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Document 32020R0857
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/857 of 17 June 2020 laying down the principles to be included in the contract between the European Commission and the .eu top-level domain Registry in accordance with Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 della Commissione del 17 giugno 2020 che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione europea e il registro del dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 della Commissione del 17 giugno 2020 che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione europea e il registro del dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/3957
GU L 195 del 19.6.2020, p. 52–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 195/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/857 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2020
che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione europea e il registro del dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La finalità del presente regolamento è stabilire i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo livello (Top Level Domain — «TLD») .eu. |
(2) |
Il registro dovrebbe gestire il TLD .eu in modo da rafforzare l’identità dell’Unione, promuovere i valori dell’Unione online e promuovere l’uso del nome di dominio .eu. |
(3) |
Per aumentare l’accessibilità e l’uso del TLD .eu da parte di tutti i soggetti idonei a registrare un TLD .eu a norma del regolamento (UE) 2019/517, il registro dovrebbe prestare, su richiesta della Commissione, servizi di registrar a specifiche aree geografiche scarsamente servite nell’Unione o a specifiche categorie di utenti individuate dalla Commissione. |
(4) |
Al fine di adempiere agli obblighi definiti dal regolamento (UE) 2019/517 è essenziale che il registro garantisca la buona governance del TLD .eu in cooperazione con la Commissione e, se richiesto da quest’ultima, tenendo conto dei pareri del gruppo consultivo multipartecipativo istituito dal regolamento (UE) 2019/517. |
(5) |
Per garantire la competitività e l’utilizzo diffuso del TLD .eu, il registro dovrebbe perseguire l’eccellenza operativa e garantire un servizio di qualità elevata a prezzi competitivi. Esso dovrebbe cooperare con le autorità competenti e garantire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei consumatori utilizzando tecnologie e metodologie all’avanguardia. |
(6) |
Il registro dovrebbe gestire il proprio bilancio in conformità del principio di sana gestione finanziaria, ossia secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia. È opportuno trasferire al bilancio dell’Unione le eccedenze annuali al di là dei costi e degli investimenti. |
(7) |
Il registro dovrebbe garantire la continuità dei propri servizi e il funzionamento del TLD .eu. A tale scopo il registro dovrebbe predisporre e aggiornare periodicamente un piano di ripristino dell’attività. |
(8) |
Il registro dovrebbe promuovere gli obiettivi dell’Unione in materia di governance di internet elaborati nelle conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2014, sulla governance di internet e nella comunicazione della Commissione dal titolo «Governance e politica di internet — Il ruolo dell’Europa nel forgiare il futuro della governance di internet» (2). Su richiesta della Commissione, il registro può destinare parte delle eccedenze annuali per finanziare obiettivi in materia di governance di internet. |
(9) |
Per aumentare la fiducia del pubblico nello spazio online e tutelare i diritti legittimi previsti dal diritto dell’Unione, il registro dovrebbe adottare tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare le registrazioni speculative e abusive. A tale proposito, il registro dovrebbe cooperare con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e con altre agenzie dell’Unione. |
(10) |
Al fine di aumentare la fiducia degli utenti finali nel TLD .eu e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, nella prestazione dei propri servizi il registro dovrebbe adottare misure volte a garantire la cibersicurezza dei sistemi. |
(11) |
Il registro dovrebbe predisporre procedure semplici ed efficienti per risolvere le controversie contrattuali riguardanti i nomi di dominio .eu. |
(12) |
Il mantenimento di banche dati precise dei nomi di dominio e dei dati di registrazione e la fornitura di accesso legittimo a tali dati, in linea con le norme dell’Unione sulla protezione dei dati, sono essenziali per garantire la sicurezza, la stabilità e la resilienza del sistema dei nomi di dominio. A tale scopo, il registro dovrebbe raccogliere i dati WHOIS per il TLD .eu, garantirne l’integrità e la disponibilità e consentire attraverso mezzi adeguati l’accesso legittimo a tali dati in linea con le norme dell’Unione sulla protezione dei dati. Il registro dovrebbe mettere in atto misure opportune per prevenire e correggere i dati di registrazione inesatti. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni (COCOM) istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del TLD .eu, conformemente al regolamento (UE) 2019/517.
Articolo 2
Promozione dei valori dell’Unione online
1. Il registro contribuisce a rafforzare l’identità dell’Unione e promuovere i valori dell’Unione online. Attraverso le sue politiche e le sue interazioni con i registrar, i registranti e gli altri portatori di interessi, il registro promuove in particolare l’apertura, l’innovazione, il multilinguismo e l’accessibilità, la libertà di espressione e di informazione, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto e adotta misure per la promozione della sicurezza degli utenti online e per il rispetto della riservatezza degli utenti.
2. Il registro promuove attivamente l’uso di tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Articolo 3
Promozione del TLD .eu
1. Il registro sensibilizza riguardo al TLD .eu e ne promuove l’uso in tutta l’Unione al fine di sostenere il mercato unico digitale, costruire un’identità europea online e incoraggiare le attività online transfrontaliere.
2. Per promuovere l’uso del TLD .eu in specifiche aree geografiche scarsamente servite nell’Unione o presso specifiche categorie di registranti, il registro, su richiesta della Commissione, funge da registrar prestando servizi di registrazione del nome di dominio direttamente ai registranti. Tale attività è limitata alle aree geografiche e alle categorie di registranti individuate dalla Commissione.
3. Il registro promuove l’uso del TLD .eu in tutte le varianti disponibili e in tutte le lingue europee.
Articolo 4
Buona governance
1. Il registro garantisce la buona governance del TLD .eu. La struttura di governance interna del registro garantisce ampia rappresentanza dei portatori di interessi, efficienza, efficacia, responsabilità, trasparenza e capacità di reagire.
2. Per correggere o migliorare l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del TLD .eu, il registro richiede la consulenza della Commissione, coopera con quest’ultima, ne esegue le istruzioni specifiche per quanto concerne il TLD .eu e, se richiesto dalla Commissione, tiene conto dei pareri del gruppo consultivo multipartecipativo.
Articolo 5
Buona gestione
1. Il registro gestisce il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico al fine di rafforzare la fiducia del pubblico nell’ambiente online.
2. Il registro persegue l’eccellenza operativa e garantisce un servizio di qualità elevata a prezzi competitivi.
3. Il registro attua procedure volte a garantire che la gestione e l’amministrazione del TLD .eu rispettino i principi di trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza e non discriminazione e garantiscano condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori, conformemente al diritto dell’Unione.
4. Il registro adotta procedure per garantire ai registrar la fornitura di informazioni e servizi alle stesse condizioni e con la stessa qualità che applica ai propri servizi equivalenti, in particolare quando esso funge da registrar conformemente all’articolo 3, paragrafo 2.
5. Il registro gestisce il TLD .eu in conformità dei principi di sana gestione finanziaria. Su richiesta della Commissione, il registro fornisce prove del rispetto di tali principi, in particolare per quanto riguarda l’assegnazione delle proprie risorse umane e finanziarie nell’attuazione del contratto. Il registro si sottopone a un audit esterno almeno ogni due anni.
6. Il registro presta i propri servizi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Articolo 6
Sicurezza e tutela dei consumatori
1. Il registro garantisce un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati nella gestione del TLD .eu. A tale proposito, esso mette in atto politiche specifiche e osserva pratiche all’avanguardia in materia di gestione dei rischi per la cibersicurezza.
2. Il registro adotta un piano di continuità e ripristino dell’attività con il previo accordo scritto della Commissione. Il registro rivede periodicamente il piano con il previo accordo scritto della Commissione.
3. Il registro:
a) |
fornisce ai registrar e ai registranti strumenti e tecnologie all’avanguardia per proteggersi dalle minacce alla cibersicurezza; |
b) |
utilizza metodologie avanzate per prevenire le registrazioni abusive. |
Articolo 7
Diritti ed eccedenze
1. Il registro comunica preventivamente alla Commissione i diritti che intende imporre per la registrazione di un nome di dominio .eu e le informazioni su come tali diritti sono connessi ai costi sostenuti. I diritti sono pubblicati dal registro.
2. Alla fine di ciascun esercizio contabile, il registro trasferisce al bilancio dell’Unione le eccedenze registrate che non siano investite nel miglioramento della qualità dei propri servizi o al fine di promuovere gli obiettivi dell’Unione in materia di governance di internet.
3. Il registro comunica alla Commissione gli importi previsti per gli investimenti che si prevede siano detratti dall’importo delle potenziali eccedenze da trasferire al bilancio dell’Unione.
Articolo 8
Governance di internet
1. Il registro promuove gli obiettivi dell’Unione in materia di governance di internet. A tale proposito, esso coopera con la Commissione e, se richiesto da quest’ultima, tiene conto dei pareri formulati dal gruppo consultivo multipartecipativo .eu.
2. Su richiesta della Commissione, il registro destina parte delle eccedenze generate dal TLD .eu alla promozione degli obiettivi dell’Unione in materia di governance di internet.
3. Il registro predispone un piano dettagliato per il finanziamento degli obiettivi di governance di internet. Esso adotta il piano con il previo accordo scritto della Commissione.
Articolo 9
Registrazioni speculative e abusive
1. Il registro predispone politiche e procedure per mitigare attivamente le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio nel TLD .eu in conformità dell’articolo 11, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2019/517. A tale proposito, esso coopera con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e con altre agenzie dell’Unione.
2. Il registro prende in considerazione quanto meno i diritti di proprietà intellettuale contemplati nella dichiarazione 2005/295/CE della Commissione (4), compresi il diritto d’autore, i marchi e le indicazioni geografiche previsti dal diritto dell’Unione o nazionale e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale degli Stati membri in cui sono detenuti: i marchi non registrati, i nomi commerciali, gli identificatori di imprese, i nomi di imprese, i cognomi e i titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.
3. Per mitigare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio, il registro predispone politiche e procedure che garantiscano l’accuratezza dei dati di registrazione, in particolare dei dati che identificano i registranti. Il registro garantisce che i registrar gestiscano le registrazioni in linea con i principi di sicurezza e accuratezza dei dati e conformemente al diritto dell’Unione.
4. Per le richieste di registrazione e per la verifica dei criteri di registrazione e dei dati dei registranti il registro predispone politiche e procedure tali da garantire che le verifiche delle informazioni avvengano prima della registrazione o successivamente, su iniziativa del registro o a seguito di una controversia relativa alla registrazione del nome di dominio in questione.
Articolo 10
Revoca dei nomi di dominio
1. Il registro attua politiche e procedure per la revoca dei nomi di dominio di propria iniziativa come descritto all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/517 o ricorrendo all’opportuno procedimento giudiziario o extragiudiziale. Il registro revoca in particolare i nomi di dominio che siano stati registrati senza diritti o interessi legittimi sul nome, o che siano usati in malafede.
2. La procedura di revoca dei nomi di dominio include un avviso al titolare del nome di dominio e accorda a quest’ultimo l’opportunità di adottare le misure opportune.
Articolo 11
Procedura di risoluzione alternativa delle controversie
1. Il registro prevede procedure semplici, accessibili, efficienti e uniformi per la risoluzione delle controversie riguardanti la registrazione dei nomi di dominio .eu.
2. Le norme relative alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie adottate dal registro rispettano la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Esse tengono conto delle migliori pratiche internazionali del settore, comprese le pertinenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e rispettano norme procedurali uniformi, in linea con quelle fissate nella politica uniforme per la risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio dell’ICANN.
3. Il registro può selezionare fornitori del servizio di risoluzione alternativa delle controversie che siano di accertata reputazione e dotati di competenze appropriate. La procedura di selezione è obiettiva, trasparente e non discriminatoria. L’elenco di tali fornitori è pubblicato dal registro.
Articolo 12
Banche dati dei nomi di dominio e dei dati di registrazione
1. Il registro predispone politiche e procedure per garantire che la banca dati WHOIS includa informazioni precise e aggiornate e per garantire che la pubblicazione di tali dati e l’accesso a questi ultimi siano in linea con le norme dell’Unione sulla protezione dei dati.
2. La presentazione intenzionale di informazioni inesatte costituisce motivo sufficiente per ritenere che la registrazione del nome di dominio sia avvenuta in violazione delle condizioni di registrazione.
Articolo 13
Cooperazione con le autorità competenti
1. Il registro coopera con le autorità competenti coinvolte nella lotta alla criminalità informatica. Esso coopera anche con le autorità competenti e gli organismi pubblici e privati coinvolti nel contrasto alle registrazioni speculative e abusive, nella cibersicurezza e sicurezza dell’informazione, nella tutela dei consumatori e nella tutela dei diritti fondamentali. Il registro fornisce accesso ai dati alle autorità competenti e agli organismi pubblici in linea con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, compresi i provvedimenti giudiziari o di autorità competenti investite di poteri pertinenti.
2. Il registro stabilisce procedure volte ad agevolare la cooperazione con le autorità competenti e gli organismi pubblici e privati.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25.
(2) COM/2014/072.
(3) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(4) Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 37).
(5) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).