Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1476

    Regolamento (UE) 2020/1476 della Commissione del 10 ottobre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese

    C/2020/7058

    GU L 338 del 15.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1476/oj

    15.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 338/1


    REGOLAMENTO (UE) 2020/1476 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2020

    che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

    (3)

    È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2020 all’Irlanda per lo stock di alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2020

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).


    ALLEGATO

    n.

    17/TQ123

    Stato membro

    Irlanda

    Stock

    ALB/AN05N

    Specie

    Alalunga del nord (Thunnus alalunga)

    Zona

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    Data di chiusura

    1.10.2020


    Top