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Document 32020D2027

    Decisione (UE) 2020/2027 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle modifiche dell’appendice 2 dell’allegato II e all’introduzione di note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e abroga le decisioni (UE) 2016/1001 e (UE) 2016/1336

    GU L 419 del 11.12.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2027/oj

    11.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 419/18


    DECISIONE (UE) 2020/2027 DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 2020

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle modifiche dell’appendice 2 dell’allegato II e all’introduzione di note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e abroga le decisioni (UE) 2016/1001 e (UE) 2016/1336

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra («accordo») è stato firmato dall’Unione conformemente alla decisione 2012/734/UE del Consiglio (1). A norma dell’artciolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, la parte IV dello stesso è stata applicata a titolo provvisorio dal 1o agosto 2013 tra l’Unione e Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1o ottobre 2013 tra l’Unione e El Salvador e Costa Rica, e dal 1o dicembre 2013 tra l’Unione e Guatemala.

    (2)

    A norma dell’articolo 36 dell’allegato II dell’accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il consiglio di associazione istituito dall’articolo 4 dell’accordo può decidere di modificare le disposizioni delle appendici dell’allegato II. A norma dell’articolo 37 dell’allegato II dell’accordo, il consiglio di associazione può approvare note esplicative riguardanti l’interpretazione, l’applicazione e l’amministrazione dell’allegato II.

    (3)

    Il consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica dell’appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) dell’allegato II, che è basata sul sistema armonizzato (SA) 2007, al fine di allineare le regole di origine specifiche per prodotto con il SAaggiornato applicabile a decorrere dal 2017. Tale allineamento include le modifiche introdotte dal SA 2012, e le modifiche non sostanziali del SA 2017, alle regole specifiche per prodotto dell’appendice 2. Considerato il numero di modifiche da apportare all’appendice II, per motivi di chiarezza è opportuno che tale appendice sia sostituita integralmente.

    (4)

    Il consiglio di associazione deve inoltre adottare una decisione relativa all’introduzione delle note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II dell’accordo al fine di garantire la trasparenza e l’uniformità nell’applicazione delle regole di origine per quanto riguarda il certificato di circolazione delle merci EUR.1, le dichiarazioni su fattura, gli esportatori autorizzati e il controllo delle prove dell’origine.

    (5)

    L’adozione delle due decisioni da parte del consiglio di associazione è prevista entro la fine del 2021.

    (6)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel consiglio di associazione, poiché le due decisioni del consiglio di associazione avranno effetti giuridici nell’Unione.

    (7)

    È altresì opportuno abrogare le decisioni (UE) 2016/1001 (2) e (UE) 2016/1336 (3) del Consiglio che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell’Unione in merito agli atti che non devono più essere adottati dal consiglio di associazione.

    (8)

    È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata sui due progetti di decisioni del consiglio di associazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione in merito alle modifiche dell’appendice 2 dell’allegato II e all’introduzione di note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30, dell’allegato II dell’accordo si basa sui due progetti di decisione del consiglio di associazione (4).

    Articolo 2

    Le decisioni (UE) 2016/1001 e (UE) 2016/1336 sono abrogate.

    Articolo 3

    Una volta adottate, le due decisioni del consiglio di associazione di cui all’articolo 1 saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  Decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1).

    (2)  Decisione (UE) 2016/1001 del Consiglio, del 20 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell’articolo 15 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 164 del 22.6.2016, pag. 15).

    (3)  Decisione (UE) 2016/1336 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-America centrale riguardo alla sostituzione dell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 8).

    (4)  Cfr. documenti ST 11697/20 e ST 11699/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu.


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