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Document 32020R1542

    Regolamento (UE) 2020/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l’adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023

    GU L 356 del 26.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1542/oj

    26.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 356/1


    REGOLAMENTO (UE) 2020/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 21 ottobre 2020

    che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l’adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d’investimento europei.

    (2)

    I dati suggeriscono che il prefinanziamento annuale è fissato a un livello particolarmente alto rispetto alle esigenze di gestione finanziaria derivanti dall’attuazione dei programmi operativi. Ciò vale in particolare per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2023.

    (3)

    Per alleviare la pressione esercitata sugli stanziamenti di pagamento del bilancio dell’Unione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2023 e per migliorare la prevedibilità delle esigenze di pagamento, contribuendo così a una pianificazione finanziaria più trasparente e a un profilo dei pagamenti più razionale, è opportuno ridurre il tasso del prefinanziamento annuale per gli anni in questione.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

    a)

    il quinto trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    nel 2020: il 3 %;»;

    b)

    è aggiunto il trattino seguente:

    «—

    dal 2021 al 2023: il 2 %.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  GU C 159 del 10.5.2019, pag. 45.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2020.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


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