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Document 32020R1040

Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/21/2020/REV/1

GU L 231 del 17.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1040/oj

17.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/1040 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2020

che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante e alle procedure di omologazione UE di varie categorie di motori destinati alle macchine mobili non stradali.

(2)

Le date applicabili ai nuovi valori limite di emissione, detti della «fase V» nel regolamento (UE) 2016/1628, sono fissate al fine di fornire ai costruttori informazioni chiare e complete e un periodo di tempo adeguato per la transizione verso la fase V, riducendo nel contempo in maniera sostanziale l’onere amministrativo per le autorità di omologazione.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha causato una perturbazione nella catena di approvvigionamento delle parti e dei componenti essenziali che ha determinato ritardi per i motori e le macchine munite di tali motori conformi a valori limite di emissione meno severi di quelli della fase V e che devono essere immessi sul mercato entro le date di cui al regolamento (UE) 2016/1628.

(4)

In conseguenza della perturbazione causata dall’epidemia di COVID-19 è altamente improbabile che i costruttori di macchine mobili non stradali, denominati «costruttori di apparecchiature originali» od «OEM» nel regolamento (UE) 2016/1628, siano in grado di garantire che i motori e le macchine munite di tali motori che beneficiano del periodo di transizione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 rispettino i termini fissati in tale regolamento, senza subire un grave danno economico.

(5)

Considerate le circostanze attuali, e al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628.

(6)

Considerato che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, e data la difficoltà di prevedere con esattezza la durata dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla COVID-19, i periodi in questione dovrebbero essere prorogati di 12 mesi.

(7)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga di alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628.

(10)

Alla luce del fatto che il periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori scadrà il 31 dicembre 2020 e che gli OEM avevano tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre macchine mobili non stradali munite di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. Tale applicazione è giustificata dalla natura imprevedibile e improvvisa dell’epidemia di COVID-19, nonché dall’esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento degli OEM indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto macchine mobili non stradali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628 è così modificato:

1)

il paragrafo 5 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1o gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano la proroga del periodo di transizione e del periodo di 18 mesi di cui al primo comma di un ulteriore periodo di 12 mesi per gli OEM con una produzione totale annua inferiore a 100 unità di macchine mobili non stradali dotate di motori a combustione interna. Ai fini del calcolo di tale produzione totale annua, tutti gli OEM sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo OEM.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1o gennaio 2020, utilizzati in gru mobili, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.»;

c)

è aggiunto il comma seguente:

«Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1o gennaio 2019, a eccezione dei motori di cui al quarto comma, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.»;

2)

al paragrafo 7 è aggiunta la seguente lettera:

«d)

36 mesi a decorrere dalla data applicabile all’immissione sul mercato di motori di cui all’allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, quinto comma.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per il Parlamento europeo

Il president

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  Parere dell’11 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 luglio 2020.

(3)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).


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