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Document 32020R1643

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1643 della Commissione del 5 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/7588

GU L 370 del 6.11.2020, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1643/oj

6.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 370/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1643 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione (3) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze fosfuro di calcio e denatonio benzoato dal 31 agosto 2019 al 31 agosto 2022 e il periodo di approvazione della sostanza attiva imidacloprid dal 31 luglio 2019 al 31 luglio 2022.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva zeta-cipermetrina dal 30 novembre 2019 al 30 novembre 2021.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva pencicuron dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2024.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione (6) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023.

(6)

Le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive interessate sono state presentate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (7). Per le sostanze attive fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina, i richiedenti hanno tuttavia confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell’approvazione.

(7)

Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, (UE) 2017/555, (UE) 2018/1266 e (UE) 2018/670, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze haloxyfop-P e pencicuron scadano alle date in cui sarebbero scadute in assenza della proroga. Per le sostanze attive fosfuro di calcio, denatonio benzoato, imidacloprid e zeta-cipermetrina, le date di scadenza, prima della proroga, erano nel 2019. Pertanto la data di scadenza di queste sostanze attive dovrebbe essere fissata alla prima data possibile, concedendo agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 81).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide (GU L 113 del 3.5.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 216 «Imidacloprid», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «1o dicembre 2020»;

2)

alla riga 226 «Denatonio benzoato», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «1o dicembre 2020»;

3)

alla riga 261 «Fosfuro di calcio», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «1o dicembre 2020»;

4)

alla riga 281 «Zeta-cipermetrina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «1o dicembre 2020»;

5)

alla riga 309 «Haloxyfop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

6)

alla riga 349 «Pencicuron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2021».


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