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Document 32020D2061

Decisione (UE) 2020/2061 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali

GU L 424 del 15.12.2020, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2061/oj

15.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 424/25


DECISIONE (UE) 2020/2061 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)

Il 30 luglio 2009 l’Unione ha firmato un accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1) («accordo»), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico. L’accordo è stato applicato in via provvisoria dalla Papua Nuova Guinea dal 20 dicembre 2009, da Figi dal 28 luglio 2014, da Samoa dal 31 dicembre 2018 e dalle Isole Salomone dal 17 maggio 2020.

2)

L’articolo 68 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio («comitato per il commercio UE-Pacifico»), che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell’attuazione dell’accordo.

3)

A norma dell’articolo 68 dell’accordo, il comitato per il commercio UE-Pacifico deve adottare il proprio regolamento interno e può istituire comitati speciali a cui delegare specifici poteri decisionali di attuazione in conformità delle pertinenti disposizioni dell’accordo.

4)

Il comitato per il commercio UE-Pacifico, nel corso della sua ottava riunione, adotterà il proprio regolamento interno e quello dei comitati speciali.

5)

L’Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio UE-Pacifico riguardo all’adozione dei suddetti regolamenti interni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione all’ottava riunione del comitato per il commercio, istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacifico e dei comitati speciali si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico (2).

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

(2)  Cfr. doc. ST 11960/20 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


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