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). I trattati e le convenzioni internazionali, i principi delle Nazioni Unite o, se del caso, la normativa nazionale utilizzati per determinare cosa costituisce un’«arma controversa». Percentuale media ponderata dei componenti dell’indice di riferimento nel settore delle armi controverse. Percentuale media ponderata dei componenti dell’indice di riferimento nel settore del tabacco. |
Di governance |
Rating di governance medio ponderato dell’indice di riferimento (facoltativo). Percentuale dei fondi sottostanti dotati di politiche in materia di gestione (stewardship), comprese le misure per la pianificazione e la gestione delle risorse. |
(1) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).