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Document 32020D1765

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1765 della Commissione del 25 novembre 2020 che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8132

GU L 397 del 26.11.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1765/oj

26.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 397/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1765 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2020

che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1).

(2)

Il clorofene è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 «disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali», quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Norvegia è stata designata Stato relatore e il 22 dicembre 2016 la sua autorità di valutazione competente ha presentato la relazione di valutazione, corredata delle conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 4 marzo 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (3), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

Da tale parere risulta che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti clorofene potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che la valutazione del rischio per la salute umana ha individuato rischi inaccettabili.

(6)

Tenuto conto del parere dell’Agenzia, non è opportuno approvare il clorofene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)   Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Chlorophene, Product type: 2 (Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo: clorofene, tipo di prodotto: 2) ECHA/BPC/238/2020, adottato il 4 marzo 2020.


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