EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1800

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8261

GU L 402 del 1.12.2020, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1800/oj

1.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1800 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2020

relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici».

(4)

Il richiedente ha chiesto che l’additivo per mangimi sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «sostanze aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere autorizzato. Il fatto che l’utilizzo dell’additivo in questione non sia autorizzato come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua.

(5)

Nel parere del 19 marzo 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Nel parere l’Autorità ha concluso che l’additivo non è tossico per inalazione, non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. L’Autorità ha inoltre concluso che, essendo ampiamente comprovato l’effetto del glutammato monosodico di aumentare l’appetibilità degli alimenti, non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia nei mangimi. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. In particolare sull’etichetta dell’additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, sull’etichetta delle premiscele sarebbe opportuno fornire determinate informazioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2020;18(4):6085.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b621i

-

Glutammato monosodico

Composizione dell’additivo

Glutammato monosodico

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-glutammato di monosodio

prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188

Purezza: saggio ≥ 99 %.

Formula chimica:

C5H8NaNO4•H2O

Numero CAS: 6106-04-3

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’L-glutammato di monosodio nell’additivo per mangimi: «Monosodium L-glutamate monograph» del Food Chemical Codex.

Per la quantificazione dell’L-glutammato monosodico nell’additivo per mangimi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), come descritta nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione  (2) (allegato III, parte F).

Per la quantificazione dell’L-glutammato monosodico nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta delle premiscele se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.

21.12.2030


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


Top