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Document 32020R0357
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/357 of 4 March 2020 amending Regulation (EU) 2018/395 as regards balloon pilot licences (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/1039
GU L 67 del 5.3.2020, p. 34–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/357 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di pallone («BPL») in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento. |
(2) |
Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali relative al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta, stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). Essi andrebbero tuttavia ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di palloni abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e adempiere le proprie responsabilità. |
(3) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all’8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, il mantenimento delle suddette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in virtù delle quali gli allievi piloti esercitano senza supervisione i privilegi limitati e ottengono gradualmente i privilegi di base, contribuisce alla promozione delle attività aeree sportive e ricreative grazie a condizioni di accesso al volo semplici ed economicamente più convenienti. La promozione e l’agevolazione dell’accesso all’aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’aviazione generale, stabilita dall’AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (3). Per tali motivi agli Stati membri dovrebbe essere concessa la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze conformemente ai principi introdotti nel regolamento (UE) 2019/430 (4) ai fini del rilascio di licenze di pilota di pallone («BPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l’AESA ogni qualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorare l’utilizzo di tali autorizzazioni per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea. |
(4) |
Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di palloni in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di pallone rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate a norma del presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l’AESA. |
(5) |
Gli addestramenti dei piloti di pallone iniziati in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri. |
(6) |
Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, se del caso, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati. |
(7) |
È opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (5) anche riguardo alle operazioni effettuate con palloni, per tenere conto dell’esperienza acquisita successivamente all’adozione di tale regolamento e per chiarire alcuni aspetti, ad esempio la presentazione di dichiarazioni in merito alle attività commerciali. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 (6) dell’AESA in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»; |
2) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati in materia di palloni, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;" |
3) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:
|
5) |
dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies: «Articolo 3 bis Licenze di pilota e certificazione medica 1. Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*3) i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispettano i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2. In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma BFCL.215 dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento. 3. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi piloti che seguono un corso di addestramento per il conseguimento di una licenza di pilota di pallone (“BPL”) ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una BPL conformemente all’allegato III (parte-BFCL), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
Articolo 3 ter Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota 1. Le licenze conformi alla parte-FCL per i palloni e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze. 2. Al momento della riemissione di licenze e di privilegi, abilitazioni e certificati associati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:
3. Ai titolari di licenze nazionali per palloni rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento è consentito continuare a esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte-BFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati, in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011. 4. I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, restano validi fino alla data del loro successivo rinnovo oppure, se precedente, fino all’8 aprile 2021. Il rinnovo di tali certificati medici deve soddisfare i requisiti stabiliti nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Articolo 3 quarter Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento 1. In relazione al rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti del presente regolamento, a condizione che la BPL sia rilasciata entro e non oltre l’8 aprile 2021. In tal caso si applica quanto segue:
2. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, viene accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. 3. La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte-BFCL è concesso il credito e precisa, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere una licenza conforme alla parte-FCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali è stato iniziato l’addestramento. Articolo 3 quinquies Organizzazioni di addestramento 1. Le organizzazioni di addestramento per le licenze di pilota di cui all’articolo 1, paragrafo 1, rispettano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2. Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte-ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII, parte-DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento adattano i loro programmi di addestramento, se necessario, entro e non oltre l’8 aprile 2021. (*3) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;" |
6) |
l’allegato I (parte-DEF) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
7) |
l’allegato II (parte-BOP) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
8) |
è aggiunto l’allegato III (parte-BFCL), quale stabilito nell’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66).
(5) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio C/2018/1428 (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).
(6) Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti per il rilascio delle licenze per palloni e alianti) (parere n. 01/2019, parti A e B, 19.2.2019), disponibile al seguente indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO I
L’allegato I «Definizioni» (parte-DEF) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:
1) |
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni e, salvo che i termini siano altrimenti definiti nel presente allegato, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 e all’allegato I (parte-FCL), norma FCL.010, del medesimo regolamento:»; |
2) |
i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
3) |
è inserito il seguente punto 11 bis:
|
4) |
sono inseriti i seguenti punti 17 bis e 17 ter:
|
5) |
il punto 22 è sostituito dal seguente:
|
6) |
sono inseriti i seguenti punti da 23 a 26:
|
ALLEGATO II
L’allegato II «Operazioni di volo con pallone» (parte-BOP) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:
1) |
nella norma BOP.BAS.010, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la norma BOP.BAS.020 è sostituita dalla seguente: « BOP.BAS.020 Reazione immediata a un problema di sicurezza L’operatore attua:
|
3) |
la norma BOP.BAS.025 è sostituita dalla seguente: « BOP.BAS.025 Nomina a pilota in comando L’operatore nomina pilota in comando un pilota qualificato ad esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.»; |
4) |
nella norma BOP.BAS.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
nella norma BOP.ADD.005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
nella norma BOP.ADD.015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la norma BOP.ADD.035 è sostituita dalla seguente: « BOP.ADD.035 Attività appaltate Nell’appaltare una qualsiasi parte della sua attività che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’operatore ha la responsabilità di garantire che l’organizzazione appaltatrice svolga l’attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. L’operatore garantisce inoltre che l’autorità competente abbia accesso all’organizzazione appaltatrice, al fine di determinare se l’operatore rispetti tali requisiti.»; |
8) |
nella norma BOP.ADD.040, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
la norma BOP.ADD.045 è sostituita dalla seguente: « BOP.ADD.045 Requisiti della struttura L’operatore dispone di strutture sufficienti a consentire lo svolgimento e la gestione di tutti i compiti e di tutte le attività necessari per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.»; |
10) |
nella norma BOP.ADD.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
nella norma BOP.ADD.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
12) |
nella norma BOP.ADD.115, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
nella norma BOP.ADD.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
14) |
nella norma BOP.ADD.300, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
15) |
nella norma BOP.ADD.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
16) |
la norma BOP.ADD.310 è sostituita dalla seguente: « BOP.ADD.310 Addestramento e controlli L’addestramento e i controlli dei membri dell’equipaggio di condotta richiesti in forza della norma BOP.ADD.315 sono forniti:
|
17) |
l’appendice è sostituita dalla seguente: « Appendice
|
(1) Completare la tabella. Se non vi è spazio sufficiente per elencare le informazioni, allegare un elenco separato. L’allegato deve essere datato e firmato.
(2) “Tipo/tipi di operazioni” si riferisce al tipo di operazioni commerciali effettuate con il pallone.
(3) Le informazioni relative all’organizzazione responsabile della gestione dell’aeronavigabilità continua devono includere il nome dell’organizzazione, l’indirizzo e il riferimento al suo riconoscimento.
ALLEGATO III
«ALLEGATO III
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL’EQUIPAGGIO DI CONDOTTA DI PALLONI
[PARTE-BFCL]
SOTTOPARTE GEN
REQUISITI GENERALI
BFCL.001 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di pallone (balloon pilot licence, «BPL») e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché le condizioni per la loro validità e il loro utilizzo.
BFCL.005 Autorità competente
Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è un’autorità designata dallo Stato membro alla quale una persona richiede il rilascio di una BPL o dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.
BFCL.010 Classi e gruppi di palloni
Ai fini del presente allegato, i palloni sono classificati nelle classi e nei gruppi seguenti:
a) |
classe dei «palloni ad aria calda»:
|
b) |
classe dei «palloni a gas»; |
c) |
classe dei «palloni misti»; |
d) |
classe dei «dirigibili ad aria calda». |
BFCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino delle BPL nonché dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati
a) |
Le richieste concernenti i punti elencati di seguito devono essere presentate all’autorità competente nella forma e nelle modalità da essa stabilite:
|
b) |
Le richieste di cui alla lettera a) devono essere corredate della prova che il richiedente rispetta i requisiti pertinenti stabiliti nel presente allegato e nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
c) |
Le eventuali limitazioni o estensioni dei privilegi concessi con una licenza, un’abilitazione o un certificato devono essere annotate sulla licenza o sul certificato dall’autorità competente. |
d) |
Una persona non può essere, in nessun momento, titolare di più BPL rilasciate in conformità al presente allegato. |
e) |
Il titolare di una licenza deve presentare le richieste di cui alla lettera a) all’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è stata rilasciata una qualsiasi delle sue licenze conformemente al presente allegato (parte-FCL) o all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a seconda dei casi. |
f) |
Il titolare di una BPL può richiedere di cambiare autorità competente all’autorità competente designata da un altro Stato membro, ma in tal caso la nuova autorità competente deve essere la stessa per tutte le licenze di cui è titolare. |
g) |
I richiedenti devono chiedere il rilascio di una BPL e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza. |
BFCL.030 Test pratico di abilitazione
Ad eccezione del test per l’abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, il richiedente un test di abilitazione deve essere raccomandato, per tale test, dall’ATO o dalla DTO responsabile dell’addestramento seguito dai richiedenti, una volta che l’addestramento è stato completato. La documentazione riguardante l’addestramento deve essere messa a disposizione dell’esaminatore dall’ATO o dalla DTO.
BFCL.035 Accreditamento del tempo di volo
I richiedenti una BPL o un privilegio, un’abilitazione o un certificato associati ricevono i crediti corrispondenti all’intero tempo di volo effettuato come solisti, in istruzione a doppio comando o come piloti in comando (pilot-in-command, PIC) su palloni ai fini del requisito del tempo di volo totale per la licenza, il privilegio, l’abilitazione o il certificato.
BFCL.045 Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti
a) |
I titolari di una BPL, quando esercitano i privilegi di tale licenza, devono portare con sé tutti i seguenti documenti:
|
b) |
Gli allievi piloti devono portare con sé, su tutti i voli come solisti:
|
c) |
I titolari di una BPL o gli allievi piloti devono esibire senza indebiti ritardi, su richiesta di un rappresentante autorizzato dell’autorità competente, i documenti di cui alle lettere a) o b) affinché siano ispezionati. |
BFCL.050 Registrazione del tempo di volo
I titolari di una BPL e gli allievi piloti devono mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.
BFCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di BPL di età pari o superiore a 70 anni nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone
I titolari di una BPL che hanno raggiunto l’età di 70 anni non devono esercitare la funzione di piloti su palloni impiegati in operazioni commerciali di trasporto passeggeri con pallone.
BFCL.070 Limitazione, sospensione o revoca di licenze, privilegi, abilitazioni e certificati
a) |
Le BPL e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati a norma del presente allegato, possono essere limitati, sospesi o revocati dall’autorità competente conformemente alle condizioni e alle procedure stabilite nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, se il titolare di una BPL non rispetta i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 o i requisiti del presente allegato e dell’allegato II (parte-BOP) del presente regolamento o dell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
b) |
In caso di limitazione, sospensione o revoca della licenza, del privilegio, dell’abilitazione o del certificato in loro possesso, i titolari di una BPL devono immediatamente riconsegnare la licenza o il certificato all’autorità competente. |
SOTTOPARTE BPL
LICENZA DI PILOTA DI PALLONE («BPL»)
BFCL.115 BPL — Privilegi e condizioni
a) |
I privilegi del titolare di una BPL consistono nell’operare come PIC su palloni:
|
b) |
In deroga alla lettera a), punto 1, il titolare di una BPL che possiede privilegi di istruttore o di esaminatore può essere retribuito per:
|
c) |
I titolari di una BPL esercitano i privilegi di tale licenza solo se rispettano i requisiti applicabili di attività di volo recente e solo se il loro certificato medico, adeguato ai privilegi esercitati, è in corso di validità. |
BFCL.120 BPL — Età minima
I richiedenti una BPL devono avere almeno 16 anni.
BFCL.125 BPL — Allievi piloti
a) |
Gli allievi piloti non devono volare come solisti, a meno che non siano autorizzati in tal senso e supervisionati da un istruttore di volo su pallone [FI(B)]. |
b) |
Gli allievi piloti devono avere almeno 14 anni per essere autorizzati a volare come solisti. |
BFCL.130 BPL — Requisiti relativi al corso di addestramento e all’esperienza
I richiedenti una BPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO. Il corso deve essere adattato ai privilegi che si intende ottenere e comprendere:
a) |
le conoscenze teoriche di cui alla norma BFCL.135, lettera a); |
b) |
almeno 16 ore di istruzione di volo su palloni ad aria calda che rappresentano il gruppo A della stessa classe o su palloni a gas, comprendenti almeno:
|
BFCL.135 BPL — Esame delle conoscenze teoriche
a) |
Conoscenze teoriche I richiedenti una BPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenze teoriche adeguato ai privilegi che intendono ottenere, mediante il superamento di esami sui seguenti argomenti:
|
b) |
Responsabilità del richiedente
|
c) |
Punteggio minimo
|
d) |
Periodo di validità L’esame delle conoscenze teoriche è valido per un periodo di 24 mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche conformemente alla lettera c), punto 2. |
BFCL.140 BPL — Accreditamento delle conoscenze teoriche
Ai fini dei requisiti delle conoscenze teoriche, i richiedenti il rilascio di una BPL ricevono crediti per le materie comuni di cui alla norma BFCL.135, lettera a), punto 1, se:
a) |
sono titolari di una licenza in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976; o |
b) |
hanno superato gli esami delle conoscenze teoriche per il conseguimento di una licenza di cui alla lettera a), purché ciò sia avvenuto entro il periodo di validità specificato dalla norma BFCL.135, lettera d). |
BFCL.145 BPL — Test pratico di abilitazione
a) |
I richiedenti una BPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, di possedere la capacità di eseguire, come PIC su un pallone, le procedure e le manovre pertinenti con la competenza adeguata ai privilegi che intendono ottenere. |
b) |
I richiedenti devono completare il test di abilitazione nella stessa classe di palloni in cui è stato completato il corso di addestramento in conformità alla norma BFCL.130 e, nel caso dei palloni ad aria calda, su un pallone che rappresenta il gruppo A di tale classe. |
c) |
Al fine di sostenere un test di abilitazione per il rilascio di una BPL, il richiedente deve prima superare l’esame delle conoscenze teoriche richiesto. |
d) |
Punteggio minimo
|
e) |
Il richiedente che non supera tutte le sezioni del test dopo due tentativi deve sottoporsi a un ulteriore addestramento pratico. |
BFCL.150 BPL — Estensione dei privilegi a un’altra classe o a un altro gruppo di palloni
a) |
I privilegi della BPL devono essere limitati alla classe di palloni su cui è stato sostenuto il test di abilitazione di cui alla norma BFCL.145 e, nel caso dei palloni ad aria calda, al gruppo A di tale classe. |
b) |
Nel caso dei palloni ad aria calda, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un altro gruppo della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato almeno:
|
c) |
Ad eccezione della classe dei palloni misti, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un’altra classe di palloni o, se i privilegi che si intende ottenere riguardano la classe di palloni ad aria calda, al gruppo A della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato nella classe e nel gruppo pertinenti di palloni:
|
d) |
Il completamento dell’addestramento di cui alla lettera b), punto 1, e alla lettera c), punto 1, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato:
|
e) |
Il titolare di una BPL esercita i suoi privilegi nella classe dei palloni misti solo se è in possesso dei privilegi sia per la classe dei palloni ad aria calda che per la classe dei palloni a gas. |
BFCL.160 BPL — Requisiti di attività di volo recente
a) |
Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza solo se ha completato, nella classe di palloni pertinente:
|
b) |
In aggiunta ai requisiti di cui alla lettera a), nel caso in cui sia qualificato per volare con più classi di palloni, al fine di esercitare i propri privilegi nell’altra classe o nelle altre classi di palloni il pilota deve aver completato negli ultimi 24 mesi, per ogni classe supplementare di palloni almeno tre ore di tempo di volo come PIC o volando a doppio comando oppure come solista sotto la supervisione di un FI(B). |
c) |
Il titolare di una BPL che non rispetta i requisiti di cui alla lettera a), punto 1 e, se del caso, alla lettera b), prima di riprendere l’esercizio dei suoi privilegi deve superare un controllo di professionalità con un FE(B) su un pallone che rappresenta la classe pertinente. |
d) |
Dopo aver soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, il titolare di una BPL che dispone dei privilegi per pilotare palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo su palloni ad aria calda che rappresentano:
|
e) |
Il completamento dei voli a doppio comando, dei voli sotto supervisione e del volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), nonché il superamento del controllo di professionalità di cui alla lettera c) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal FI(B) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), e dal FE(B) responsabile nel caso di cui alla lettera c). |
f) |
Si ritiene che il titolare di una BPL in possesso anche dei privilegi relativi alle operazioni commerciali di cui alla sottoparte ADD, norma BFCL.215, del presente allegato rispetti i requisiti stabiliti:
Nel caso della classe dei palloni ad aria calda, devono applicarsi le limitazioni di cui alla lettera d) concernenti i privilegi per pilotare classi diverse di palloni, a seconda della classe di palloni utilizzata per soddisfare i requisiti di cui alla lettera f), punti 1 o 2. |
SOTTOPARTE ADD
ABILITAZIONI AGGIUNTIVE
BFCL.200 Abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda
a) |
Il titolare di una BPL effettua voli frenati con palloni ad aria calda solo se è in possesso di un’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda conformemente alla presente norma. |
b) |
Per presentare domanda di abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda, il richiedente deve:
|
c) |
Il completamento dell’addestramento su palloni ad aria calda frenati deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell’addestramento. |
d) |
Un pilota in possesso di un’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo se ha completato almeno un volo frenato con un pallone ad aria calda durante i 48 mesi precedenti il volo pianificato oppure, qualora non abbia effettuato tale volo, esercita i suoi privilegi se ha completato un volo frenato con un pallone ad aria calda volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un FI(B). Il completamento di tale volo a doppio comando o come solista sotto supervisione deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B). |
BFCL.210 Abilitazione al volo notturno
a) |
Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza in condizioni VFR notturne solo se è in possesso di un’abilitazione al volo notturno conformemente alla presente norma. |
b) |
Il richiedente un’abilitazione al volo notturno deve aver completato almeno due voli notturni di istruzione, della durata minima di un’ora ciascuno. |
c) |
Il completamento dell’addestramento al volo notturno deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell’addestramento. |
BFCL.215 Abilitazione alle operazioni commerciali
a) |
Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza durante le operazioni commerciali con palloni solo se è in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali conformemente alla presente norma. |
b) |
Il richiedente un’abilitazione alle operazioni commerciali deve:
|
c) |
I privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali sono limitati alla classe di palloni su cui è stato completato il test di abilitazione conformemente alla lettera b), punto 3. I privilegi sono estesi su richiesta a un’altra classe di palloni se il richiedente rispetta, per quest’altra classe, le disposizioni di cui alla lettera b), punti 3 e 4. |
d) |
Il pilota in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali esercita i privilegi di tale abilitazione nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone solo se ha completato:
|
e) |
Al fine di mantenere i privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali per tutte le classi di palloni, il pilota in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali con privilegi estesi a più classi di palloni deve rispettare i requisiti di cui alla lettera d), punto 2 in almeno una classe di palloni. |
f) |
Il pilota che rispetta le disposizioni di cui alla lettera d) e che è in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali per la classe dei palloni ad aria calda esercita i privilegi di tale abilitazione nella classe dei palloni ad aria calda solo su palloni che rappresentano:
|
g) |
Il completamento del volo sotto supervisione di cui alla lettera d), punto 1, sottopunto ii), il controllo di professionalità di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i) e il corso di aggiornamento di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto ii) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal capo istruttore dell’ATO o della DTO, oppure dal FI(B) o dal FE(B) responsabile del corso di addestramento, della supervisione o del controllo di professionalità, a seconda dei casi. |
h) |
Si ritiene che il pilota che abbia completato un controllo di professionalità dell’operatore in conformità all’allegato II (parte-BOP), norma BOP.ADD.315, del presente regolamento rispetti le disposizioni di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i). |
SOTTOPARTE FI
ISTRUTTORI DI VOLO
Sezione 1
Requisiti generali
BFCL.300 Certificati di istruttore di volo
a) Generalità
Un istruttore fornisce istruzione di volo su pallone solo se:
1) |
è titolare di:
|
2) |
è autorizzato a operare come PIC sul pallone durante l’istruzione di volo. |
b) Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri
1) |
In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui l’istruzione di volo sia fornita durante un corso di addestramento approvato conformemente al presente allegato (parte-BFCL) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di istruttore di volo al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:
|
2) |
Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo approvata:
|
Sezione 2
Certificato di istruttore di volo su pallone — FI(B)
BFCL.315 Certificato FI(B) — Privilegi e condizioni
a) |
Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma BFCL.320 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FI(B) con i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:
|
b) |
I privilegi di cui alla lettera a) comprendono i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:
|
BFCL.320 FI(B) — Prerequisiti e requisiti
I richiedenti un certificato FI(B) devono:
a) |
avere almeno 18 anni; |
b) |
rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.300; |
c) |
aver completato 75 ore di tempo di volo con pallone come PIC; |
d) |
aver completato un corso di addestramento di istruttore conformemente alla norma BFCL.330 presso un’ATO o una DTO; e |
e) |
aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.345. |
BFCL.325 FI(B) — Competenze e valutazione
I richiedenti un certificato FI(B) devono seguire un addestramento per acquisire le seguenti competenze:
a) |
preparare le risorse; |
b) |
creare un clima che favorisca l’apprendimento; |
c) |
esporre le conoscenze; |
d) |
integrare la gestione della minaccia e dell’errore (TEM) e la gestione delle risorse dell’equipaggio (CRM); |
e) |
gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’addestramento; |
f) |
favorire l’apprendimento; |
g) |
valutare le prestazioni dell’allievo; |
h) |
monitorare e analizzare i progressi; |
i) |
valutare le sessioni di addestramento; e |
j) |
comunicare i risultati. |
BFCL.330 FI(B) — Corso di addestramento
a) |
I richiedenti un certificato FI(B) devono dapprima superare una valutazione iniziale specifica presso un’ATO o una DTO nei 12 mesi precedenti l’inizio del corso di addestramento, per determinare se sono in grado di frequentare il corso. |
b) |
Il corso di addestramento FI(B) deve comprendere almeno:
|
c) |
I richiedenti che sono già titolari di un certificato di istruttore conformemente all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 o all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono crediti completi ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2. |
BFCL.345 FI(B) — Valutazione della competenza
a) |
I richiedenti il rilascio di un certificato FI(B) devono superare una valutazione della competenza su un pallone per dimostrare a un esaminatore qualificato conformemente alla norma BFCL.415, lettera c), la capacità di fornire istruzione a un allievo pilota affinché raggiunga il livello richiesto per il rilascio di una BPL. |
b) |
La valutazione deve comprendere:
|
BFCL.360 Certificato FI(B) — Requisiti di attività di volo recente
a) |
Il titolare di un certificato FI(B) esercita i privilegi del suo certificato solo se ha completato:
|
b) |
Le ore di volo effettuate come FE(B) durante i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza sono integralmente accreditate ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii). |
c) |
Il titolare di un certificato FI(B) che non ha completato il volo di istruzione sotto la supervisione del FI(B) in conformità alla lettera a), punto 2, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B), non può esercitare i privilegi del certificato FI(B) fino a quando non avrà completato con successo una valutazione della competenza in conformità alla norma BFCL.345. |
d) |
Per riprendere ad esercitare i privilegi del certificato FI(B), il titolare di un certificato FI(B) che non rispetta tutti i requisiti di cui alla lettera a) deve rispettare il requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla norma BFCL.345. |
SOTTOPARTE FE
ESAMINATORI DI VOLO
Sezione 1
Requisiti generali
BFCL.400 Certificati di esaminatore di volo su pallone
a) Generalità
Un esaminatore effettua test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza conformemente al presente allegato solo se:
1) |
è titolare di:
|
2) |
è autorizzato a operare come PIC su un pallone durante il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza. |
b) Esami svolti al di fuori del territorio degli Stati membri
1) |
In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui i test di abilitazione e i controlli di professionalità siano svolti al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di esaminatore al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:
|
2) |
Il certificato di cui al punto 1 è limitato allo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità:
|
BFCL.405 Limitazione dei privilegi in caso di interessi di parte
Un esaminatore su pallone non deve eseguire:
a) |
un test di abilitazione o una valutazione della competenza per il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato a un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell’istruzione di volo richiesta per la licenza, l’abilitazione o il certificato per cui si effettua il test di abilitazione o la valutazione della competenza; o |
b) |
un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza quando ritiene che la sua oggettività possa essere compromessa. |
BFCL.410 Svolgimento dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità e delle valutazioni della competenza
a) |
Nell’eseguire i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza, un esaminatore su pallone deve:
|
b) |
Dopo aver completato il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza, l’esaminatore su pallone deve:
|
c) |
L’esaminatore su pallone deve mantenere per cinque anni la documentazione con informazioni dettagliate su tutti i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati. |
d) |
Su richiesta dell’autorità competente responsabile del certificato di esaminatore su pallone o dell’autorità competente responsabile della licenza del richiedente, l’esaminatore su pallone deve fornire tutta la documentazione, le relazioni e ogni altra informazione, secondo necessità, per le attività di sorveglianza. |
Sezione 2
Certificato di esaminatore di volo su pallone — FE(B)
BFCL.415 Certificato FE(B) — Privilegi e condizioni
Fatto salvo il rispetto, da parte del richiedente, della norma BFCL.420 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FE(B) su richiesta con i privilegi per eseguire:
a) |
test di abilitazione e controlli di professionalità per la BPL nonché test di abilitazione per l’estensione dei privilegi a un’altra classe di palloni, a condizione che il richiedente abbia completato 250 ore di tempo di volo come pilota su palloni, di cui 50 ore di istruzione di volo che coprano l’intero programma di un corso di addestramento per il conseguimento di una BPL; |
b) |
test di abilitazione e controlli di professionalità per l’abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, a condizione che il richiedente rispetti i requisiti relativi all’esperienza di cui alla lettera a) e abbia ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori conformemente alla norma BFCL.430; |
c) |
valutazioni della competenza per il rilascio di un certificato FI(B), a condizione che il richiedente abbia:
|
BFCL.420 Certificato FE(B) — Prerequisiti e requisiti
I richiedenti un certificato FE(B) devono:
a) |
rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.400; |
b) |
aver completato il corso di standardizzazione FE(B) conformemente alla norma BFCL.430; |
c) |
aver completato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.445; |
d) |
dimostrare di possedere la pertinente preparazione relativa ai privilegi del certificato FE(B); e |
e) |
dimostrare di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, la limitazione o la revoca di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato di cui sono titolari, rilasciati in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, per inosservanza del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione nel corso degli ultimi tre anni. |
BFCL.430 Certificato FE(B) — Corso di standardizzazione
a) |
I richiedenti un certificato FE(B) devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente. |
b) |
Il corso di standardizzazione deve essere adattato ai privilegi di esaminatore di volo su pallone che si intende ottenere e consistere in un’istruzione teorica e pratica, comprendente quanto meno:
|
c) |
Il titolare di un certificato FE(B) non deve eseguire test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore, a meno che detto titolare non abbia riesaminato le ultime informazioni disponibili riguardanti le pertinenti procedure nazionali dell’autorità competente del richiedente. |
BFCL.445 Certificato FE(B) — Valutazione della competenza
Ai fini del rilascio iniziale di un certificato FE(B), il richiedente deve dimostrare le proprie competenze in qualità di FE(B) a un ispettore dell’autorità competente o a un esaminatore esperto espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile del certificato FE(B). Durante la valutazione della competenza, il richiedente deve effettuare un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza, compresi il briefing, lo svolgimento del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza, e la valutazione della persona sottoposta al test, al controllo o alla valutazione, il debriefing e la registrazione della documentazione.
BFCL.460 Certificato FE(B) — Validità, rinnovo e ripristino
a) |
Un certificato FE(B) è valido per un periodo di cinque anni. |
b) |
Un certificato FE(B) viene rinnovato se il suo titolare:
|
c) |
Il titolare di un certificato FE(B) che sia titolare anche di uno o più certificati di esaminatore per altre categorie di aeromobili conformemente all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 può ottenere, di concerto con l’autorità competente, il rinnovo congiunto di tutti i certificati di esaminatore di cui è titolare. |
d) |
Qualora un certificato FE(B) sia scaduto, il titolare deve rispettare i requisiti di cui alla lettera b), punto 1, e alla norma BFCL.445 prima di poter riprendere a esercitare i privilegi del certificato FE(B). |
e) |
Un certificato FE(B) è rinnovato o ripristinato solo se il richiedente dimostra il mantenimento della conformità ai requisiti di cui alla norma BFCL.410 e ai requisiti di cui alla norma BFCL.420, lettere d) ed e). |