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Document 32020R0851
Regulation (EU) 2020/851 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 amending Regulation (EC) No 862/2007 on Community statistics on migration and international protection (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE/19/2020/INIT
GU L 198 del 22.6.2020, p. 1–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 198/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. |
(2) |
Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all’Unione in relazione alle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale e dato che le caratteristiche della migrazione sono soggette a rapidi mutamenti, occorre istituire un quadro che consenta una risposta rapida all’evoluzione delle esigenze in relazione alle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale. |
(3) |
Al fine di sostenere l’Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione e nello sviluppare politiche basate sui diritti umani, è necessario rilevare dati in materia di migrazione e di protezione internazionale con frequenza subannuale. |
(4) |
Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per analizzare, formulare e valutare un’ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all’arrivo di persone che cercano protezione in Europa, allo scopo di definire e applicare le migliori politiche. |
(5) |
Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d’insieme dei flussi migratori all’interno dell’Unione e per consentire la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, della legislazione dell’Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
(6) |
Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l’elaborazione a livello dell’Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici. |
(7) |
I dati forniti in materia di migrazione e protezione internazionale dovrebbero essere coerenti con le pertinenti statistiche raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede agli Stati membri il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, nonché dei criteri di qualità ivi precisati. |
(9) |
Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato uno standard del sistema statistico europeo (SSE) per la struttura delle relazioni sulla qualità conformemente alle disposizioni sulla qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Tale standard SSE dovrebbe contribuire all’armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal regolamento (CE) n. 862/2007. |
(10) |
Al fine di produrre statistiche in modo più efficiente, le autorità statistiche nazionali hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi, ciascuna nei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica, per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee conformemente alle disposizioni in materia di accesso, uso e integrazione di dati amministrativi di cui all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. |
(11) |
In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017. |
(12) |
Gli studi pilota dovrebbero tenere conto del valore aggiunto dell’Unione, stabilire le condizioni per introdurre nuove rilevazioni di dati nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007, valutare la fattibilità e la qualità delle statistiche, compresa la loro comparabilità tra paesi, nonché i costi delle relative rilevazioni di dati. Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) dovrebbe riesaminare le pertinenti fonti amministrative a livello dell’Unione e verificare se le statistiche richieste possano essere basate su tali fonti. Dovrebbe essere data la priorità all’esame del numero delle domande di permesso di soggiorno presentate per la prima volta e di quello delle domande respinte. La Commissione (Eurostat) dovrebbe valutare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i risultati degli studi pilota e renderne pubblici i risultati. Dovrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di introdurre nuove rilevazioni di dati negli Stati membri solo se la valutazione dei risultati degli studi pilota è positiva. La Commissione dovrebbe inoltre consultare il Garante europeo della protezione dei dati alle condizioni relative alla consultazione legislativa stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(13) |
È importante ottimizzare l’uso delle informazioni esistenti e dei dati già rilevati nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007. A tal fine dovrebbero essere esaminate le fonti di dati esistenti a livello dell’Unione e nazionale, nonché le modalità per beneficiare dei quadri per l’interoperabilità fissati dai regolamenti (UE) 2019/817 (5) e (UE) 2019/818 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di valutarne l’impiego per le statistiche ufficiali. Tale valutazione dovrebbe comprendere anche l’attuazione del concetto di interoperabilità a livello dell’Unione al fine di consentire a più organizzazioni di utilizzare gli stessi dati in base alle loro esigenze e alle autorizzazioni concesse. |
(14) |
Nel rispetto dell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007, la Commissione (Eurostat) dovrebbe mirare a garantire il coordinamento delle rilevazioni di dati in uso presso le pertinenti agenzie dell’Unione e, a tal fine, dovrebbe concludere accordi di cooperazione con tali agenzie nell’ambito delle rispettive competenze. |
(15) |
Al fine di conseguire l’obiettivo del regolamento (CE) n. 862/2007, è opportuno stanziare risorse finanziarie sufficienti per la rilevazione, l’analisi e la diffusione di statistiche europee e nazionali di elevata qualità in materia di migrazione e di protezione internazionale. |
(16) |
Nel caso in cui l’attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 richieda che il sistema statistico nazionale di uno Stato membro sviluppi e attui nuove metodologie e nuove rilevazioni di dati per le statistiche ai sensi di tale regolamento, compresi la partecipazione dello Stato membro a studi pilota e il miglioramento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, a tale Stato membro dovrebbe essere concesso un contributo finanziario dell’Unione sotto forma di sovvenzione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(17) |
Il presente regolamento rispetta il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali e alla non discriminazione sanciti dalla Carta. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali contemplati dal regolamento (CE) n. 862/2007. |
(18) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 862/2007, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità, definire i formati appropriati per la trasmissione di dati, specificare le disaggregazioni e determinare, sulla base della valutazione dei risultati degli studi pilota, nuove rilevazioni di dati e disaggregazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(19) |
Qualora l’esecuzione del regolamento (CE) n. 862/2007 richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga allo Stato membro interessato. Tali adeguamenti significativi potrebbero derivare, in particolare, dalla necessità di migliorare la tempestività, di adeguare la progettazione dei metodi di rilevazione dei dati, compreso l’accesso alle fonti amministrative, o di sviluppare nuovi strumenti per la produzione di dati. |
(20) |
Per essere efficacemente controllata, l’applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 deve formare oggetto di valutazioni periodiche. La Commissione dovrebbe esaminare in maniera approfondita le statistiche compilate ai sensi di tale regolamento, nonché la loro qualità e fornitura tempestiva, ai fini della presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno che la Commissione (Eurostat) organizzi una stretta consultazione con tutti gli attori coinvolti nella rilevazione di dati in materia di migrazione e di protezione internazionale e con i principali utilizzatori di tali statistiche. |
(21) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la revisione e l’integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(22) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 862/2007. |
(23) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(24) |
È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007
Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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2) |
l’articolo 2 è così modificato:
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3) |
l’articolo 4 è così modificato:
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4) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
l’articolo 7 è così modificato:
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7) |
l’articolo 8 è soppresso; |
8) |
l’articolo 9 è così modificato:
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9) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis Studi pilota 1. In conformità degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che saranno svolti dagli Stati membri su base volontaria, al fine di sottoporre a prova la fattibilità di nuove rilevazioni o disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tra cui la disponibilità di fonti di dati e tecniche di produzione adeguate, la qualità e la comparabilità delle statistiche e i costi e gli oneri che ne derivano. Gli Stati membri, insieme alla Commissione (Eurostat), garantiscono la rappresentatività a livello di Unione di tali studi pilota. 2. Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) valuta se le nuove statistiche possano essere basate sulle informazioni disponibili nelle pertinenti fonti amministrative a livello di Unione al fine di armonizzare, ove possibile, i concetti utilizzati e di ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali e migliorare l’uso dei dati esistenti in conformità dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione (Eurostat) tiene conto anche dell’onere derivante da altri studi pilota in corso al fine di limitare il numero di studi pilota concomitanti durante lo stesso periodo di tempo. 3. Gli studi pilota di cui al presente articolo riguardano:
4. La Commissione (Eurostat) valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i risultati degli studi pilota e li rende pubblici. La valutazione comprende una stima del valore aggiunto delle nuove rilevazioni di dati nell’ambito degli studi pilota a livello di Unione e un’analisi dell’efficacia in termini di costi, compresa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009. 5. Tenendo conto della valutazione positiva dei risultati degli studi pilota, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2. 6. Al fine di agevolare la realizzazione degli studi pilota di cui al presente articolo, la Commissione (Eurostat) fornisce finanziamenti adeguati conformemente all’articolo 9 ter agli Stati membri che effettuano tali studi pilota. 7. Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni due anni, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. La relazione è resa pubblica. Articolo 9 ter Finanziamento 1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i contributi finanziari sono forniti a titolo del bilancio generale dell’Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali interessate di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
2. I contributi finanziari dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono forniti in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). (*7) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 10) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli da 4 a 7. Quando adotta tali atti di esecuzione, la Commissione giustifica la necessità delle disaggregazioni interessate ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche dell’Unione in materia di migrazione e asilo e assicura che detti atti di esecuzione non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2, al più tardi 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un anno civile, e al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un periodo inferiore a un anno.»; 11) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 12) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Deroghe 1. Ove l’applicazione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per il periodo di tempo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i tre anni. In tal caso, la Commissione garantisce la comparabilità dei dati degli Stati membri e il calcolo tempestivo degli aggregati europei rappresentativi e affidabili richiesti e tiene conto dell’onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti. 2. Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 sia ancora giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per un ulteriore periodo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i due anni. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata, a seconda dei casi, entro il 13 ottobre 2020 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione in questione o sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga corrente. 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.». |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 3), lettere a) e b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1o marzo 2021.
L’articolo 1, punto 3), lettere c) e d), e punto 5), si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
N. BRNJAC
(1) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 marzo 2020 (GU C 139 del 28.4.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(5) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(6) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(7) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(10) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).