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Document 32020D2137
Council Decision (EU) 2020/2137 of 15 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the CARIFORUM-EU Trade and Development Committee established by the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the establishment of a Special Committee on Services
Decisione (UE) 2020/2137 del Consiglio del 15 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un comitato speciale per i servizi
Decisione (UE) 2020/2137 del Consiglio del 15 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un comitato speciale per i servizi
GU L 430 del 18.12.2020, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 430/15 |
DECISIONE (UE) 2020/2137 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un comitato speciale per i servizi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008. |
(2) |
A norma dell’articolo 230, paragrafo 4, dell’accordo, il comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza. |
(3) |
Al fine di trattare in modo più efficiente tutte le questioni dell’accordo relative agli scambi di servizi, il comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo intende adottare una decisione che istituisca un comitato speciale per i servizi. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo poiché la decisione che istituisce un comitato speciale per i servizi avrà effetti giuridici. |
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo in riferimento all’istituzione di una commissione speciale per i servizi dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un comitato speciale per i servizi deve basarsi sul progetto di decisione del comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo (2).
2. I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche di lieve entità al progetto di decisione del comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. KLOECKNER
(1) GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.
(2) Cfr. documento ST 13287/20 su http://register.consilium.europa.eu