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Document 32020R1009

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19

C/2020/4598

OJ L 224, 13.7.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; fine validata parziale abrog. impl. da 32022R1173 e 32022R2531

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1009/oj

13.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2020

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 12 e 67 e l’articolo 75, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (3) fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità di cui dispongono gli Stati membri che intendono utilizzare i programmi di sviluppo rurale in risposta alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 (nel prosieguo «crisi di COVID-19»), il numero massimo di modifiche di cui al suddetto articolo non dovrebbe applicarsi alle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale avanzate per far fronte alla crisi di COVID-19 che comprendono anche elementi non collegati alla crisi, a condizione che tali proposte siano presentate alle Commissione entro il 30 giugno 2021.

(2)

L’utilizzo del sostegno del FEASR per operazioni volte ad attenuare l’impatto della crisi di COVID-19 e per le azioni di ripresa potrebbe comportare che altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale possano non essere raggiunti. Tale sostegno dovrebbe pertanto essere monitorato a livello dell’Unione per poter spiegare e giustificare l’utilizzo dei finanziamenti del FEASR per tali fini.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo una misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 nel nuovo articolo 39 ter. È pertanto opportuno modificare le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per fornire un codice e un indicatore di prodotto adeguato per la nuova misura.

(4)

È inoltre opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (5) recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità al fine di includere la nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 tra le pertinenti disposizioni del titolo IV che si applica alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

(5)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(6)

Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

(1)

all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall’autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall’accoglienza dei rifugiati. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021;»;

(2)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all’articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all’integrazione dei cittadini di paesi terzi, o per i tipi di operazione a sostegno dell’attenuazione dell’impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l’operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.»;

(3)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(4)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

(5)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

L’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36, all’articolo 39 ter e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


ALLEGATO I

Nella tabella dell’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 808/2014 è inserita la riga seguente:

«Articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013

sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

21

sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19».

21


ALLEGATO II

Nella tabella dell’allegato IV, punto 3, del regolamento (UE) n. 808/2014, la riga riguardante l’indicatore di prodotto O.4 è sostituita dalla presente:

«O.4

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno

3 (articolo 16), 4.1 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6 (articolo 19), da 8.1 a 8.4 (articolo 21), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 14 (articolo 33), 17.1 (articolo 36), 21 (articolo 39 ter) (regolamento (UE) n. 1305/2013) ».


ALLEGATO III

All’allegato VII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 808/2014, la voce riguardante la «Tabella C» è sostituita dalla seguente:

«—

Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell’età, in funzione dell’operazione per le operazioni che contribuiscono all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e in funzione dell’operazione e del tipo di sostegno per le operazioni a sostegno dell’attenuazione dell’impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa.».


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