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Documento 32020R1124

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

ST/9329/2020/INIT

GU L 246 del 30.7.2020, pagg. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1124/oj

30.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1124 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2020

che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

(2)

In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta all’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686:

«6.

Bryan D’ANCONA; data di nascita: 26 gennaio 1997; luogo di nascita: Nizza (Francia); cittadinanza: francese.».

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