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Document 32020R0757

    Regolamento (UE) 2020/757 della Commissione dell’8 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/3581

    GU L 179 del 9.6.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/757/oj

    9.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 179/5


    REGOLAMENTO (UE) 2020/757 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 giugno 2020

    che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 6, lettera d), e l’articolo 31, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese prescrizioni relative alla tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.

    (2)

    Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, i prodotti derivati restano classificati nella stessa categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali derivano. Tuttavia a determinate condizioni gli oli di pesce e la farina di pesce possono contenere taluni residui a livelli più elevati rispetto al pesce o ai prodotti della pesca idonei al consumo umano da cui sono stati estratti, e devono quindi essere sottoposti a un processo di detossificazione prima di essere utilizzati nei mangimi per animali.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2015/786 della Commissione (3) stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali. Le prescrizioni e i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione degli oli di pesce e della farina di pesce di materiali di categoria 3 previsti dal regolamento (UE) 2015/786 dovrebbero garantire che gli oli di pesce e la farina di pesce di materiali di categoria 3 detossificati presenti nei mangimi non mettano in pericolo la salute degli animali, la sanità pubblica e l’ambiente e che le caratteristiche dei mangimi non vengano alterate dal processo di detossificazione. L’autorità competente può pertanto autorizzare la detossificazione nel territorio del proprio Stato membro in assenza di norme armonizzate per la spedizione di tali materiali ai fini della detossificazione in un altro Stato membro.

    (4)

    Al fine di autorizzare la detossificazione di determinati oli di pesce e farina di pesce destinati all’alimentazione degli animali da allevamento, dovrebbero essere stabilite prescrizioni per la spedizione di oli di pesce e farina di pesce con livelli eccessivi di residui in un altro Stato membro ai fini della detossificazione in impianti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Ove necessario gli Stati membri, a seguito di una valutazione del rischio, dovrebbero pertanto autorizzare il trasporto di oli di pesce e farina di pesce destinati alla produzione di materie prime per mangimi e contenenti livelli eccessivi di diossine e/o policlorobifenili (PCB) ai sensi della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) da altri Stati membri a impianti registrati o riconosciuti, ai fini della detossificazione sul loro territorio.

    (5)

    Gli oli di pesce e la farina di pesce di materiali di categoria 3 già immessi sul mercato e risultati positivi al test per rilevare livelli eccessivi di diossine e/o policlorobifenili (PCB) nel corso dei controlli ufficiali non dovrebbero tuttavia essere sottoposti alla detossificazione prevista dal presente regolamento.

    (6)

    L’articolo 21 e l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero essere modificati di conseguenza al fine di includere prescrizioni relative alla spedizione di prodotti derivati destinati alla detossificazione in un altro Stato membro.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

    1)

    all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Il trasporto di oli di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 per la produzione di materie prime per mangimi, diversi da quelli importati da un paese terzo, da un impianto di trasformazione per la produzione di farina di pesce e olio di pesce riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 e riconosciuto conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005 in un altro Stato membro ai fini della detossificazione conformemente ai processi di cui al regolamento (UE) 2015/786 della Commissione (*1) avviene conformemente alle norme di cui all’allegato VIII, capo VII.

    (*1)  Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 10).»;"

    2)

    l’allegato VIII è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 10).

    (4)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).

    (5)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).


    ALLEGATO

    All’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il testo seguente:

    «Capo VII

    TRASPORTO A UN IMPIANTO DI DETOSSIFICAZIONE DI OLI DI PESCE E FARINA DI PESCE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI

    1.

    Gli operatori che intendono trasportare oli di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla produzione di mangimi da un impianto di trasformazione per la produzione di oli di pesce e farina di pesce riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 e riconosciuto conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005 in un altro Stato membro ai fini della detossificazione conformemente ai processi di cui al regolamento (UE) 2015/786 presentano all’autorità competente del luogo di destinazione una domanda di accettazione della partita.

    La domanda è redatta utilizzando il formato standard per le domande e le autorizzazioni di cui all’allegato XVI, capo III, sezione 10, del regolamento (UE) n. 142/2011.

    2.

    L’autorità competente dello Stato membro di destinazione di cui al punto 1 informa l’operatore della propria decisione in merito alla partita rinviando la domanda di cui al punto 1, secondo comma, compilata di conseguenza.

    3.

    L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica la spedizione di ogni singola partita all’autorità competente dello Stato membro di destinazione mediante il sistema Traces, conformemente alla decisione 2004/292/CE.

    4.

    I punti da 1 a 3 del presente capo non si applicano agli oli di pesce e alla farina di pesce di materiali di categoria 3 immessi sul mercato per la produzione di mangimi in cui, durante i controlli ufficiali, sono stati rilevati livelli eccessivi di diossine e/o policlorobifenili (PCB).».


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