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Document 32020R0206
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/206 of 14 February 2020 authorising the placing on the market of fruit pulp, pulp juice, concentrated pulp juice from Theobroma cacao L. as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione del 14 febbraio 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione del 14 febbraio 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/802
GU L 43 del 17.2.2020, p. 66–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/66 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/206 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
che autorizza l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento quale definito all’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi. |
(3) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(4) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo. |
(5) |
Il 30 gennaio 2019 e il 28 marzo 2019 le società Nestec York Ltd. e Cabosse Naturals NV. («i richiedenti») hanno presentato alla Commissione la notifica dell’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. («polpa di cacao») quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. I richiedenti chiedono che la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. siano consumati in quanto tali o come ingredienti dalla popolazione in generale. |
(6) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468, la Commissione ha chiesto ai richiedenti ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Le informazioni richieste sono state presentate il 12 aprile 2019 e il 20 giugno 2019. |
(7) |
I dati forniti dai richiedenti dimostrano che la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. hanno una storia di uso sicuro come alimenti in Brasile. |
(8) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 22 maggio 2019 e il 20 giugno 2019 la Commissione ha inoltrato le notifiche valide agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). |
(9) |
Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l’Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza in merito all’immissione sul mercato dell’Unione della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. |
(10) |
La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l’immissione sul mercato dell’Unione della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. e aggiornare l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L., come specificato nell’allegato del presente regolamento, sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 55).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
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(2) |
nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
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(1) CFU: unità formanti colonie.