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Document 32020D2216

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2216 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di embrioni di bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9553

GU L 438 del 28.12.2020, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2216/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/57


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2216 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l’allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di embrioni di bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/168/CE (2) della Commissione stabilisce le condizioni per l’importazione nell’Unione di partite di embrioni di bovini. Più specificamente, l’allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di bovini.

(2)

Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2006/168/CE affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato I di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona dovrebbero essere inseriti nell’allegato I della decisione 2006/168/CE.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2006/168/CE.

(4)

Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2006/168/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).


ALLEGATO

L’allegato I della decisione 2006/168/CE è così modificato:

1)

dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*1)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

2)

dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV».



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