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Document 32020R1004

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione del 9 luglio 2020 che approva la sostanza di base latte vaccino conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/4547

GU L 221 del 10.7.2020, p. 133–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1004/oj

10.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 221/133


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1004 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

che approva la sostanza di base latte vaccino conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2017 la Commissione ha ricevuto da Basic-Eco-Logique una domanda di approvazione del latte come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al richiedente è stato permesso di completare la domanda, la quale è stata messa a punto nella nuova versione di maggio 2018. In tale occasione il richiedente ha modificato l’ambito di applicazione della domanda in latte vaccino (crudo intero).

(2)

La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 22 agosto 2018 l’Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica (2). Il 21 ottobre 2019 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 24 marzo 2020.

(3)

Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che il latte vaccino soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua o persino non diluito. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) il latte non destinato al consumo umano è considerato un sottoprodotto di origine animale. In quanto tale esso dovrebbe essere conforme a detto regolamento come pure al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6).

(5)

A causa della presenza di lattosio e proteine del latte, il latte è indicato come sostanza o prodotto che provoca allergie o intolleranze a norma dell’allegato II, punto 7, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ed è pertanto opportuno limitarne gli impieghi alle fasi di crescita in cui non sono presenti frutti.

(6)

Dagli esami effettuati è emerso che il latte vaccino può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il latte vaccino come sostanza di base.

(7)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l’approvazione, specificate nell’allegato I del presente regolamento.

(8)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza latte vaccino, quale specificata nell’allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), 2018. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as a fungicide (Relazione tecnica sull’esito della consultazione con gli Stati membri e l’EFSA sulla domanda relativa al latte come sostanza di base per l’uso in prodotti fitosanitari come fungicida). Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2018:EN-1482, 42 pagg.

(3)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Latte vaccino

N. CAS: 8049-98-7

Non disponibile

Non pertinente

30.7.2020

Il latte vaccino deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.

Il latte vaccino deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul latte vaccino (SANTE/12816/2019), in particolare nelle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità, le specifiche e le modalità d’impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (CE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune,

numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«22

Latte vaccino

N. CAS: 8049-98-7

Non disponibile

Non pertinente

30.7.2020

Il latte vaccino deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione.

Il latte vaccino deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul latte vaccino (SANTE/12816/2019), in particolare nelle relative appendici I e II.».


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità, le specifiche e le modalità d’impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


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