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Document 32020R0991

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione del 13 maggio 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam

    C/2020/3005

    GU L 221 del 10.7.2020, p. 64–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogato da 32021R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/991/oj

    10.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 221/64


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/991 DELLA COMMISSIONE

    del 13 maggio 2020

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettere da a) a d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («l’accordo») è stato approvato con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio (2). L’articolo 2.7 dell’accordo prevede, in particolare, la riduzione o la soppressione dei dazi doganali applicati alle merci originarie dell’altra parte conformemente alle tabelle di cui all’allegato 2-A.

    (2)

    Conformemente all’allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 5 a 10 dell’accordo, l’Unione è tenuta ad aprire contingenti tariffari per l’importazione di 80 000 tonnellate di riso originario del Vietnam.

    (3)

    Occorre pertanto aprire contingenti tariffari per le importazioni di riso originario del Vietnam. Ai fini di una corretta gestione dei suddetti contingenti tariffari è opportuno subordinare tali importazioni al rilascio di un titolo di importazione, provvedendo al deposito di una cauzione. La Commissione dovrebbe gestire tali contingenti tariffari secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, salvo diversamente disposto dal presente regolamento, è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4) e il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (5).

    (4)

    Onde evitare che le importazioni effettuate nell’ambito di detti contingenti tariffari perturbino la normale commercializzazione del riso prodotto nell’Unione, il periodo contingentale dovrebbe essere suddiviso in sottoperiodi per ciascun contingente e le importazioni dovrebbero essere ripartite tra questi sottoperiodi in modo da poter essere assorbite più facilmente dal mercato dell’Unione.

    (5)

    Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. Il peso del prodotto dovrebbe essere indicato separatamente per il riso semigreggio e il riso lavorato al fine di rispettare il requisito stabilito nell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America relativo al metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio (6), concluso con decisione 2005/476/CE del Consiglio (7), e nell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (8), concluso con la decisione 2005/953/CE del Consiglio (9).

    (6)

    Le domande di titoli di importazione e le notifiche degli Stati membri relative ai quantitativi oggetto delle domande dovrebbero fare riferimento al peso reale del prodotto in chilogrammi. Di conseguenza la Commissione trasformerà i quantitativi comunicati nel tipo di equivalente specificato per ciascun contingente, vale a dire equivalente riso semigreggio o equivalente riso lavorato, al fine di verificare se superano il contingente e, in tal caso, calcolare il coefficiente di attribuzione.

    (7)

    Il protocollo n. 1 dell’accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell’origine. È pertanto opportuno stabilire disposizioni relative alla presentazione di una prova dell’origine in conformità del suddetto protocollo.

    (8)

    Per motivi di efficienza amministrativa è opportuno che gli Stati membri utilizzino, per le notifiche alla Commissione, i sistemi d’informazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (10).

    (9)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Apertura e gestione dei contingenti tariffari

    1.   I seguenti contingenti tariffari per l’importazione di riso originario del Vietnam sono aperti ogni anno dal 1o gennaio al 31 dicembre:

    a)

    20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso semigreggio, di cui alle sottovoci ex1006 10 o 1006 20 del SA. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4729;

    b)

    30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, di cui alla sottovoce 1006 30 del SA. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4730;

    c)

    30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, di cui alle sottovoci ex1006 10, 1006 20 o 1006 30 del SA e appartenente a una delle varietà di riso «Fragrant» elencate nell’allegato I. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4731.

    Tutti i volumi contingentali di cui al primo comma sono ripartiti in sottoperiodi, come stabilito all’allegato I.

    2.   In deroga al paragrafo 1, per l’anno di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale è aperto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre dello stesso anno.

    3.   Per l’anno 1 di ciascun contingente tariffario di importazione di cui al paragrafo 1, il volume del contingente tariffario è calcolato scontando il volume corrispondente al periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di entrata in vigore dell’accordo.

    4.   Il dazio all’importazione nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è fissato a 0 EUR per tonnellata.

    5.   Si applicano i tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione (11).

    6.   I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    7.   Salvo diversamente disposto dall’articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 1342/2003 e il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione.

    Articolo 2

    Domande di titoli di importazione

    1.   Le domande di titoli di importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande. Le domande di titoli di importazione validi a decorrere dal 1o gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell’anno precedente. Ogni domanda di titolo di importazione fa riferimento a un numero d’ordine unico e a un codice NC unico. La designazione dei prodotti e i relativi codici NC sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo.

    2.   Ogni domanda di titolo di importazione indica un quantitativo in peso del prodotto specificato per il numero d’ordine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma. Detto quantitativo è espresso in chilogrammi arrotondati all’unità inferiore per il codice NC.

    3.   Nella casella 8 della domanda di titolo di importazione è scritto il nome «Vietnam» e il riquadro «Sì» è crocettato. I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari del Vietnam. Ai fini dell’immissione in libera pratica è presentata una prova dell’origine ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’accordo.

    4.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare al massimo una domanda di titolo di importazione al mese per lo stesso numero d’ordine del contingente.

    5.   Una cauzione di 30 EUR/tonnellata è depositata all’atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.

    Articolo 3

    Coefficiente di attribuzione e rilascio del titolo di importazione

    1.   I titoli di importazione sono rilasciati per il quantitativo in peso del prodotto per ogni numero d’ordine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    2.   Se dalle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 risulta che i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale di importazione, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. A tal fine la Commissione trasforma i quantitativi in peso di prodotto notificati dagli Stati membri in quantitativi del tipo di equivalente specificato per ciascun numero d’ordine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento.

    Il coefficiente di attribuzione è reso pubblico, mediante apposita pubblicazione su Internet, entro il 22 di ogni mese. Contemporaneamente, la Commissione rende pubblici i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Se la domanda è stata presentata tra il 23 e il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre.

    3.   I titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi in peso del prodotto per ogni numero d’ordine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, calcolati moltiplicando i quantitativi riportati nelle domande di titoli di importazione per il coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore.

    4.   I titoli di importazione sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese.

    5.   I titoli di importazione validi a decorrere dal 1o gennaio sono rilasciati nel periodo che va dal 15 al 31 dicembre dell’anno precedente.

    Articolo 4

    Validità dei titoli d’importazione

    1.   I titoli di importazione sono validi:

    a)

    per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda;

    b)

    per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente, dal 1o gennaio dell’anno seguente.

    2.   I volumi dei contingenti tariffari sono ripartiti in sottoperiodi e i titoli rilasciati ogni mese sono validi quattro mesi, ma scadono entro la fine del periodo contingentale.

    3.   Se il periodo di validità di un titolo di importazione per i contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è prorogato per cause di forza maggiore, come stabilito all’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (12), la proroga non può superare la fine del periodo contingentale.

    Articolo 5

    Certificato di autenticità

    1.   Il certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente del Vietnam elencato nell’allegato II e che attesta che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso «Fragrant» di cui all’allegato I, è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell’allegato III.

    I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese.

    2.   Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell’originale.

    3.   Il certificato di autenticità è valido 120 giorni dalla data del rilascio.

    Esso è valido soltanto se le caselle sono debitamente compilate e se è firmato.

    Per essere ritenuto debitamente firmato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data del rilascio, recare il timbro dell’organismo che lo ha rilasciato ed essere firmato dalla persona o dalle persone abilitate a tal fine.

    4.   Il certificato di autenticità è presentato alle autorità doganali per consentire di verificare se sussistano le condizioni necessarie per beneficiare del contingente tariffario per il numero d’ordine 09.4731.

    L’organismo competente del Vietnam di cui all’allegato II fornisce alla Commissione tutti gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati.

    Articolo 6

    Prova dell’origine

    L’immissione in libera pratica dei prodotti nell’Unione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell’Unione di una prova dell’origine, come disposto all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’accordo. La prova dell’origine consiste in un certificato di origine o in una dichiarazione su fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale, che descrivano i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

    Articolo 7

    Notifiche di quantitativi alla Commissione

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali per ciascun codice NC oggetto delle domande di titoli di importazione per ciascun contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 1:

    a)

    prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

    b)

    prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi per ciascun codice NC oggetto dei titoli di importazione rilasciati per ciascun contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 1:

    a)

    prima dell’ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

    b)

    prima del 31 dicembre se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre.

    3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione entro quattro mesi dalla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali tali titoli sono stati rilasciati.

    4.   Durante l’ultimo sottoperiodo, i quantitativi inutilizzati sono notificati contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 1, lettera a).

    5.   I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto e ripartiti, se del caso, per numero d’ordine e origine.

    6.   I quantitativi inutilizzati sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun quantitativo inutilizzato al termine del periodo contingentale annuo è trasferito al periodo contingentale annuo successivo.

    7.   L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 si applica ai periodi e ai termini stabiliti nel presente articolo.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o agosto 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

    (6)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67.

    (7)  Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67).

    (8)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 26.

    (9)  Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24).

    (10)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).


    ALLEGATO I

    a)

    Contingente tariffario di importazione di 20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso semigreggio, classificato nelle seguenti linee tariffarie della NC di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

    1006.10.30

    1006.10.50

    1006.10.71

    1006.10.79

    1006.20.11

    1006.20.13

    1006.20.15

    1006.20.17

    1006.20.92

    1006.20.94

    1006.20.96

    1006.20.98

    Detto contingente è ripartito tra i seguenti sottoperiodi:

    Quantitativo

    (tonnellate)

    Numero d’ordine

    Sottoperiodi (quantitativi in tonnellate)

    1o gennaio - 31 marzo

    1o aprile - 30 giugno

    1o luglio - 30 settembre

    1o ottobre - 31 dicembre

    20 000

    09.4729

    10 000

    5 000

    5 000

    -

    b)

    Contingente tariffario di importazione di 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, classificato nelle seguenti linee tariffarie della NC di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

    1006.30.21

    1006.30.23

    1006.30.25

    1006.30.27

    1006.30.42

    1006.30.44

    1006.30.46

    1006.30.48

    1006.30.61

    1006.30.63

    1006.30.65

    1006.30.67

    1006.30.92

    1006.30.94

    1006.30.96

    1006.30.98

    Detto contingente è ripartito tra i seguenti sottoperiodi:

    Quantitativo

    (tonnellate)

    Numero d’ordine

    Sottoperiodi (quantitativi in tonnellate)

    1o gennaio - 31 marzo

    1o aprile - 30 giugno

    1o luglio - 30 settembre

    1o ottobre - 31 dicembre

    30 000

    09.4730

    15 000

    7 500

    7 500

    -

    c)

    Contingente tariffario di importazione di 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, classificato nelle seguenti linee tariffarie della NC di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

    1006.10.30

    1006.10.50

    1006.10.71

    1006.10.79

    1006.20.11

    1006.20.13

    1006.20.15

    1006.20.17

    1006.20.92

    1006.20.94

    1006.20.96

    1006.20.98

    1006.30.21

    1006.30.23

    1006.30.25

    1006.30.27

    1006.30.42

    1006.30.44

    1006.30.46

    1006.30.48

    1006.30.61

    1006.30.63

    1006.30.65

    1006.30.67

    1006.30.92

    1006.30.94

    1006.30.96

    1006.30.98

    Varietà di riso «Fragrant» originario del Vietnam oggetto del contingente tariffario di importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

    Jasmine 85

    ST 5

    ST 20

    Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)

    VD 20

    RVT

    OM 4900

    OM 5451

    Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

    Detto contingente è ripartito tra i seguenti sottoperiodi:

    Quantitativo

    (tonnellate)

    Numero d’ordine

    Sottoperiodi (quantitativi in tonnellate)

    1o gennaio - 31 marzo

    1o aprile - 30 giugno

    1o luglio - 30 settembre

    1o ottobre - 31 dicembre

    30 000

    09.4731

    15 000

    7 500

    7 500

    -


    ALLEGATO II

    Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticità di cui all’articolo 5

    Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale del Vietnam


    ALLEGATO III

    Modello di certificato di autenticità di cui all’articolo 5

    1

    Exporter (Name and full address)

    CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

    for export to the European Union

    2

    Consignee (Name and full address)

    No

    ORIGINAL

    issued by (Name and full address of issuing body)

     

    3

    country and place of cultivation

    4

    country of destination in EU

    5

    Packing 5 kg or less (number of packings)

    6

    Description of goods

    7

    Packing between 5 and 20 kg (number of packings

    8

    Net weight (kg)

    Gross weight (kg)

    9

    DECLARATION BY EXPORTER

    The undersigned declares that the information shown above is correct.

    Place and date:

    Signature:

    10

    CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

    It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/991 and that the information shown in this certificate is correct.

    Place and date:

    Signature:

    Stamp:

    11

    FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION


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