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Document 32020R0184

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/184 della Commissione dell’11 febbraio 2020 recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

C/2020/839

GU L 38I del 11.2.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/184/oj

11.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 38/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/184 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2020

recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 4 febbraio 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

«AMADOU KOUFA [alias certi: a) Amadou Barry, b) Amadou Kouffa, c) Hamadoun Koufa, d) Hamadoun Kouffa, e) Hamadou Koufa, f) Hamadou Kouffa]. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Koufa, Mali. Indirizzo: Mali. Altre informazioni: Colore degli occhi: marrone. Colore dei capelli: scuro. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 4.2.2020.»


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