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Document 32020R1694

Regolamento (UE) 2020/1694 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 381 del 13.11.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1694/oj

13.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 381/4


REGOLAMENTO (UE) 2020/1694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi COVID-19 ha causato una perturbazione della catena di approvvigionamento delle parti e dei componenti essenziali per i veicoli della categoria L e un notevole calo della domanda di tali veicoli. Ciò che ha determinato significativi ritardi nello smaltimento, da parte dei costruttori, degli stock di veicoli Euro 4 che, conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), devono essere immatricolati prima dell’applicazione della fase Euro 5 a partire dal 1o gennaio 2021.

(2)

Le norme relative ai veicoli di fine serie fissate nel regolamento (UE) n. 168/2013 consentono ai costruttori di continuare a mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione una parte limitata dello stock di veicoli della categoria L che non possono o non possono più essere messi a disposizione sul mercato a causa dell’entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali tali veicoli non sono stati omologati.

(3)

Tenendo conto della perturbazione causata dalla crisi COVID-19, è evidente che le norme relative ai veicoli di fine serie del regolamento (UE) n. 168/2013 non costituiscono un meccanismo adeguato per far fronte alla quantità di veicoli Euro 4 della categoria L che i costruttori avranno in giacenza una volta che sarà di applicazione la norma ambientale Euro 5.

(4)

Date le circostanze eccezionali causate dalla crisi COVID-19 e al fine di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 168/2013 includendo misure specifiche per i veicoli di fine serie in risposta alla crisi COVID-19.

(5)

Allo scopo di garantire che l’applicazione di tali misure specifiche di fine serie sia limitata ai veicoli che erano in deposito durante i periodi di confinamento stabiliti a livello nazionale, il numero di veicoli che beneficiano di tali misure specifiche di fine serie non dovrebbe superare il numero di veicoli Euro 4 della categoria L che erano in giacenza al 15 marzo 2020.

(6)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare le norme per i veicoli di fine serie, applicabili per il 2021, del regolamento (UE) n. 168/2013 in risposta alla crisi COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla crisi COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 168/2013.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel capo XI del regolamento (UE) n. 168/2013 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 44 bis

Misure specifiche per i veicoli di fine serie in risposta alla pandemia di COVID-19

1.   In deroga all’articolo 44, e fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, i veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE diverrà invalida il 1o gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera a), possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione come veicoli di fine serie fino al 31 dicembre 2021.

2.   Il numero di veicoli di fine serie di cui al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare il numero di veicoli la cui omologazione UE diverrà invalida il 1o gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera a), e che erano in giacenza al 15 marzo 2020.

3.   Il costruttore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all’autorità nazionale di ciascuno Stato membro in cui i veicoli in questione devono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione, indicando il numero di veicoli di fine serie per i quali è richiesta la deroga di cui al paragrafo 1.

Entro un mese dal ricevimento della richiesta, l’autorità nazionale interessata decide se e quanti di questi veicoli di fine serie possono essere immatricolati nel proprio territorio.

4.   Una menzione speciale che definisce il veicolo come veicolo di «fine serie – 2021» è apposta sul certificato di conformità dei veicoli entrati in circolazione a norma del paragrafo 1.

5.   Entro il 1o luglio 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di veicoli per i quali è stata riconosciuta la condizione di fine serie a norma del presente articolo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

M. ROTH


(1)  Parere del 29 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 novembre 2020.

(3)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).


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