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Document 32020R1340

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1340 della Commissione del 22 settembre 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brački varenik» (IGP)]

C/2020/6614

GU L 314 del 29.9.2020, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1340/oj

29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1340 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2020

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brački varenik» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Brački varenik» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Brački varenik» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Brački varenik» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 183 del 3.6.2020, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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