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Document 32020R0517
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/517 of 3 April 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/517 della Commissione del 3 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/517 della Commissione del 3 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2020/2213
GU L 114 del 14.4.2020, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/517 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020
Per la Commissione
A nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
1) |
2) |
3) |
Articolo che consiste in una ghirlanda di abete artificiale (pino), avente una lunghezza approssimativa di 5 m, e in una catena di luci a LED con circa 60 lampadine, avvolta intorno alla ghirlanda. La catena di luci funziona con un’alimentazione a 230 V. Sia la ghirlanda che la catena di luci sono fatte di plastica. (Cfr. illustrazione) (*1) |
6702 10 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali (RGI) per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6702 e 6702 10 00 . L’articolo è un prodotto composito ai sensi della RGI 3 b) A causa delle sue caratteristiche obiettive, in particolare il fatto che si tratti di una ghirlanda di abete artificiale con lampadine che conferiscono un effetto decorativo supplementare, l’articolo è principalmente destinato a svolgere una funzione decorativa. Inoltre, la ghirlanda di abete artificiale continuerebbe a essere esposta a fini ornamentali o decorativi anche a luci spente. Pertanto, la ghirlanda di abete artificiale, che assomiglia a un prodotto naturale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6702), è l’elemento che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale di articolo decorativo. Si esclude pertanto la classificazione dell’articolo nella sottovoce 9405 40 come altro apparecchio elettrico per l’illuminazione. Si esclude anche la classificazione dell’articolo nella sottovoce 9505 10 come oggetto per feste di Natale, in quanto le sue caratteristiche obiettive indicano che non è utilizzato unicamente per le feste di Natale, bensì principalmente come decorazione durante la stagione invernale (cfr. anche la nota complementare 1 del capitolo 95, 1 a), ultimo paragrafo). L’articolo va pertanto classificato nel codice NC 6702 10 00 tra le foglie artificiali di materie plastiche. |
(*1) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.