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Document 32020R1588

    Regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione del 25 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le soglie relative ai volumi per i minerali di tantalio o niobio e loro concentrati, i minerali di oro e loro concentrati, gli ossidi e idrossidi di stagno, i tantalati e i carburi di tantalio

    C/2020/4164

    GU L 360 del 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

    30.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 360/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1588 DELLA COMMISSIONE

    del 25 giugno 2020

    che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le soglie relative ai volumi per i minerali di tantalio o niobio e loro concentrati, i minerali di oro e loro concentrati, gli ossidi e idrossidi di stagno, i tantalati e i carburi di tantalio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 contiene l’elenco dei minerali e metalli contemplati da tale regolamento e fissa alcune soglie relative ai volumi annui di importazione per quanto riguarda tali minerali e metalli.

    (2)

    Conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821, detto regolamento non si applica agli importatori dell’Unione, qualora il loro volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia inferiore alle soglie di cui all’allegato I di detto regolamento. Tali soglie sono fissate a un livello tale da garantire che non meno del 95 % dei volumi totali importati nell’Unione di ciascun minerale e metallo sia soggetto agli obblighi degli importatori dell’Unione di cui al summenzionato regolamento.

    (3)

    Al momento dell’adozione del regolamento nel 2017 non vi erano codici della nomenclatura combinata sufficientemente disaggregati per quanto riguarda cinque degli specifici minerali e metalli elencati nell’allegato I. Ne consegue che i dati relativi alle importazioni di tali minerali e metalli non erano disponibili e pertanto cinque soglie relative ai volumi di cui all’allegato I devono ancora essere stabilite.

    (4)

    L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/821 dispone che la Commissione stabilisca le soglie relative ai volumi ancora da fissare nell’allegato I mediante l’adozione di un atto delegato, ai sensi degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/821, per modificare l’allegato I. Se fattibile, l’atto delegato dovrebbe essere adottato entro il 1o aprile 2020 e non oltre il 1o luglio 2020.

    (5)

    Con regolamento (UE) 2017/821 sono state definite cinque nuove suddivisioni della Tariffa integrata delle Comunità europee («TARIC»), corrispondenti ai cinque minerali e metalli le cui soglie sono ancora da stabilire, in relazione alle quali le autorità doganali degli Stati membri hanno raccolto dati doganali fin dall’entrata in vigore del regolamento nel giugno 2017.

    (6)

    L’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/821 dispone che la Commissione si basi sulle informazioni relative alle importazioni per ciascun importatore dell’Unione fornite dagli Stati membri per quanto riguarda i due anni precedenti, quindi il 2018 e il 2019.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2017/821,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento delegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento delegato è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 è così modificato:

    1)

    nella «Parte A: Minerali», la tabella è così modificata:

    a)

    la terza riga è sostituita dalla seguente:

    «Minerali di tantalio o niobio e loro concentrati

    ex 2615 90 00

    10

    100 000 »

    b)

    la quarta riga è sostituita dalla seguente:

    «Minerali di oro e loro concentrati

    ex 2616 90 00

    10

    4 000 000 »

    2)

    nella «Parte B: Metalli», la tabella è così modificata:

    a)

    la seconda riga è sostituita dalla seguente:

    «Ossidi e idrossidi di stagno

    ex 2825 90 85

    10

    3 600 »

    b)

    la quinta riga è sostituita dalla seguente:

    «Tantalati

    ex 2841 90 85

    30

    30»

    c)

    la settima riga è sostituita dalla seguente:

    «Carburi di tantalio

    ex 2849 90 50

    10

    770»


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