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Document 32020R1166
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1166 of 6 August 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/5351
GU L 258 del 7.8.2020, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
7.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 258/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1166 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
Gli Stati Uniti figurano nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell’Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI. |
(4) |
L’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l’accordo») (4), approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio (5), prevede il riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell’Unione o negli Stati Uniti. |
(5) |
L’8 aprile 2020 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N3 in un’azienda avicola ubicata nella contea di Chesterfield nello Stato del South Carolina. A seguito della comparsa del focolaio di HPAI, le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata, comprendente parti delle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw nello Stato del South Carolina, e hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la HPAI e limitare la diffusione della malattia. |
(6) |
Con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 della Commissione (6), la Commissione ha sottoposto a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti a base di pollame provenienti dall’area dello Stato del South Carolina colpita dalla HPAI, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti avevano sottoposto a restrizioni a causa del focolaio di HPAI. |
(7) |
Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Gli Stati Uniti hanno inoltre riferito di aver completato, in data 7 maggio 2020, le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nell’azienda avicola in cui era stato confermato il focolaio di HPAI nell’aprile 2020. |
(8) |
Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati Uniti, è opportuno indicare nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 il 5 agosto 2020, ossia 90 giorni dopo il completamento della politica di abbattimento totale e delle misure di pulizia e disinfezione, come la data a partire dalla quale tale paese terzo può, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, essere nuovamente considerato indenne da HPAI e le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame originari di tale paese terzo possono essere nuovamente autorizzati. |
(9) |
La voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto dell’eradicazione della HPAI in tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) GU L 118 del 21.4.1998, pag. 3.
(5) Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 121I del 20.4.2020, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorve-glianza dell’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6) |
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Modelli |
Garanzie supplementari |
Data di chiusura (1) |
Data di apertura (2) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
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«US — Stati Uniti |
US-0 |
L’intero paese |
SPF |
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EP, E |
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S4 |
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US-1 |
L’intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2. |
WGM |
VIII |
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POU, RAT |
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N |
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BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
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A |
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S3, ST1 |
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US-2 |
Territorio degli Stati Uniti corrispondente a: |
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US-2.1. |
Stato del Tennessee: Contea di Lincoln Contea di Franklin Contea di Moore |
WGM |
VIII |
P2 |
4.3.2017 |
11.8.2017 |
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POU, RAT |
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N P2 |
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BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
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A |
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S3, ST1 |
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US-2.2. |
Stato dell’Alabama: Contea di Madison Contea di Jackson |
WGM |
VIII |
P2 |
4.3.2017 |
11.8.2017 |
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POU, RAT |
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N P2 |
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BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
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A |
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S3, ST1 |
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US-2.3. |
Stato del South Carolina: contea di Chesterfield/contea di Lancaster/contea di Kershaw: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo denominata “Chesterfield 02 premise” e si estende in senso orario:
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WGM |
VIII |
P2 |
8.4.2020 |
5.8.2020 |
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POU, RAT |
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N P2 |
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BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
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A |
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S3, ST1». |