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Document 32020R1279
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1279 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1279 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1279 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2020/6290
GU L 301 del 15.9.2020, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 301/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1279 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo sotto forma di una medaglia in metallo comune, non placcata con metalli preziosi, in varie forme (circolare, rettangolare, irregolare ecc.) e dimensioni (di solito di diametro compreso tra 35 e 70 mm). L’articolo può essere decorato con vari motivi (iscrizioni) ed è di colore oro, argento o bronzo. Può essere munito nell’estremità superiore di un occhiello per essere appeso a un nastro e indossato intorno al collo. L’articolo è destinato ad essere utilizzato come una medaglia, per decorare una persona dopo una vittoria in una gara, con o senza nastro. Cfr. immagini (*1) |
7117 19 00 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 11 del capitolo 71, nonché dal testo dei codici NC 7117, 7117 19 e 7117 19 00 . L’articolo è concepito per essere indossato, anche sugli abiti. È considerato un piccolo oggetto ornamentale [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 7117, primo paragrafo]. La classificazione nella voce 8306 come «oggetti di ornamento di metalli comuni» è esclusa in quanto l’articolo non è concepito essenzialmente per decorare case, uffici ecc. (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8306, parte B, primo paragrafo). La voce in questione comprende soltanto i medaglioni diversi da quelli che costituiscono oggetti per ornamento personale (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8306, parte B, terzo paragrafo, punto 1). Di conseguenza, l’articolo deve essere classificato nel codice NC 7117 19 00 come «altre minuterie di bigiotteria di metalli comuni». |
(*1) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.