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Document 32020R0879

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione del 23 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid‐19

GU L 203 del 26.6.2020, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/879/oj

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 203/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/879 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid‐19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro sia dello strumento europeo di vicinato che dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE), in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione (3), ha risentito come mai prima delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Occorre far fronte a tale situazione eccezionale mediante misure specifiche che consentano ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato di contribuire in modo flessibile ed efficace alle misure in risposta alle esigenze che stanno emergendo rapidamente nei settori più colpiti, quali la sanità, le imprese (comprese le piccole e medie imprese) e il mercato del lavoro, come pure di promuovere la ripresa socioeconomica nelle aree dei programmi.

(2)

Ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato dovrebbero applicarsi misure analoghe a quelle introdotte dai regolamenti (UE) 2020/460 (4) e (UE) 2020/558 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, che si applicano attualmente ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo CTE («Cooperazione territoriale europea»).

(3)

Al fine di alleggerire gli oneri di bilancio che gravano sui paesi partecipanti o sui beneficiari dell'assistenza dell'UE nel contesto della pandemia di Covid-19, non si applica la regola del cofinanziamento al contributo dell'Unione alle spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l'esercizio contabile che va dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(4)

A causa dei ritardi accumulati all'inizio del periodo di programmazione e dell'ulteriore rallentamento nell'attuazione dei progetti provocato dalla pandemia di Covid-19, il termine del 31 dicembre 2021 previsto per la firma di tutti i contratti, ad eccezione dei contratti già conclusi riguardanti grandi progetti di infrastrutture, dovrebbe essere prorogato di un altro anno fino al 31 dicembre 2022. Per le stesse ragioni non ci si può aspettare che le attività dei progetti finanziati dai programmi siano concluse entro il 31 dicembre 2022. Tale termine dovrebbe pertanto essere prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2023.

(5)

A causa delle diverse misure di contenimento attuate nei paesi partecipanti, per un certo periodo di tempo potrebbe risultare difficile, se non impossibile, per le autorità di audit effettuare audit in loco e applicare un metodo di campionamento statistico. Per quanto riguarda il periodo contabile che va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020, le autorità di audit dovrebbero pertanto essere autorizzate a impiegare un metodo di campionamento non statistico.

(6)

In casi eccezionali e debitamente giustificati nel contesto della pandemia di Covid-19, la selezione dei progetti può avvenire tramite aggiudicazione senza invito a presentare proposte. Le fasi della procedura cui deve attenersi la Commissione dovrebbero essere abbreviate, abolendo l'obbligo di presentazione della proposta completa di progetto alla Commissione ai fini della valutazione del progetto stesso.

(7)

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 il termine «relazioni finali» è utilizzato in due diversi contesti. Tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto distinguere chiaramente tra le relazioni finali che riguardano il programma, da un lato, e le relazioni finali che riguardano l'attuazione di un progetto specifico, dall'altro.

(8)

In via eccezionale, l'ammissibilità delle spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 dovrebbe essere autorizzata a decorrere dal 1o febbraio 2020.

(9)

A differenza dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che fissa la data del 31 dicembre 2023 quale data finale per l'ammissibilità delle spese relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'obiettivo CTE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non fissa una data finale per le spese relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro delle strumento europeo di vicinato, bensì stabilisce alcuni termini temporali legati al ciclo e alle attività del progetto. Al fine di garantire la coerenza tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e quelle del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, l'attuazione di entrambi i tipi di programma di cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere allineata per quanto possibile. Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno non abbreviare il periodo durante il quale è possibile realizzare le attività collegate alla chiusura del programma e dei progetti, che va dal 1o gennaio 2024 al 30 settembre 2024. È pertanto opportuno che tali attività e le relative spese continuino ad essere ammissibili tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024. Per quanto riguarda tali periodi, è opportuno prorogare di un anno il periodo di esecuzione dei programmi, ossia fino al 31 dicembre 2025.

(10)

Al fine di garantire la certezza del diritto per i paesi partecipanti, è opportuno allineare le disposizioni e le procedure specifiche relative all'esercizio contabile finale e alla chiusura del programma con le disposizioni applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo CTE. Dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare in toto il contributo dell'Unione attraverso i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato al fine di beneficiare della maggiore flessibilità prevista per il calcolo del pagamento del saldo finale alla fine del periodo di programmazione.

(11)

Data l'urgenza della situazione legata alla pandemia di Covid-19, è opportuno prevedere la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, che dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, non è richiesto alcun cofinanziamento del contributo dell'Unione per le spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l'esercizio contabile che va dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.»;

2)

all'articolo 15, la data «31 dicembre 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

3)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la data «31 dicembre 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

b)

al paragrafo 3, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;

4)

all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Solo le attività collegate alla chiusura dei progetti ad opera dei beneficiari, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o collegate alla chiusura dei programmi nel quadro dell'assistenza tecnica possono essere realizzate tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.»;

5)

all'articolo 28 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis.   Ai fini del paragrafo 1 la pandemia di Covid-19 costituisce un caso debitamente giustificato che l'autorità di audit può, sulla base del suo giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile cha va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.»;

6)

l'articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è inserita la lettera c) seguente:

«c)

il progetto è attuato al fine di promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   In deroga alla procedura di cui al paragrafo 4, i progetti proposti per la selezione senza invito a presentare proposte a norma del paragrafo 1, lettera c), sono valutati dalla Commissione sulla base di una sintesi del progetto. La Commissione notifica la propria valutazione all'autorità di gestione entro due mesi della data di presentazione del documento. Tale termine può essere prorogato se necessario. In caso di valutazione negativa, la Commissione ne comunica le motivazioni all'autorità di gestione.»;

7)

l'articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

«ii)

i costi sostenuti devono essere pagati prima della presentazione delle relazioni finali dei progetti. Essi possono essere pagati successivamente, a condizione che siano elencati nella relazione finale e corredati della data prevista di pagamento;

iii)

si fa eccezione per i costi relativi alle relazioni finali dei progetti, compresi la verifica delle spese, l'audit e la valutazione finale del progetto, che possono essere sostenuti dopo il periodo di attuazione del progetto;»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 1, le spese pagate dopo il 31 dicembre 2023 non sono ammissibili ai fini del contributo dell'Unione.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   In deroga al paragrafo 3, i costi dei progetti volti a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.»;

8)

l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Pagamento del saldo finale

1.   L'autorità di gestione presenta la domanda di pagamento del saldo finale corredata dei documenti di cui all'articolo 68 e all'articolo 77, paragrafo 5.

2.   Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell'esercizio contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva.

3.   Il pagamento del saldo finale del programma nell'esercizio contabile finale può superare, al massimo del 10 %, il contributo dell'Unione per ciascun obiettivo tematico, quale stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma.

Il contributo dell'Unione erogato tramite pagamento del saldo finale nell'esercizio contabile finale non supera il totale del contributo dell'Unione a ciascun programma, quale stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma.»;

9)

l'articolo 77 è così modificato:

a)

al paragrafo 5, la data «30 settembre 2024» è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;

b)

è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6.   I termini di cui ai paragrafi 1 e 5 possono essere eccezionalmente prorogati dalla Commissione al 1° marzo previa comunicazione dell'autorità di gestione interessata.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.

(2)   GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

(5)  Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


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