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Document 32020D2213

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2213 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2020) 9547] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9547

GU L 438 del 28.12.2020, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2213/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2213 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2020) 9547]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, le condizioni per l’importazione nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti in questione»), e comprende un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione dei prodotti in questione. Più specificamente, l’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE reca un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione dei prodotti in questione, purché siano stati sottoposti al trattamento pertinente indicato in tale parte dell’allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la sanità animale legati agli specifici prodotti in questione. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la sanità animale legato al prodotto specifico.

(2)

Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2007/777/CE affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.

(3)

Dal novembre 2020, tuttavia, il Regno Unito ha confermato una serie di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 sul suo territorio, alcuni dei quali non avranno trovato soluzione entro il 1o gennaio 2021. Non è pertanto possibile considerare indenne dalla malattia l’intero territorio del Regno Unito e, al fine di prevenire l’introduzione del virus HPAI nell’Unione, i prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna d’allevamento (esclusi i ratiti), ratiti d’allevamento e volatili selvatici provenienti dalla zona del Regno Unito colpita da HPAI e che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa di tali focolai dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2007/777/CE.

(5)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).


ALLEGATO

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:

«Regno Unito  (*1)

GB

01/2021

Intero paese

GB-1

01/2021

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

01/2021

I territori del Regno Unito descritti alla voce GB-2 nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6A e 6B di detta tabella.

2)

la parte 2 è modificata come segue:

a)

dopo la voce relativa all’Etiopia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito  (*2) GB

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

A

A

XXX

A

Regno Unito  (*2) GB-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

Regno Unito  (*2) GB-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

GG

Guernsey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

b)

dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»;

c)

dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX».


(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;

(*2)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;


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