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Document 32020R0359
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/359 of 4 March 2020 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/1034
GU L 67 del 5.3.2020, p. 82–108
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/82 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/359 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23 e 27,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per i piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139. |
(2) |
Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni e alianti, appositi requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere stabiliti in regolamenti separati, segnatamente nel regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (3) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (4). |
(3) |
Nel contempo i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di palloni e alianti di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero essere soppressi e alcuni requisiti dell’allegato I (parte FCL) che riguardano questioni trasversali, quali le disposizioni relative al riconoscimento dei crediti tra le licenze di pilota di palloni o alianti e le licenze per altre categorie di aeromobili, dovrebbero essere rivisti alla luce dei nuovi requisiti per il rilascio delle licenze per i piloti di palloni e alianti. |
(4) |
I requisiti dell’allegato IV (parte medica), dell’allegato VI (parte ARA), dell’allegato VII (parte ORA) e dell’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero continuare ad applicarsi al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta di palloni e alianti. |
(5) |
Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza aerea, i piloti impegnati in attività aeree sportive e ricreative dovrebbero essere incoraggiati a ottenere privilegi di volo conformemente alle regole del volo strumentale (instrument flight rules — «IFR»). Le norme esistenti in materia di privilegi IFR dovrebbero pertanto essere adeguate con l’introduzione dell’abilitazione al volo strumentale di base (basic instrument rating — «BIR») nell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. La BIR dovrebbe essere specificamente adattata alle esigenze dei piloti impegnati in attività aeree sportive e ricreative per quanto riguarda il contenuto del loro addestramento e la portata dei loro privilegi. |
(6) |
Con l’introduzione della BIR l’abilitazione al volo strumentale in rotta (en route instrument rating — «EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825, del regolamento (UE) n. 1178/2011 diventa superflua e dovrebbe pertanto essere soppressa. I titolari di EIR esistenti dovrebbero tuttavia essere autorizzati a continuare a esercitare i loro privilegi e dovrebbero ricevere crediti derivanti dalla loro EIR quando cercano di ottenere una BIR. Dovrebbe inoltre essere possibile continuare un addestramento EIR in corso che ha avuto inizio prima dell’applicazione del presente regolamento e completarlo come un addestramento per una BIR. |
(7) |
L’aggiornamento tecnico del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe essere effettuato sulla base degli insegnamenti tratti in particolare nei settori della navigazione basata sulle prestazioni (Performance Based Navigation — PBN), dell’addestramento alla prevenzione della perdita di controllo e al recupero dell’assetto (Upset Prevention and Recovery Training — UPRT) e delle qualifiche di istruttore e esaminatore. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere 01/2019 (5) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:
2. Gli articoli 11 ter e 11 quater del presente regolamento, nonché l’allegato IV (parte medica), l’allegato VI (parte ARA), l’allegato VII (parte ORA) e l’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento si applicano alle licenze di pilota per palloni e alianti.»; |
2) |
all’articolo 2, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10)." (*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;" |
3) |
all’articolo 4, paragrafo 8, «8 aprile 2021» è sostituito da «8 settembre 2021»; |
4) |
è inserito il seguente articolo 4 quater: «Articolo 4 quarter Misure transitorie per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta 1. Fino all’8 settembre 2022 compreso, i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta («EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825:
2. A decorrere dall’8 settembre 2021, i corsi di addestramento per una EIR di cui al paragrafo 1, che hanno avuto inizio prima di tale data, possono proseguire e sono considerati come corsi di addestramento per una BIR. Sulla base di una valutazione del richiedente, l’organizzazione di addestramento autorizzata responsabile del corso di addestramento BIR determina quanto addestramento EIR deve essere accreditato ai fini del rilascio della BIR. 3. I richiedenti di una BIR che sono titolari di una EIR o che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche per una EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera d), prima dell’8 settembre 2021 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti per l’istruzione e l’esame delle conoscenze teoriche per la BIR. (*3) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;" |
5) |
l’articolo 11 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 11 quarter Misure transitorie Gli Stati membri:
(*4) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;" |
6) |
all’articolo 12, il paragrafo 2 bis è soppresso; |
7) |
all’articolo 12, paragrafo 4, la data «20 giugno 2020» è sostituita dalla data «20 giugno 2021»; |
8) |
l’allegato I (parte FCL) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
9) |
l’allegato IV (parte medica) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
10) |
l’allegato VI (parte ARA) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
11) |
l’allegato VII (parte ORA) è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; |
12) |
l’allegato VIII (parte DTO) è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dall’8 aprile 2020.
3. In deroga al paragrafo 2 le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall’8 settembre 2021:
a) |
allegato I, punto 1, lettera e), punto 4, lettera b), punti da 5 a 7, punti 32 e 34, punto 36, lettera d), punto 40, lettera a), punti 41, 42 e 44, punti da 46 a 48, punto 52, lettera f), punto 53, lettere da a) a c), punto 53, lettere e) ed f), punti 54 e 55, punto 56, lettere da a) a c), e punto 57; |
b) |
allegato II, lettera b); |
c) |
allegato III, punto 10, lettera d), sottopunto ii). |
4. In deroga al paragrafo 2, l’articolo 1, punto 7, e l’allegato I, punto 49, punto 53, lettera d), e punto 58, lettere b), d) ed e), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).
(5) « Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements » (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti relativi al rilascio delle licenze per palloni e alianti), [parere n. 01/2019, parti (A) e (B), 19.2.2019)] disponibile all’indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO I
L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
la norma FCL.010 è così modificata:
|
2) |
la norma FCL.015 è così modificata:
|
3) |
alla norma FCL.020, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la norma FCL.025, lettera c), punto 1, è così modificata:
|
5) |
alla norma FCL.030 è aggiunta la seguente lettera c):
|
6) |
alla norma FCL.035, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la norma FCL.055 è così modificata:
|
8) |
la norma FCL.060 è così modificata:
|
9) |
la norma FCL.065 è così modificata:
|
10) |
la norma FCL.100 è sostituita dalla seguente: « FCL.100 LAPL — Età minima I richiedenti della LAPL per velivoli o elicotteri devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»; |
11) |
la norma FCL.120 è sostituita dalla seguente: « FCL.120 LAPL — Esame delle conoscenze teoriche I richiedenti di una LAPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle materie seguenti:
|
12) |
alla norma FCL.110.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
alla norma FCL.135.A è aggiunta la seguente lettera c):
|
14) |
alla sottoparte B, le sezioni 4 e 5 sono soppresse; |
15) |
il titolo della sottoparte C è sostituito dal seguente: « LICENZA DI PILOTA PRIVATO (PPL) » ; |
16) |
la norma FCL.200 è sostituita dalla seguente: « FCL.200 Età minima I richiedenti di una PPL devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»; |
17) |
alla norma FCL.210, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
18) |
la norma FCL.215 è sostituita dalla seguente: « FCL.215 Esame delle conoscenze teoriche I richiedenti di una PPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle seguenti materie:
|
19) |
la norma FCL.235 è così modificata:
|
20) |
alla norma FCL.210.A, la lettera c) è così modificata:
|
21) |
alla norma FCL.210.As, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
22) |
alla sottoparte C, le sezioni 5 e 6 sono soppresse; |
23) |
la norma FCL.600 è sostituita dalla seguente: « FCL.600 IR — Generalità Salvo quanto previsto alla norma FCL.835, le operazioni in IFR con un velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano devono essere condotte solo dai titolari di una PPL, CPL, MPL e ATPL con una IR adeguata alla categoria di aeromobili o, se non è disponibile una IR adeguata alla categoria di aeromobili, solo durante un test di abilitazione o un’istruzione a doppio comando.»; |
24) |
alla norma FCL.620 è aggiunta la seguente lettera c):
|
25) |
alla norma FCL.700, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
26) |
alla norma FCL.725 è aggiunta la seguente lettera f):
|
27) |
la norma FCL.740.A è così modificata:
|
28) |
la norma FCL.800 è così modificata:
|
29) |
la norma FCL.805 è così modificata:
|
30) |
la norma FCL.810 è così modificata:
|
31) |
alla norma FCL.815, la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
32) |
la norma FCL.825 è soppressa; |
33) |
la norma FCL.830 è soppressa; |
34) |
è inserita la seguente norma FCL.835: « FCL.835 Abilitazione al volo strumentale di base (BIR)
|
35) |
alla norma FCL.915, la lettera c), punto 1, è sostituita dalla seguente:
|
36) |
la norma FCL.905.FI è così modificata:
|
37) |
la norma FCL.910.FI è così modificata:
|
38) |
alla norma FCL.915.FI, le lettere e) ed f) sono soppresse; |
39) |
alla norma FCL.930.FI, la lettera b) è così modificata:
|
40) |
alla norma FCL.940.FI, la lettera a) è così modificata:
|
41) |
alla norma FCL.905.TRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
42) |
alla norma FCL.905.IRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
43) |
la norma FCL.915.IRI è sostituita dalla seguente: « FCL.915.IRI I richiedenti di un certificato IRI devono:
|
44) |
alla norma FCL.905.STI, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
45) |
alla norma FCL.1005.FE, le lettere d) ed e) sono soppresse; |
46) |
alla norma FCL.1005.TRE, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
47) |
alla norma FCL.1005.CRE, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
48) |
la norma FCL.1005.IRE è sostituita dalla seguente: « FCL.1005.IRE IRE — Privilegi I privilegi dei titolari di un certificato di esaminatore per l’abilitazione al volo strumentale (IRE) consistono nel condurre test di abilitazione per il rilascio e controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di BIR e IR.»; |
49) |
alla norma FCL.1010.SFE, la lettera a), punti 1 e 2, è così modificata:
|
50) |
alla norma FCL.1005.FIE, la lettera c) è così modificata:
|
51) |
alla norma FCL.1010.FIE, le lettere d) ed e) sono soppresse; |
52) |
l’appendice 1 è così modificata:
|
53) |
l’appendice 3 è così modificata:
|
54) |
all’appendice 6, il capitolo A è così modificato:
|
55) |
all’appendice 6, il capitolo A bis è così modificato:
|
56) |
l’appendice 7 è così modificata:
|
57) |
il titolo dell’appendice 9 è sostituito da «Addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità per MPL, ATPL, abilitazioni per tipo e per classe e controlli di professionalità per BIR e IR»; |
58) |
l’appendice 9 è così modificata:
|
ALLEGATO II
All’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, la norma MED.A.030 è così modificata:
a) |
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
b) |
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
L’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
alla norma ARA.GEN.220, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la norma ARA.GEN.350 è così modificata:
|
3) |
alla norma ARA.GEN.360, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
alla norma ARA.FCL.200 è aggiunta la seguente lettera e):
|
5) |
alla norma ARA.FCL.250, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
6) |
alla norma ARA.FCL.300, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la seguente norma ARA.ATO.110 è inserita dopo la norma ARA.ATO.105: « ARA.ATO.110 Approvazione della lista degli equipaggiamenti minimi Quando l’autorità competente riceve una richiesta di approvazione di una lista degli equipaggiamenti minimi di cui all’allegato III (parte ORO), norma ORO.MLR.105, e all’allegato VI (parte NCC), norma NCC.GEN.101, del regolamento (UE) n. 965/2012, essa deve agire conformemente all’allegato II (parte ARO), norma ARO.OPS.205, di tale regolamento.»; |
8) |
alla norma ARA.DTO.100, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
alla norma ARA.DTO.110, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
l’appendice I è così modificata:
|
11) |
l’appendice III è sostituita dalla seguente: « CERTIFICATO PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE (ATO) Unione europea (*) Autorità competente CERTIFICATO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA [NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO] Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione [e del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione/del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (ADATTARE A SECONDA DEI CASI)] e alle condizioni specificate di seguito, l’[Autorità competente] certifica che [NOME DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO] [INDIRIZZO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO] è un’organizzazione di addestramento certificata ai sensi della parte ORA, con il privilegio di fornire corsi di addestramento secondo la parte FCL, incluso l’uso di FSTD, come elencato nell’approvazione dei corsi di addestramento allegata/corsi di addestramento secondo la parte BFCL/corsi di addestramento secondo la parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI]. CONDIZIONI: Il presente certificato è limitato ai privilegi e al campo di applicazione relativi alla fornitura di corsi di addestramento, incluso l’uso di FSTD, come elencato nell’approvazione dei corsi di addestramento allegata. Il presente certificato è valido fintanto che l’organizzazione autorizzata è conforme alla parte ORA, alla parte FCL, alla parte BFCL, alla parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] nonché agli altri regolamenti applicabili. Ferma restando l’osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato. Data di rilascio: Firma: [Autorità competente]
MODULO 143 AESA Edizione 2 — pagina 1/2 CERTIFICATO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA APPROVAZIONE DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO Allegato al certificato ATO numero: [NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO] [NOME DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO] ha ottenuto il privilegio di fornire e condurre i seguenti corsi di addestramento di cui alla parte FCL/parte BFCL/parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] e di utilizzare i seguenti FSTD:
La presente approvazione dei corsi di addestramento è valida purché:
Data di rilascio: Firma: [Autorità competente] Per lo Stato membro/AESA MODULO 143 AESA Edizione 2 — pagina 2/2»;
« Approvazione del programma di addestramento di un’organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) Unione europea (*) Autorità competente
MODULO XXX AESA Edizione 2 — pagina 1/1». |
(1) Come indicato sul certificato di qualificazione.
ALLEGATO IV
L’allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
la norma ORA.ATO.110 è così modificata:
|
2) |
alla norma ORA.ATO.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO V
L’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
la norma DTO.GEN.110 è così modificata:
|
2) |
alla norma DTO.GEN.115, lettera a), il punto 8 è sostituito dal seguente:
|
3) |
la norma DTO.GEN.210 è così modificata:
|
4) |
la norma DTO.GEN.230 è così modificata:
|
5) |
all’appendice 1, la sezione 9 della dichiarazione è sostituita dalla seguente:
|