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Document 32020D2107

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2107 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione [notificata con il numero C(2020) 8789] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8789

GU L 425 del 16.12.2020, p. 103–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1938

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2107/oj

16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/103


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2107 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2020

che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2020) 8789]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/25/CE della Commissione (2) stabilisce alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno dell’Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell’Unione e si applica fino al 31 dicembre 2020.

(2)

Nel mondo continuano a manifestarsi focolai di HPAI di diversi sottotipi H5, e più raramente di sottotipo H7, che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L’HPAI è diventata endemica in diversi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo che il virus HPAI venga introdotto nell’Unione da paesi terzi attraverso i movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione dei rischi di cui alla decisione 2007/25/CE.

(3)

Un atto delegato e un atto di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia nell’Unione sono stati preparati a norma del regolamento (UE) n. 576/2013. Alcune disposizioni di tali atti sono tuttavia ancora in discussione e di conseguenza detti due atti, destinati a sostituire su base permanente le misure di protezione attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE, non saranno adottati prima del 31 dicembre 2020, data in cui cessa di applicarsi la decisione 2007/25/CE.

(4)

Di conseguenza, in considerazione della situazione epidemiologica mondiale che riguarda l’HPAI è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2021, data entro cui dovrebbero essere adottati l’atto delegato e l’atto di esecuzione che stabiliscono le norme destinate a sostituire quelle attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/25/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).


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