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Document 32020R0021
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/21 of 14 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 79/2012 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EU) No 904/2010 concerning administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gennaio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gennaio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
C/2020/61
GU L 11 del 15.1.2020, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/10/2020
15.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/21 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2020
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 (2), all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), dispone che la Commissione mette un portale web a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare fra l’altro l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’articolo 47, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010. |
(2) |
Il titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) disciplina i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano taluni servizi. Tale capo è stato modificato dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (4) e il suo ambito di applicazione è stato esteso alle prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti non passivi e alle vendite a distanza di beni. |
(3) |
Al fine di tener conto dell’estensione dell’ambito di applicazione dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, il regolamento (UE) n. 904/2010 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2454 (5) con l’inserimento dell’articolo 47 octies. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 al fine di riflettere tale modifica del regolamento (UE) n. 904/2010. |
(5) |
Affinché tale regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data delle disposizioni modificate del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 47 octies del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2021. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) |
a decorrere dal 1o gennaio 2021 le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE di cui all’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 13).
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).
(5) Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1).