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Document 32020R0205

Regolamento (UE) 2020/205 della Commissione del 14 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carni di rettili (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/434

GU L 43 del 17.2.2020, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/205/oj

17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/63


REGOLAMENTO (UE) 2020/205 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carni di rettili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito ai requisiti generali e specifici in materia d’igiene di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

(2)

In particolare, il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce criteri di sicurezza alimentare che definiscono l’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabili ai prodotti immessi sul mercato. Il regolamento non prevede criteri di sicurezza alimentare per le carni di rettili.

(3)

La relazione di sintesi dell’Unione europea su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2016 (3), pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, afferma che la salmonellosi umana è la seconda malattia di origine alimentare più diffusa nell’Unione, con circa 95 000 casi segnalati ogni anno.

(4)

Nel 2007 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi al consumo umano di carni di rettili (4), da cui emerge che i rettili costituiscono noti serbatoi di Salmonella. Nell’analizzare le pratiche agricole, il parere scientifico rileva un’elevata percentuale documentata di vettori intestinali nei coccodrilli vivi, che corrisponde a un altrettanto elevato tasso di contaminazione delle loro carni fresche e congelate. Il parere scientifico conclude che la Salmonella è considerata il principale pericolo batterico che può presentarsi nelle carni di rettili e che costituisce un rischio grave per la salute pubblica.

(5)

La produzione di carni di rettili nell’Unione è limitata, ma secondo i dati disponibili nella banca dati di riferimento di Eurostat per le statistiche dettagliate sugli scambi internazionali di merci (Comext) (5) le importazioni da paesi terzi di carni e frattaglie commestibili di rettili, fresche, refrigerate o congelate, hanno registrato negli ultimi dieci anni una tendenza al rialzo, con un aumento di oltre il 50 % del quantitativo importato nel periodo 2007-2017 e una media annua di importazioni nell’Unione pari a quasi 100 tonnellate.

(6)

Considerando il potenziale grave rischio per la salute pubblica derivante dall’eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili, è opportuno stabilire un criterio di sicurezza alimentare per le carni di rettili nel regolamento (CE)n. 2073/2005. Tale criterio di sicurezza alimentare dovrebbe imporre agli operatori del settore alimentare di adottare misure nelle fasi antecedenti la produzione di carni di rettili, contribuendo a ridurre la presenza di tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica.

(7)

La norma internazionale EN/ISO 6579-1 costituisce il metodo orizzontale per la rilevazione della Salmonella nei prodotti alimentari e nei mangimi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone che tale norma costituisca il metodo d’analisi di riferimento per i criteri di sicurezza alimentare relativi alla Salmonella. La norma dovrebbe pertanto essere stabilita quale metodo d’analisi di riferimento per verificare la conformità al criterio di sicurezza alimentare relativo alla Salmonella nelle carni di rettili.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1.

all’articolo 2, è aggiunta la seguente lettera q):

«q)

«carni di rettili», le carni di rettili di cui all’articolo 2, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2019/625 (*1) della Commissione

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18)»."

2.

L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(12):5077.

(4)  EFSA Journal (2007) 578, 1-55.

(5)  Codici 0208 50 00 e 0210 93 00 della nomenclatura combinata, come definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1)

al capitolo 1, è aggiunta la seguente riga 1.30:

Categoria alimentare

Microrganismi/loro tossine, metaboliti

Piano di campionamento

Limiti

Metodo d’analisi di riferimento

Fase a cui si applica il criterio

n

c

m

M

«1.30 Carni di rettili

Salmonella

5

0

Non rilevabile in 25 g

EN ISO 6579-1

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»;

2)

al capitolo 1, la nota a piè di pagina 2 è sostituita dalla seguente:

«(2)

Per i punti 1.1-1.24, 1.27 bis, 1.28-1.30 m = M.».

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