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Document 32020O1284
Guideline (EU) 2020/1284 of the European Central Bank of 7 September 2020 amending Guideline (EU) 2018/797 on the Eurosystem’s provision of reserve management services in euro to central banks and countries located outside the euro area and to international organisations (ECB/2020/34)
Indirizzo (UE) 2020/1284 della Banca centrale europea del 7 settembre 2020 che modifica l’Indirizzo (UE) 2018/797 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2020/34)
Indirizzo (UE) 2020/1284 della Banca centrale europea del 7 settembre 2020 che modifica l’Indirizzo (UE) 2018/797 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2020/34)
GU L 301 del 15.9.2020, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrogato da 32021O0564
15.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 301/39 |
INDIRIZZO (UE) 2020/1284 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 settembre 2020
che modifica l’Indirizzo (UE) 2018/797 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2020/34)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 23,
considerando quanto segue:
(1) |
La trasparenza nella segnalazione e nella condivisione di informazioni nell’ambito dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve in euro offerti dall'Eurosistema (Eurosystem Reserve Management Services, ERMS) a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali dovrebbe essere ulteriormente aumentata per contribuire a un approccio più coerente dell’Eurosistema nei confronti dei clienti dell’ERMS e a un’analisi migliore del funzionamento dell’ERMS. I clienti di ERMS che non acconsentono alla comunicazione della loro identità alle banche centrali dell'Eurosistema e che pertanto non facilitano la trasparenza nella segnalazione e nella condivisione delle informazioni all'interno dell'Eurosistema non dovrebbero beneficiare di una remunerazione preferenziale dei saldi in contanti offerta su un investimento di Tipo 1. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea (BCE/2018/14) (1). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’articolo 4 dell’indirizzo (UE) 2018/797 (BCE/2018/14) è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Condivisione di informazioni riguardanti i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve
1. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono alla BCE tutte le informazioni pertinenti relative all'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e preesistenti e informano la BCE di ogni caso in cui un potenziale cliente le abbia contattate. La BCE può condividere informazioni pertinenti nell’ambito dell’Eurosistema.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro si adoperano per ottenere il consenso del cliente alla comunicazione della propria identità alle banche centrali dell’Eurosistema.
3. Se un cliente non acconsente alla comunicazione della propria identità, la banca centrale nazionale interessata fornisce alla BCE le informazioni pertinenti senza rivelare l’identità di tale cliente. In tal caso, il limite di tale cliente per i saldi del servizio di investimento di Tipo 1 è fissato a zero da ogni banca centrale nazionale che non ottiene il consenso di tale cliente alla comunicazione della propria identità alle banche centrali dell’Eurosistema.».
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o aprile 2021.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 settembre 2020
La presidente della BCE
Per il Consiglio direttivo della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea, del 3 maggio 2018, sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14) (GU L 136 del 1.6.2018, pag. 81).