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Document 32020R0851

Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/19/2020/INIT

GU L 198 del 22.6.2020, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/851/oj

22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.

(2)

Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all’Unione in relazione alle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale e dato che le caratteristiche della migrazione sono soggette a rapidi mutamenti, occorre istituire un quadro che consenta una risposta rapida all’evoluzione delle esigenze in relazione alle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale.

(3)

Al fine di sostenere l’Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione e nello sviluppare politiche basate sui diritti umani, è necessario rilevare dati in materia di migrazione e di protezione internazionale con frequenza subannuale.

(4)

Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per analizzare, formulare e valutare un’ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all’arrivo di persone che cercano protezione in Europa, allo scopo di definire e applicare le migliori politiche.

(5)

Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d’insieme dei flussi migratori all’interno dell’Unione e per consentire la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, della legislazione dell’Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

(6)

Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l’elaborazione a livello dell’Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

(7)

I dati forniti in materia di migrazione e protezione internazionale dovrebbero essere coerenti con le pertinenti statistiche raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.

(8)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede agli Stati membri il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, nonché dei criteri di qualità ivi precisati.

(9)

Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato uno standard del sistema statistico europeo (SSE) per la struttura delle relazioni sulla qualità conformemente alle disposizioni sulla qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Tale standard SSE dovrebbe contribuire all’armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal regolamento (CE) n. 862/2007.

(10)

Al fine di produrre statistiche in modo più efficiente, le autorità statistiche nazionali hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi, ciascuna nei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica, per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee conformemente alle disposizioni in materia di accesso, uso e integrazione di dati amministrativi di cui all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

(11)

In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017.

(12)

Gli studi pilota dovrebbero tenere conto del valore aggiunto dell’Unione, stabilire le condizioni per introdurre nuove rilevazioni di dati nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007, valutare la fattibilità e la qualità delle statistiche, compresa la loro comparabilità tra paesi, nonché i costi delle relative rilevazioni di dati. Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) dovrebbe riesaminare le pertinenti fonti amministrative a livello dell’Unione e verificare se le statistiche richieste possano essere basate su tali fonti. Dovrebbe essere data la priorità all’esame del numero delle domande di permesso di soggiorno presentate per la prima volta e di quello delle domande respinte. La Commissione (Eurostat) dovrebbe valutare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i risultati degli studi pilota e renderne pubblici i risultati. Dovrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di introdurre nuove rilevazioni di dati negli Stati membri solo se la valutazione dei risultati degli studi pilota è positiva. La Commissione dovrebbe inoltre consultare il Garante europeo della protezione dei dati alle condizioni relative alla consultazione legislativa stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

È importante ottimizzare l’uso delle informazioni esistenti e dei dati già rilevati nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007. A tal fine dovrebbero essere esaminate le fonti di dati esistenti a livello dell’Unione e nazionale, nonché le modalità per beneficiare dei quadri per l’interoperabilità fissati dai regolamenti (UE) 2019/817 (5) e (UE) 2019/818 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di valutarne l’impiego per le statistiche ufficiali. Tale valutazione dovrebbe comprendere anche l’attuazione del concetto di interoperabilità a livello dell’Unione al fine di consentire a più organizzazioni di utilizzare gli stessi dati in base alle loro esigenze e alle autorizzazioni concesse.

(14)

Nel rispetto dell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007, la Commissione (Eurostat) dovrebbe mirare a garantire il coordinamento delle rilevazioni di dati in uso presso le pertinenti agenzie dell’Unione e, a tal fine, dovrebbe concludere accordi di cooperazione con tali agenzie nell’ambito delle rispettive competenze.

(15)

Al fine di conseguire l’obiettivo del regolamento (CE) n. 862/2007, è opportuno stanziare risorse finanziarie sufficienti per la rilevazione, l’analisi e la diffusione di statistiche europee e nazionali di elevata qualità in materia di migrazione e di protezione internazionale.

(16)

Nel caso in cui l’attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 richieda che il sistema statistico nazionale di uno Stato membro sviluppi e attui nuove metodologie e nuove rilevazioni di dati per le statistiche ai sensi di tale regolamento, compresi la partecipazione dello Stato membro a studi pilota e il miglioramento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, a tale Stato membro dovrebbe essere concesso un contributo finanziario dell’Unione sotto forma di sovvenzione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(17)

Il presente regolamento rispetta il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali e alla non discriminazione sanciti dalla Carta. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali contemplati dal regolamento (CE) n. 862/2007.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 862/2007, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità, definire i formati appropriati per la trasmissione di dati, specificare le disaggregazioni e determinare, sulla base della valutazione dei risultati degli studi pilota, nuove rilevazioni di dati e disaggregazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(19)

Qualora l’esecuzione del regolamento (CE) n. 862/2007 richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga allo Stato membro interessato. Tali adeguamenti significativi potrebbero derivare, in particolare, dalla necessità di migliorare la tempestività, di adeguare la progettazione dei metodi di rilevazione dei dati, compreso l’accesso alle fonti amministrative, o di sviluppare nuovi strumenti per la produzione di dati.

(20)

Per essere efficacemente controllata, l’applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 deve formare oggetto di valutazioni periodiche. La Commissione dovrebbe esaminare in maniera approfondita le statistiche compilate ai sensi di tale regolamento, nonché la loro qualità e fornitura tempestiva, ai fini della presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno che la Commissione (Eurostat) organizzi una stretta consultazione con tutti gli attori coinvolti nella rilevazione di dati in materia di migrazione e di protezione internazionale e con i principali utilizzatori di tali statistiche.

(21)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la revisione e l’integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 862/2007.

(23)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(24)

È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007

Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, all’ingresso e al soggiorno illegali e ai rimpatri.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere da j) a m) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

“domanda di protezione internazionale”, una domanda di protezione internazionale quale è definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (*1);

k)

“status di rifugiato”, lo status di rifugiato quale è definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;

l)

“status di protezione sussidiaria”, lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE;

m)

“familiari”, i familiari quali sono definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (*2);

(*1)   GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9."

(*2)   GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.»;"

ii)

le lettere da o) a q) sono sostituite dalle seguenti:

«o)

“minore non accompagnato”, un minore non accompagnato quale è definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;

p)

“frontiere esterne”, le frontiere esterne quali sono definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (*3);

q)

“cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso”, i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e non rientrano in nessuna delle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

(*3)   GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1 »;"

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento, disaggregate in base al ritiro esplicito e implicito di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

(*4)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).»;"

ii)

al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che chiedono protezione internazionale per la prima volta;

e)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e la cui domanda è stata trattata mediante procedura accelerata di cui all’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE;

f)

persone che hanno reiterato la domanda di protezione internazionale a norma dell’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE o che sono incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento;

g)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tale domanda in qualità di familiari e hanno beneficiato di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), alla fine del periodo di riferimento;

(*5)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).»;"

iii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le statistiche di cui alle lettere da a) a f) sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2021.

Le statistiche di cui alla lettera g) riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

persone interessate da decisioni di primo grado che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

c)

persone interessate da decisioni di primo grado che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2021.»;

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

al primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

persone interessate da decisioni definitive che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

d)

persone interessate da decisioni definitive che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e, fatta eccezione per la lettera a), per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla domanda di asilo.

Le statistiche di cui al primo comma riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»;

d)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

il numero di richieste di riesame relative alla ripresa in carico o alla presa in carico dei richiedenti asilo;

g)

le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera f);

h)

le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera f);

i)

il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alla lettera h).»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali statistiche sono disaggregate per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»;

4)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le statistiche di cui alla lettera a) sono disaggregate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione, per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio.»;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)

permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, disaggregati come segue:

i)

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

ii)

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di un cittadino di paese terzo o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

iii)

permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

b)

soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregati per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per sesso;

c)

cittadini di paesi terzi che hanno acquisito un permesso di soggiorno di lungo periodo nel corso dell’anno di riferimento, disaggregati per età e per sesso.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»;

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono disaggregate per età e per sesso dell’interessato e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2021.»;

7)

l’articolo 8 è soppresso;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento.

1 ter.

Si applicano, ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità elencati all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*6)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"

b)

i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat), sotto forma di relazioni sulla qualità, in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti, agli effetti delle fonti di dati selezionate sulla qualità delle statistiche, alle misure tecniche e organizzative attuate per garantire la protezione dei dati di carattere personale, nonché ai metodi di stima utilizzati, e informano la Commissione (Eurostat) in merito a eventuali cambiamenti.

3.

Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

4.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni o correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati, e le comunicano senza indugio le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.

5.

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

relativi alle misure inerenti alla definizione di formati appropriati per la trasmissione di dati ai sensi del presente regolamento.

Gli atti di cui alla lettera a) non comportano un onere o un costo aggiuntivo considerevole per gli Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;

9)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Studi pilota

1.   In conformità degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che saranno svolti dagli Stati membri su base volontaria, al fine di sottoporre a prova la fattibilità di nuove rilevazioni o disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tra cui la disponibilità di fonti di dati e tecniche di produzione adeguate, la qualità e la comparabilità delle statistiche e i costi e gli oneri che ne derivano. Gli Stati membri, insieme alla Commissione (Eurostat), garantiscono la rappresentatività a livello di Unione di tali studi pilota.

2.   Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) valuta se le nuove statistiche possano essere basate sulle informazioni disponibili nelle pertinenti fonti amministrative a livello di Unione al fine di armonizzare, ove possibile, i concetti utilizzati e di ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali e migliorare l’uso dei dati esistenti in conformità dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione (Eurostat) tiene conto anche dell’onere derivante da altri studi pilota in corso al fine di limitare il numero di studi pilota concomitanti durante lo stesso periodo di tempo.

3.   Gli studi pilota di cui al presente articolo riguardano:

a)

per le statistiche di cui all’articolo 4 nel suo insieme: disaggregazioni per mese di presentazione della domanda di protezione internazionale;

b)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

i)

il numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari e che:

sono state esentate da una procedura accelerata o da una procedura di frontiera o la cui domanda di protezione internazionale è stata trattata mediante tale procedura di frontiera;

non sono registrate nell’Eurodac;

hanno presentato prove documentali che potrebbero contribuire all’accertamento della loro identità;

si trovavano in stato di trattenimento, disaggregate per durata del trattenimento e per motivo del trattenimento o erano oggetto di decisioni o atti amministrativi o giudiziari che ne ordinavano il trattenimento o un’alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e per il mese di emissione di tale decisione o atto;

hanno beneficiato dell’assistenza legale gratuita;

hanno beneficiato delle condizioni materiali di accoglienza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), disaggregate per età, per sesso, per cittadinanza e per minori non accompagnati, compresa la possibilità di mettere in relazione tali statistiche con periodi di riferimento di un mese;

erano minori non accompagnati a cui è stato nominato un rappresentante, minori non accompagnati a cui è stato consentito di accedere al sistema educativo o minori non accompagnati a cui è stato offerto un alloggio in conformità dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE;

sono state sottoposte ad accertamento dell’età, compresi i risultati di tali accertamenti;

ii)

numero medio di minori non accompagnati che hanno presentato domanda di protezione internazionale per rappresentante;

c)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3:

i)

per le persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), disaggregazioni per decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale:

in quanto inammissibili, in base ai motivi per l’inammissibilità;

in quanto infondate;

in quanto manifestamente infondate nell’ambito di un procedimento ordinario, in base ai motivi del rigetto;

in quanto manifestamente infondate nell’ambito di un procedimento accelerato, in base ai motivi del rigetto e del procedimento accelerato;

in quanto il richiedente può beneficiare di protezione all’interno del paese di origine;

ii)

per le persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), disaggregazioni per decisioni in merito alla cessazione o all’esclusione, ulteriormente disaggregate per motivo di cessazione o esclusione;

iii)

il numero di persone interessate da decisioni adottate a seguito di un colloquio personale;

iv)

il numero di persone interessate da decisioni di primo grado o da decisioni definitive che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza;

d)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la durata dei ricorsi;

e)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, disaggregazioni per età e per cittadinanza;

f)

per le statistiche di cui all’articolo 6, il numero di:

i)

domande, comprese quelle respinte, di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi durante il periodo di riferimento, disaggregate per cittadinanza, per motivo della richiesta del permesso, per età e per sesso;

ii)

domande respinte di permesso di soggiorno in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di un cittadino di paese terzo o del motivo del suo soggiorno;

iii)

permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari, disaggregati per motivo del rilascio del permesso e per status del richiedente il ricongiungimento del cittadino di paese terzo;

g)

per le statistiche di cui all’articolo 7, disaggregazioni per:

i)

i motivi delle decisioni o degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo;

ii)

il numero di persone di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo soggette a un divieto d’ingresso;

iii)

il numero di persone in procedure di rimpatrio soggette a decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne disponga il trattenimento, disaggregate ulteriormente per durata del trattenimento, o soggette a un’alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e mese di emissione di tale decisione;

iv)

il numero di persone rimpatriate, ulteriormente disaggregate per paese di destinazione e per tipo di decisione o atto come segue:

in forza di un accordo formale di riammissione dell’Unione;

in forza di un accordo informale di riammissione dell’Unione;

in forza di un accordo di riammissione nazionale.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i risultati degli studi pilota e li rende pubblici. La valutazione comprende una stima del valore aggiunto delle nuove rilevazioni di dati nell’ambito degli studi pilota a livello di Unione e un’analisi dell’efficacia in termini di costi, compresa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.   Tenendo conto della valutazione positiva dei risultati degli studi pilota, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

6.   Al fine di agevolare la realizzazione degli studi pilota di cui al presente articolo, la Commissione (Eurostat) fornisce finanziamenti adeguati conformemente all’articolo 9 ter agli Stati membri che effettuano tali studi pilota.

7.   Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni due anni, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. La relazione è resa pubblica.

Articolo 9 ter

Finanziamento

1.   Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i contributi finanziari sono forniti a titolo del bilancio generale dell’Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali interessate di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

a)

lo sviluppo di nuove metodologie per le statistiche ai sensi del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota di cui all’articolo 9 bis;

b)

lo sviluppo o l’attuazione di nuove rilevazioni e disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, compreso l’aggiornamento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, per un periodo massimo di cinque anni.

2.   I contributi finanziari dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono forniti in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

(*7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

10)   l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli da 4 a 7. Quando adotta tali atti di esecuzione, la Commissione giustifica la necessità delle disaggregazioni interessate ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche dell’Unione in materia di migrazione e asilo e assicura che detti atti di esecuzione non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2, al più tardi 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un anno civile, e al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un periodo inferiore a un anno.»;

11)   l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

12)   è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Deroghe

1.   Ove l’applicazione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per il periodo di tempo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i tre anni. In tal caso, la Commissione garantisce la comparabilità dei dati degli Stati membri e il calcolo tempestivo degli aggregati europei rappresentativi e affidabili richiesti e tiene conto dell’onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

2.   Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 sia ancora giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per un ulteriore periodo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i due anni.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata, a seconda dei casi, entro il 13 ottobre 2020 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione in questione o sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga corrente.

4.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 3), lettere a) e b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1o marzo 2021.

L’articolo 1, punto 3), lettere c) e d), e punto 5), si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 marzo 2020 (GU C 139 del 28.4.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(6)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


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