Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1361

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda determinate piante da impianto di Malus domestica originarie della Serbia e determinate piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda

    C/2020/6594

    GU L 317 del 1.10.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1361/oj

    1.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 317/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1361 DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda determinate piante da impianto di Malus domestica originarie della Serbia e determinate piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

    (3)

    A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figurano i generi Malus Mill. e Acer L., sono state inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.

    (4)

    Il 31 luglio 2019 la Serbia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie Malus domestica. Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico.

    (5)

    Il 13 maggio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Malus domestica originarie della Serbia (4). L’Autorità ha individuato Erwinia amylovora quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tale organismo nocivo e ha stimato la probabilità di indennità dall’organismo nocivo.

    (6)

    In base a tale parere, si ritiene che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia sia ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare il rischio connesso all’organismo nocivo in relazione a tali piante da impianto. Poiché dette adeguate misure sono previste nell’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

    (7)

    Il 29 agosto 2019 la Nuova Zelanda ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi. Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico.

    (8)

    Il 20 maggio 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Acer spp. originarie della Nuova Zelanda (6). Essa ha individuato Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta e Platypus apicalis quali organismi nocivi pertinenti per tali piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha stimato la probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

    (9)

    In base a tale parere, si ritiene che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda sia ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi in relazione a tali piante da impianto. Poiché dette adeguate misure sono previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/… della Commissione (7), tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

    (10)

    Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (8), l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

    (4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Malus domestica originarie della Serbia). EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109.

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (6)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Acer spp. originarie della Nuova Zelanda). EFSA Journal 2020; 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105.

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/… della Commissione, del 30 settembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda (cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale).

    (8)  Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm


    ALLEGATO

    Al punto 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:

    a)

    la voce relativa a «Malus Mill.» è sostituita dalla seguente:

    « Malus Mill., diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia»;

    b)

    la voce relativa ad «Acer L.» è sostituita dalla seguente:

    « Acer L., diverse da piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda».


    Top