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Document 32020R0585

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/2524

GU L 135 del 29.4.2020, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2022; abrogato da 32021R0601

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/585/oj

29.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/585 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2020

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. Il più recente è il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione (3).

(2)

Nell’Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell’arco di vari cicli triennali per poter valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari. Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 % (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.

(4)

Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.

(5)

Orientamenti relativi alle Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed (Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida dei metodi per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi) sono pubblicati sul sito web della Commissione (5).

(6)

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente (6).

(7)

Gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» (SSD2 - Standard Sample Description 2) per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

(8)

Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (7), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9)

È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione (8), all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (9) e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(11)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.

(12)

Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2020.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri (11) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2.   Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e nel regolamento delegato (UE) 2016/127. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2021, 2022 e 2023 rispettivamente entro il 31 agosto 2022, 2023 e 2024. Tali risultati sono comunicati nel formato elettronico previsto dall’EFSA.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 è abrogato.

Tuttavia, per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2020, esso continua ad applicarsi fino al 1o settembre 2021.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Pesticide Monitoring Program: Design Assessment (Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del progetto). EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Documento n. SANTE/12682/2019,

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2019-12682.pdf, nella versione più recente.

(6)  SANCO/12574/2014 - Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions (Documento di lavoro sulla somma dei LOQ in caso di definizioni di residui complessi).

(7)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(8)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(11)  A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’allegato 2, sezione 24, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il presente regolamento si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, sempreché si applichi tale protocollo.


ALLEGATO I

Parte A: prodotti di origine vegetale (1) da sottoporre a campionamento nel 2021, 2022 e 2023

2021

2022

2023

(b)

(c)

(a)

Uve da tavola(2)

Mele(2)

Arance (2)

Banane(2)

Fragole(2)

Pere(2)

Pompelmi(2)

Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili(2)

Kiwi(2)

Melanzane(2)

Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino).

Cavolfiori(2)

Cavoli broccoli(2)

Lattughe(2)

Cipolle(2)

Meloni(2)

Cavoli cappucci(2)

Carote(2)

Funghi coltivati(2)

Pomodori(2)

Patate(2)

Peperoni(2)

Spinaci(2)

Fagioli (secchi)(2)

Chicchi di frumento (3)

Chicchi di avena(3) (4)

Chicchi di segale(3)

Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati).

Chicchi d’orzo(3) (5)

Riso bruno (riso semigreggio), definito come riso in seguito all’asportazione delle glumelle dal risone (6)

Parte B: Prodotti di origine animale(1) da sottoporre a campionamento nel 2021, 2022 e 2023

2021

2022

2023

(d)

(e)

(f)

Grasso bovino(2) (7)

Latte vaccino (8)

Grasso di pollame(2)(7)

Uova di gallina(2) (9)

Grasso suino(2)(7)

Fegato bovino(2)

Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

 

2021

2022

2023

Osservazioni

2,4-D

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2022 in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2023 in e su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi.

2-Fenilfenolo

(b)

(c)

(a)

 

Abamectina

(b)

(c)

(a)

 

Acefato

(b)

(c)

(a)

 

Acetamiprid

(b)

(c)

(a)

 

Acrinatrina

(b)

(c)

(a)

 

Aldicarb

(b)

(c)

(a)

 

Aldrin e dieldrin

(b)

(c)

(a)

 

Ametoctradina

(b)

(c)

(a)

 

Azinfos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Azossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

 

Bifenil

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanolo

(b)

(c)

(a)

 

Boscalid

(b)

(c)

(a)

 

Ione bromuro

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su peperoni dolci; nel 2022 in e su lattughe e pomodori; nel 2023 in e su riso bruno.

Bromopropilato

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimato

(b)

(c)

(a)

 

Buprofezin

(b)

(c)

(a)

 

Captano

(b)

(c)

(a)

 

Carbaril

(b)

(c)

(a)

 

Carbendazim e benomil

(b)

(c)

(a)

 

Carbofurano

(b)

(c)

(a)

 

Clorantraniliprole

(b)

(c)

(a)

 

Clorfenapir

(b)

(c)

(a)

 

Clormequat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento; nel 2022 in e su pomodori e avena; nel 2023 in e su carote, pere, segale e riso bruno.

Clorotalonil

(b)

(c)

(a)

 

Clorprofam

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos metile

(b)

(c)

(a)

 

Clofentezina

(b)

(c)

(a)

 

Clotianidin

(b)

(c)

(a)

 

Ciazofamid

(b)

(c)

(a)

 

Ciflufenamid

(b)

(c)

(a)

 

Ciflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Cimoxanil

(b)

(c)

(a)

 

Cipermetrina

(b)

(c)

(a)

 

Ciproconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Ciprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Ciromazina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su melanzane, peperoni dolci, meloni e funghi coltivati; nel 2022 in e su lattughe e pomodori; nel 2023 in e su patate, cipolle e carote.

Deltametrina

(b)

(c)

(a)

 

Diazinone

(b)

(c)

(a)

 

Diclorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dicloran

(b)

(c)

(a)

 

Dicofol

(b)

(c)

(a)

 

Dietofencarb

(b)

(c)

(a)

 

Difenoconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Dimetoato

(b)

(c)

(a)

 

Dimetomorf

(b)

(c)

(a)

 

Diniconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Difenilammina

(b)

(c)

(a)

 

Ditianon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su uve da tavola; nel 2022 in e su mele e pesche; nel 2023 in e su pere e riso bruno.

Ditiocarbammati

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d’oliva, vino e cipolle.

Dodina

(b)

(c)

(a)

 

Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfano

(b)

(c)

(a)

 

Epossiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Etefon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su peperoni dolci, frumento e uve da tavola; nel 2022 in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2023 in e su arance e pere.

Etion

(b)

(c)

(a)

 

Etirimol

(b)

(c)

(a)

 

Etofenprox

(b)

(c)

(a)

 

Etoxazole

(b)

(c)

(a)

 

Famoxadone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamidone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamifos

(b)

(c)

(a)

 

Fenarimol

(b)

(c)

(a)

 

Fenazaquin

(b)

(c)

(a)

 

Fenbuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatin ossido

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su melanzane, pompelmi, peperoni dolci e uve da tavola; nel 2022 in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2023 in e su arance e pere.

Fenexamid

(b)

(c)

(a)

 

Fenitrotion

(b)

(c)

(a)

 

Fenoxicarb

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropatrin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorf

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirazamina

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirossimato

(b)

(c)

(a)

 

Fention

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalerato

(b)

(c)

(a)

 

Fipronil

(b)

(c)

(a)

 

Flonicamid

(b)

(c)

(a)

 

Fluazifop-P

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento; nel 2022 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2023 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote.

Flubendiamide

(b)

(c)

(a)

 

Fludioxonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufenoxuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopicolide

(b)

(c)

(a)

 

Fluopyram

(b)

(c)

(a)

 

Fluquinconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Fluxapyroxad

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formetanato

(b)

(c)

(a)

 

Fosetil-Al

(b)

(c)

(a)

 

Fostiazato

(b)

(c)

(a)

 

Glifosato

(b)

(c)

(a)

 

Glufosinato-ammonio

(b)

(c)

(a)

 

Alossifop incluso alossifop-P

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni dolci e frumento; nel 2022 in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2023 in e su fagioli secchi.

Esaconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Exitiazox

(b)

(c)

(a)

 

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Indoxacarb

(b)

(c)

(a)

 

Iprodione

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalicarb

(b)

(c)

(a)

 

Isocarbofos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprotiolano

 

 

(a)

La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2021 e nel 2022. Da analizzare nel 2023 solo in e su riso bruno.

Kresoxim-metile

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cialotrina

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufenurone

(b)

(c)

(a)

 

Malation

(b)

(c)

(a)

 

Mandipropamide

(b)

(c)

(a)

 

Mepanipirim

(b)

(c)

(a)

 

Mepiquat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su funghi coltivati e frumento; nel 2022 in e su orzo e avena; nel 2023 in e su pere, segale e riso bruno.

Metalaxil e metalaxil-M

(b)

(c)

(a)

 

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

 

Metidation

(b)

(c)

(a)

 

Metiocarb

(b)

(c)

(a)

 

Metomil

(b)

(c)

(a)

 

Metossifenozide

(b)

(c)

(a)

 

Metrafenone

(b)

(c)

(a)

 

Monocrotofos

(b)

(c)

(a)

 

Miclobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Ometoato

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixil

(b)

(c)

(a)

 

Oxamil

(b)

(c)

(a)

 

Ossidemeton-metile

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazolo

(b)

(c)

(a)

 

Paration metile

(b)

(c)

(a)

 

Penconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Pencicuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendimetalin

(b)

(c)

(a)

 

Permetrina

(b)

(c)

(a)

 

Fosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimicarb

(b)

(c)

(a)

 

Pirimifos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Procloraz

(b)

(c)

(a)

 

Procimidone

(b)

(c)

(a)

 

Profenofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamocarb

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento; nel 2022 in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2023 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate.

Propargite

(b)

(c)

(a)

 

Propiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Propizamide

(b)

(c)

(a)

 

Proquinazid

(b)

(c)

(a)

 

Prosulfocarb

(b)

(c)

(a)

 

Protioconazolo

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2021 solo in e su peperoni dolci e frumento; nel 2022 in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2023 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno.

Pimetrozina

(b)

(c)

 

Da analizzare nel 2021 solo su melanzane, meloni e peperoni dolci; nel 2022 in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2023.

Piraclostrobin

(b)

(c)

(a)

 

Piridaben

(b)

(c)

(a)

 

Pyridalil

(b)

(c)

(a)

 

Pirimetanil

(b)

(c)

(a)

 

Piriproxifen

(b)

(c)

(a)

 

Quinoxifen

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spinetoram

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiclofen

(b)

(c)

(a)

 

Spiromesifen

(b)

(c)

(a)

 

Spiroxamina

(b)

(c)

(a)

 

Spirotetrammato

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinato

(b)

(c)

(a)

 

Tebuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenozide

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenpirad

(b)

(c)

(a)

 

Teflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Teflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Terbutilazina

(b)

(c)

(a)

 

Tetraconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tetradifon

(b)

(c)

(a)

 

Tiabendazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tiacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Tiametoxam

(b)

(c)

(a)

 

Tiofanato metile

(b)

(c)

(a)

 

Tolclofos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Triadimefon

(b)

(c)

(a)

 

Triadimenol

(b)

(c)

(a)

 

Tiodicarb

(b)

(c)

(a)

 

Triazofos

(b)

(c)

(a)

 

Triciclazolo

(b)

(c)

(a)

Da analizzare solo nel e sul riso.

Triflossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 

Vinclozolina

(b)

(c)

(a)

 

Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

 

2021

2022

2023

Osservazioni

Aldrin e dieldrin

(d)

(e)

(f)

 

Bifentrin

(d)

(e)

(f)

 

Clordano

(d)

(e)

(f)

 

Clorpirifos

(d)

(e)

(f)

 

Clorpirifos metile

(d)

(e)

(f)

 

Cipermetrina

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltametrina

(d)

(e)

(f)

 

Diazinone

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfano

(d)

(e)

(f)

 

Famoxadone

(d)

(e)

(f)

 

Fenvalerato

(d)

(e)

(f)

 

Fipronil

(d)

(e)

(f)

 

Glifosato

(d)

(e)

(f)

 

Glufosinato-ammonio

(d)

(e)

(f)

 

Eptacloro

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorobenzene

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta

(d)

(e)

(f)

 

Indoxacarb

 

(e)

 

Da analizzare nel 2022 solo nel e sul latte.

Lindano

(d)

(e)

(f)

 

Metossicloro

(d)

(e)

(f)

 

Paration

(d)

(e)

(f)

 

Pendimetalin

(d)

(e)

(f)

 

Permetrina

(d)

(e)

(f)

 

Pirimifos-metile

(d)

(e)

(f)

 


(1)  Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 2018/62, salvo indicazione contraria.

(2)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

(3)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo, è possibile analizzare la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione.

(4)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena, la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d’orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi d’orzo.

(5)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d’orzo, la parte del numero di campioni di chicchi d’orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d’orzo e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi di avena.

(6)  Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare all’EFSA se si è analizzato il riso semigreggio o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione.

(7)  La carne può anche essere sottoposta a campionamento conformemente alla tabella 3 dell’allegato della direttiva 2002/63/CE.

(8)  Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, riscaldato, pastorizzato, sterilizzato o filtrato.

(9)  Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all’articolo 1

1)   

Il numero di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell’allegato I è indicato al punto 5.

2)   

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2021 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2022 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2023 ciascuno Stato membro preleva e analizza cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

3)   

In conformità al punto 5, i campioni di prodotti provenienti da agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4)   

Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 5. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.

5)   

Numero minimo di campioni per anno per prodotto:

 

 

 

 

 

BE

12

 

LT

12

BG

12

 

LU

12

CZ

12

 

HU

12

DK

12

 

MT

12

DE

97

 

NL

18

EE

12

 

AT

12

IE

12

 

PL

47

EL

12

 

PT

12

ES

50

 

RO

20

FR

71

 

SI

12

HR

12

 

SK

12

IT

69

 

FI

12

CY

12

 

SE

12

LV

12

 

Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord

71

 

Numero Complessivo di Campioni: 683

 


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