EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2112

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2112 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica gli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE per quanto riguarda l’approvazione dei piani di allarme e di emergenza del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per la lotta contro l’afta epizootica, la peste suina classica, l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle [notificata con il numero C(2020) 9307] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9307

GU L 427 del 17.12.2020, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2112/oj

17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2112 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica gli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE per quanto riguarda l’approvazione dei piani di allarme e di emergenza del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per la lotta contro l’afta epizootica, la peste suina classica, l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle

[notificata con il numero C(2020) 9307]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), in particolare l’articolo 72, paragrafo 7,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l’articolo 62, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/455/CEE della Commissione (5) approva i piani di allarme per la lotta contro l’afta epizootica degli Stati membri elencati nel suo allegato.

(2)

La decisione 1999/246/CE della Commissione (6) approva i piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica per gli Stati membri di cui al suo allegato.

(3)

L’allegato della decisione 2007/24/CE della Commissione (7) stabilisce l’elenco degli Stati membri i cui piani di emergenza per la lotta contro l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono stati approvati.

(4)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, e gli atti della Commissione che su di esse si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito negli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE.

(6)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 93/455/CEE è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Nell’elenco di cui all’allegato della decisione 1999/246/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito (Irlanda del Nord) (*)

Articolo 3

L’allegato della decisione 2007/24/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(2)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  Decisione 93/455/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l’afta epizootica (GU L 213 del 24.8.1993, pag. 20).

(6)  Decisione 1999/246/CE della Commissione, del 30 marzo 1999, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica (GU L 93 dell’8.4.1999, pag. 24).

(7)  Decisione 2007/24/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 26).


ALLEGATO I

«ALLEGATO

I piani di allarme per il controllo dell’afta epizootica dei seguenti Stati membri (1) sono stati approvati:

Belgio

Danimarca

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Portogallo

Finlandia

Svezia

Regno Unito (Irlanda del Nord)

»

(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


ALLEGATO II

«ALLEGATO

Elenco degli Stati membri  (1) di cui all’articolo 3

Codice

Paese

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Cechia

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

EL

Grecia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

UK (NI)

Regno Unito (Irlanda del Nord)


(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»


Top