EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0872

Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19

PE/17/2020/REV/1

GU L 204 del 26.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/872/oj

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/872 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un’intensità senza precedenti dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare.

(2)

Per reagire all’impatto della crisi causata dall’epidemiadi COVID-19 («crisi»), è opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.

(3)

Tale misura dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi disponibili nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti al fine di sostenere gli agricoltori e le piccole e medie imprese (PMI) particolarmente colpite dalla crisi. Il sostegno, che mira a garantire la competitività dell’industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole, dovrebbe essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi. Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere i settori di produzione, i tipi di agricoltura, le strutture agricole, il tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli, e il numero di lavoratori stagionali impiegati;nel caso delle PMI, tali criteri possono includere i tipi di settori, di attività, di regioni e altri vincoli specifici.

(4)

Data l’urgenza e il carattere eccezionale di tale misura, è opportuno stabilire un pagamento una tantum e un termine per l’applicazione della stessa, ribadendo al contempo il principio che i pagamenti devono essere erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

(5)

Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

(6)

Al fine di garantire un sostegno finanziario adeguato della nuova misura senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno fissare una quota massima del contributo dell’Unione a tale misura.

(7)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all’impatto della crisi mediante l’introduzione di una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013.

(9)

Considerata l’urgenza di affrontare la crisi, si è considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(10)

Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente

«A rticolo 39 ter

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

1.   Il sostegno erogato nell’ambito della presente misura garantisce un’assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l’obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori nonché alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE o del cotone, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.

3.   Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori

4.   Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori.

5.   L’importo massimo del sostegno non è superiore a 7 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI.

6.   Nell’erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all’impatto della crisi di COVID-19.»;

2)

all’articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.»;

3)

all’articolo 59 è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Il sostegno del FEASR erogato ai sensidell’articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)  Parere dell’11 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2020.

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


Top