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Document 32020R0427
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/427 of 13 January 2020 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain detailed production rules for organic products (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/51
GU L 87 del 23.3.2020, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021
23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2020
che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 definisce le norme generali di produzione dei prodotti biologici, mentre l’allegato II del medesimo regolamento stabilisce le norme dettagliate di produzione. |
(2) |
Dal momento che per la produzione di semi germogliati le plantule utilizzano esclusivamente le riserve contenute nei semi per germogliare e sono consumate direttamente come prodotto alimentare, i semi utilizzati per la produzione di semi germogliati dovrebbero essere biologici. |
(3) |
Per quanto concerne l’alimentazione delle colonie di api, quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse, la possibilità di utilizzare il polline da apicoltura biologica potrebbe evitare la grave denutrizione delle larve. Al fine di aumentare le possibilità di sopravvivenza della colonia, è opportuno consentire l’alimentazione delle colonie di api anche con polline biologico. |
(4) |
Per quanto concerne i requisiti relativi all’origine degli animali di acquacoltura, in particolare relativamente alla produzione di novellame, l’allevamento larvale è caratterizzato da tre fasi: la fase di incubazione delle uova e autotrofa in cui le larve consumano le riserve del sacco vitellino, la fase eterotrofa in cui le larve sono alimentate con il plancton e lo svezzamento finale con passaggio a nuovi regimi alimentari. Poiché tale ultima fase di sviluppo larvale dà origine al novellame, è opportuno prevedere nuove condizioni per la produzione di novellame che incorporino le conoscenze più recenti nel settore, in linea con i principi della produzione biologica. |
(5) |
Le norme vigenti sull’alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori comprendono una restrizione quantitativa generale riguardante i mangimi di origine vegetale. Poiché l’alimentazione che ne risulta non soddisfa le esigenze nutrizionali di tutte le specie e di tutte le fasi di sviluppo, è opportuno abolire tale restrizione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848. |
(7) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
(1) |
nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:
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(2) |
nella parte II, punto 1.9.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(3) |
la parte III è così modificata:
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