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Document 32020R1362
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1362 of 30 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1213 concerning the phytosanitary measures for the introduction into the Union of certain plants for planting of Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg and Acer shirasawanum Koidzumi, originating in New Zealand
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda
C/2020/6583
GU L 317 del 1.10.2020, p. 5–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 317/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1362 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) ha istituito, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica dei paesi terzi in questione presentano un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(3) |
Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
(4) |
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 figurano piante del genere Acer L. quali piante ad alto rischio. |
(5) |
Il 29 agosto 2019 la Nuova Zelanda ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi («le piante specificate»). Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico. |
(6) |
Il 20 maggio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Acer spp. originarie della Nuova Zelanda (4). Essa ha individuato Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta e Platypus apicalis («gli organismi nocivi specificati») quali organismi nocivi pertinenti per le piante specificate, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha stimato la probabilità di indennità in relazione alla merce in questione. |
(7) |
In seguito a tale parere, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione (5) ha rimosso le piante specificate dall’elenco di piante ad alto rischio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
(8) |
Inoltre, sulla base di tale parere, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati possono essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate. |
(9) |
Per quanto riguarda Oemona hirta e Platypus apicalis, le misure descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo sono ritenute sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate. È pertanto opportuno che le misure relative a questi due organismi nocivi si basino su quelle descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo. |
(10) |
Per quanto riguarda Meloidogyne fallax, le misure descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo sono in linea con le prescrizioni vigenti per i nematodi di cui all’allegato VII, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6), riguardanti gli alberi e gli arbusti da impianto. |
(11) |
Per quanto riguarda Eotetranychus sexmaculatus, si ritiene che la sola applicazione delle misure proposte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo non possa ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate, dato che, secondo il parere dell’Autorità, permangono alcune incertezze. Il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate può essere ridotto a un livello accettabile affrontando le incertezze individuate, mediante l’applicazione di misure supplementari per quanto riguarda le dichiarazioni ufficiali e i certificati fitosanitari per tali piante. Le misure applicate dalla Nuova Zelanda nel fascicolo per quanto riguarda Eotetranychus sexmaculatus dovrebbero pertanto essere integrate da tali misure intese ad affrontare le incertezze. |
(12) |
Oemona hirta e Meloidogyne fallax figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Eotetranychus sexmaculatus e Platypus apicalis non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa. Qualora si accerti che soddisfano tali condizioni, detti organismi nocivi saranno inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le piante pertinenti saranno elencate nell’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure, in base a una valutazione dei rischi completa relativa a tali organismi nocivi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe quindi essere riveduto di conseguenza. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. |
(14) |
Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (7), l’importazione delle piante specificate dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).
(4) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Acer spp. originarie della Nuova Zelanda). EFSA Journal 2020; 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione, del 30 settembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(7) Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 sono aggiunti i punti seguenti:
"Piante, prodotti vegetali o altri oggetti |
Codice NC |
Paesi terzi di origine |
Misure |
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ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 |
Nuova Zelanda |
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ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 |
Nuova Zelanda |
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