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Document 32020R1799
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1799 of 30 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii CGMCC 12056 as a feed additive for laying hens and other laying birds (holder of authorisation: Andrés Pintaluba S.A.) (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1799 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaioli (titolare dell’autorizzazione: Andrés Pintaluba S.A) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1799 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaioli (titolare dell’autorizzazione: Andrés Pintaluba S.A) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/8260
GU L 402 del 1.12.2020, p. 43–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1799 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaioli (titolare dell’autorizzazione: Andrés Pintaluba S.A)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaioli, da classificare nella categoria «additivi zootecnici», gruppo funzionale «promotori della digestione». |
(4) |
Nel parere del 7 maggio 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 non ha un’incidenza negativa sulla salute delle galline ovaiole e degli altri volatili ovaioli, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha altresì concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’additivo è efficace come additivo zootecnico nel migliorare la digeribilità dei regimi alimentari nelle galline ovaiole e negli altri volatili ovaioli. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(5):6142.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a31 |
Andrés Pintaluba SA. |
6-fitasi (EC 3.1.3.26) |
Composizione dell’additivo Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 con un’attività minima di: Forma solida: 20 000 U (1)/g Forma liquida: 20 000 U/ml |
galline ovaiole e altri volatili ovaioli |
- |
300 U |
- |
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21.12.2030 |
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Caratterizzazione della sostanza attiva 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta mediante fermentazione con Komagataella phaffii CGMCC 12056 |
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Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell’attività della fitasi nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’attività della fitasi nelle premiscele:
Per la quantificazione dell’attività della fitasi nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
(1) 1 unità è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato, a pH 5,5 e a 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.